MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1997
Ricognizione delle competenze del Ministero e delle competenze della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, recante trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.166, che ha approvato il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto 4 settembre 1996, n.537, che ha approvato il regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, concernente l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l’articolo 1, comma 25, che, fino all’entrata in funzione dell’Autorità, demanda le funzioni attribuite a quest’ultima al Ministero delle comunicazioni, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, che ha approvato il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Considerato che, fino alla riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge 31 luglio 1997, n.249, connessa all’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, restano validi il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.166, ed il decreto 4 settembre 1996, n.537, per ciò che attiene all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale ed alla determinazione delle competenze proprie del Ministero delle comunicazioni;
Ravvisata l’opportunità di individuare, anche per connessione con finalità ricognitorie, nell’ambito delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.166, e dal decreto 4 settembre 1996, n.537, le competenze proprie dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni devolute temporaneamente al Ministero delle comunicazioni sino all’entrata in funzione dell’Autorità stessa nonché gli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale del Dicastero chiamati a svolgere i compiti in questione;
Ritenuta l’estrema urgenza di provvedere alla ricognizione di cui sopra in attesa dell’emanazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 1, comma 23, della legge 31 luglio 1997, n.249;
DECRETA:
Art. 1
(Ambito)
1. Il presente decreto, ferme restando le competenze istituzionali del Ministero delle comunicazioni regolate dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.166, e dal decreto ministeriale 4 settembre 1996, n.537, ha lo scopo di individuare i compiti propri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che devono essere temporaneamente espletati dal Ministero delle comunicazioni fino all’entrata in funzione della medesima Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n.249, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318.
2. Il presente decreto, oltre a quanto indicato nel comma 1, provvede ad individuare i compiti assegnati direttamente al Ministero delle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n.249, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, nonché gli uffici preposti all’espletamento dei compiti stessi.
Art. 2
(Relazione)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente ai sensi della legge n.249 del 1997, il Ministro delle comunicazioni presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, la relazione sull’attività svolta dal Dicastero in attesa dell’entrata in funzione dell’Autorità.
Art.3
(Direzione generale concessioni e autorizzazioni)
1. Nell’ambito delle competenze assegnate direttamente al Ministero delle comunicazioni:
a) la divisione quinta della direzione generale concessioni e autorizzazioni svolge le seguenti attività:
1. elabora il regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo (legge 249, art.3, comma 11);
2. provvede a rilasciare le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati destinati alla trasmissione simultanea dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale (legge 249, art.3, comma 16);
b) la divisione sesta della medesima direzione generale provvede alla assegnazione di frequenze ai ripetitori di cui alla lettera a) (legge 249, art.3, comma 16);
c) la divisione settima della ripetuta direzione generale cura la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della proposta di costituzione del comitato dei Ministri in caso di gara per il conseguimento di licenze individuali riguardanti i servizi di telecomunicazioni (D.P.R. 318, art.6, comma 13, lettera c).
Art. 4
(Direzione generale concessioni e autorizzazioni)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n.249 del 1997 e del d.P.R. n.318 del 1997:
a) la divisione seconda della direzione generale concessioni e autorizzazioni svolge le seguenti attività:
1. cura la tenuta del registro degli operatori dei servizi di telecomunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lettera a, punto 5; d.P.R. 318, art.6, comma 24);
2. esamina le richieste presentate da operatori di comunicazione destinatari di concessioni, autorizzazioni e licenze per l’utilizzazione della piattaforma unica per trasmissioni digitali e provvede alla relativa vigilanza (legge 249, art.2, comma 19);
3. cura gli adempimenti inerenti le autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103 (legge 249, art.4, comma 1; d.P.R. 318, art.6, comma 3);
4. cura gli adempimenti inerenti le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (legge 249, art.4, comma 1; d.P.R. 318, art.6, commi 1, 2, 3 e 4);
5. rilascia le licenze per l’installazione delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri (legge 249, art.4, comma 1);
6. rilascia le autorizzazioni per l’installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite (legge 249, art.4, comma 1);
7. rilascia le autorizzazioni per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite (legge 249, art.4, comma 1);
8. cura tutti gli adempimenti riguardanti le licenze individuali per l’esercizio delle reti di telecomunicazioni e per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (legge 249, art.4, comma 1; d.P.R. 318, art.6, commi 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22; d.P.R. 318, art.19, commi 1, 4; d.P.R. 318, art.22, comma 1, lettera e);
9. rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili in standard DCS 1800 (legge 249, art.4, comma 1; d.P.R. 318, art.20, comma 1);
10. rilascia le licenze individuali per l’utilizzazione dello standard DECT (legge 249, art.4, comma 1; d.P.R. 318, art.20, comma 2);
11. rilascia le autorizzazioni generali per servizi di telecomunicazioni interattivi multimediali riguardanti anche prodotti audiovisivi (legge 249, art.4, comma 1);
12. conferma le vigenti concessioni alle società concessionarie di servizi pubblici di telecomunicazioni (legge 249, art.4, comma 7);
13. autorizza la sperimentazione del servizio di telefonia vocale (legge 249, art.4, comma 8; d.P.R. 318, art.2, comma 3, articolo 22, comma 1, lettera n);
14. individua i soggetti a carico dei quali porre gli obblighi relativi alla cura di interessi pubblici nazionali (legge 249, art.5, comma 5);
15. riceve le dichiarazioni relative all’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103 (d.P.R. 318, art.6, comma 3, e articolo 22, comma 1, lettera f);
16. consente la cessione a terzi di autorizzazioni generali e di licenze individuali (d.P.R. 318, art.6, comma 28);
17. dispone per la fissazione e pubblicazione delle date di introduzione di servizi e di prestazioni supplementari (d.P.R. 318, art.10, comma 4);
18. riceve l’informativa circa la sospensione del servizio (d.P.R. 318, art.14, comma 2, lett. b);
19. riceve le informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti (d.P.R. 318, art. 16, comma 1, lett. d);
20. determina il preavviso per la cessazione o la modifica di offerta dei servizi (d.P.R. 318, art.16, comma 3);
21. stabilisce che siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento (d.P.R. 318, art.17, comma 4);
22. consente l’abbinamento di tecnologie, accertando le garanzie per la concorrenza (d.P.R. 318, art.20, comma 3);
23. autorizza la sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT (d.P.R. 318, art.20, comma 6);
24. riceve dal gestore della rete fissa notizie di ordine amministrativo circa la competenza a determinare le condizioni economiche in caso di comunicazioni fra rete fissa e rete mobile D.C.S. 1800 (d.P.R. 318, art.21, comma 6);
b. la divisione quarta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. impartisce indirizzi sulle modalità di interruzione dei servizi (legge 249, art.1, comma 6, lett. A, punto 10);
2. decide i ricorsi per le interruzioni del servizio (legge 249, art. 1, comma 6, lett. a, punto 10);
3. istruisce i piani tecnici per le licenze di installazione ed esercizio delle reti (legge 249, art.4, comma 1);
4. istruisce i piani tecnici per le licenze di servizi di telecomunicazioni(legge 249, art.4, comma 1);
5. istruisce, per gli aspetti tecnici, le domande di autorizzazione all’espletamento dei servizi di telecomunicazioni via satellite ed assegna le relative frequenze (legge 249, art.4, comma 1);
6. dispone controlli affinché sia consentito l’accesso al numero necessario di punti di interconnessione (d.P.R. 318, art.4, comma 3);
7. fissa i casi di limitazione alle richieste di interconnessione (d.P.R. 318, art.4, comma 4);
8. esprime consenso al diniego di interconnessione (d.P.R. 318, art.4, comma 5);
9. svolge attività di compatibilizzazione per l’eliminazione delle interferenze tra reti che utilizzano frequenze radio e altri sistemi (d.P.R. 318, art.6, comma 19);
10. richiede le misure necessarie per garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, esamina il piano relativo ed accerta l’operato dell’organismo di telecomunicazioni (d.P.R. 318, art.12, comma 1, lett.a);
11. richiede le misure necessarie a garantire il mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni (d.P.R. 318, art.12, comma 1, lett.b);
12. detta disposizioni circa l’accesso alle infrastrutture esistenti (D.P.R. 318, art.13,comma 3);
13. detta disposizioni in materia di uso comune delle strutture e decide sulle relative controversie (d.P.R. 318, art.13, comma 4);
14. assegna le frequenze per i collegamenti in ponte radio riguardanti i servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali (d.P.R. 318, art.20, comma 4);
15. riceve dal gestore della rete fissa notizie di ordine tecnico circa la competenza a determinare le condizioni economiche in caso di comunicazioni fra rete fissa e rete mobile DCS 1800 (d.P.R. 318, art.21, comma 6);
16. vigila e controlla, per gli aspetti tecnici, il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari e dei fornitori di servizi di telecomunicazioni (l.481/1995, art.2, comma 12, lettere m e n, articolo 2, comma 20, lettera b);
c. la divisione quinta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. elabora il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 5);
2. esprime parere sui provvedimenti a carico di operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 249, art.1, comma6, lett.c, punto 11);
3. autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano attività radiotelevisiva (legge 249, art.1, comma 6, lett.c, punto 13);
4. autorizza i concessionari radiotelevisivi a trasmettere simultaneamente su altri mezzi trasmissivi (legge 249, art.2, comma 13);
5. elabora il regolamento per il rilascio delle concessioni radiotelevisive private (legge 249, art.3, comma 2);
6. fissa il termine per la trasmissione di programmi esclusivamente via satellite o via cavo (legge 249, art.3, comma 7);
7. fissa il termine per l’istituzione dell’emittente senza risorse pubblicitarie da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (legge 249, art.3, comma 9);
8. elabora il regolamento per la diffusione radiotelevisiva via satellite (legge 249, art.3, comma 10);
9. elabora il regolamento per le trasmissioni in codice su frequenze terrestri (legge 249, art.3, comma 11);
10. conferma la vigente concessione alla società del servizio pubblico radiotelevisivo (legge 249, art.4, comma 7);
d. la divisione sesta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. dispone la cessazione dell’uso delle frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino (legge 249, art.3, comma 8);
2. assegna le frequenze rese disponibili (legge 249, art.3, commi 8 e 11);
3. individua le frequenze libere (legge 249, art.3, comma 11);
e. la divisione settima della medesima direzione generale cura la predisposizione delle gare e dei relativi disciplinari per l’espletamento di specifici servizi di telecomunicazioni (legge 249, art.4, commi 1 e 2; d.P.R. 318, art.6, comma 13, lett. a, b e c);
f. la divisione ottava della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. vigila sulla conformità dei servizi e dei prodotti alle prescrizioni di legge (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 1);
2. vigila sulle modalità di distribuzione dei prodotti, inclusa la pubblicità (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 3);
3. vigila ed effettua i controlli amministrativi sull’osservanza degli obblighi dei titolari di concessioni ed autorizzazioni radiotelevisive (legge 249, art.1, comma 6, lettera b, punti 10 e 14);
4. applica le sanzioni previste per l’emittenza privata dall’articolo 31 di competenza del Ministero delle comunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 14);
5. accerta la mancata osservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di vigilanza e chiede alla concessionaria l’applicazione dei procedimenti disciplinari previsti nel contratto di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili (legge 249, art.1, comma 6, lett. c, punto 10);
6. adotta le sanzioni previste dalla legge n.249/1997, articolo 1, commi 30, 31 e 32;
7. vigila che sia rispettato il principio di non discriminazione da parte degli organi di telecomunicazioni nell’uso della rete fissa per fornire servizi in concorrenza (d.P.R. 318, art.2, comma 12);
8. verifica che l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile agli utenti (d.P.R. 318, art.17, comma 1, lettera a));
9. vigila sull’effettuazione della pubblicazione delle informazioni circa le condizioni di accesso alle reti ed ai servizi (d.P.R. 318, art.19, comma 5);
10. applica le sanzioni previste per i concessionari di servizi di telecomunicazioni (l.481/1995, art.2, comma 20, lett.b);
g. la divisione nona della medesima direzione generale tratta il contenzioso derivante dalle attività espletate dalle altre divisioni ai sensi del presente articolo.
Art. 5
(Direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze)
1. Nell’ambito delle competenze assegnate direttamente al Ministero delle comunicazioni, la divisione seconda della direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive (legge 249, art.1, comma 6, lettera a, punto 2).
Art. 6
(Direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n.249 del 1997 e del d.P.R. n.318 del 1997:
a. la divisione prima della direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze svolge le seguenti attività:
1. coordinamento con il Ministero della difesa per le bande di frequenza in compartecipazione (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 2);
2. elaborazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni con riferimento ai piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 13; d.P.R. n.318, articolo 11, commi 1-2-4-5-6-7, articolo 22, comma 1, lettera 1);
b. la divisione seconda della medesima direzione generale elabora i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive (legge 249, art.1, comma 6, lettera a, punto 2 e articolo 3, comma 2).
Art. 7
(Direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi)
Nell’ambito delle competenze assegnate direttamente al Ministero delle comunicazioni:
a. la divisione seconda della direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi propone la revisione del contenuto del servizio universale (d.P.R. 318, art.3, comma 2);
b. la divisione quarta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
2. propone la modifica dell’articolo 4 e dell’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n.249, in materia di reti e servizi di telecomunicazioni e di interconnessione, accesso e servizio universale (legge 249, art5, comma 6);
3. provvede all’approvazione, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, del listino proposto dall’organismo di telecomunicazioni contenente le remunerazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie (d.P.R. 318, art.7, comma 13).
Art. 8
(Direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n.249 del 1997 e del d.P.R. n.318 del 1997:
a. la divisione seconda della direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi svolge le seguenti attività:
1. definisce criteri obiettivi e trasparenti per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto7);
2. regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazione (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto8);
3. dirime le controversie in tema di interconnessione ed accesso alle strutture di telecomunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 9);
4. promuove l’interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazioni con quelli di altri paesi (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 12);
5. garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti (legge 249, art.1, comma 6, lett.c, punto 2);
6. adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.c, punto 5);
7. vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma cui possono partecipare la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione, tra loro congiuntamente, per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazioni destinatari di concessione, autorizzazione o licenza (legge 249, art.2, comma 19);
8. predispone un regolamento per definire i criteri di installazione delle reti dorsali ed altro regolamento per disciplinare l’installazione di reti su beni pubblici (legge 249, art.4, comma 3);
9. individua gli organismi aventi notevole forza di mercato e ne dà comunicazione alla Commissione europea (d.P.R. 318, art.1, comma 1, lett.a m);
10. assicura l’interconnessione aperta delle reti pubbliche ai fini dell’interoperabilità dei servizi (d.P.R. 318, art.4, comma 1, art.12, comma 1, lett.c);
11. provvede alla pubblicazione delle informazioni relative:
agli accordi di interconnessione tra gli organismi;
alle condizioni relative alle aree di contenuto degli accordi;
ai contributi dovuti per le licenze;
alle nuove prestazioni supplementari;
ai contributi dovuti per la numerazione;
alle condizioni basate sulle esigenze fondamentali;
ai provvedimenti presi in materia di conciliazione delle controversie;
(d.P.R. 318, art.4, comma 6 e comma 7, lett.b, art.19, comma 3, lett. b);
13. riceve notizie degli accordi di interconnessione avvenuti e può richiedere informazioni sul loro contenuto ed, eventualmente, può proporre la loro modifica (d.P.R. 318, art.4, comma 7, lett. c e articolo 17);
14. può fissare le condizioni degli accordi di interconnessione ed, eventualmente, altre atte a garantire una concorrenza effettiva (d.P.R. 318, art.4, commi 14 e 16);
15. fissa le condizioni di accesso alla rete pubblica (d.P.R. 318, art.5, commi 2, 3, 4 e 5);
16. fissa il termine di preavviso concernente le variazioni delle condizioni economiche di offerta dei servizi (d.P.R. 318, art.7, comma 12);
17. provvede affinché vengano fissate e pubblicate le date relative alla introduzione di nuovi servizi e di prestazioni supplementari (d.P.R. 318, art.10, comma 4);
18. può intervenire d’ufficio o su richiesta di una delle parti in materia di interconnessione (d.P.R. 318, art.18, comma 3, lett.a);
19. provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone previa comunicazione alla Commissione europea (d.P.R. 318, art. 19, comma 1);
b. la divisione terza della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
20. emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio contenente l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 2);
21. vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto3);
22. può effettuare o disporre controlli in materia di qualità dei servizi (d.P.R. 318, art.10, comma 1, e allegato H, nota 2);
23. determina l’importo del contributo per la numerazione, comprese le modalità e le condizioni di pagamento (d.P.R. 318, art.11, comma 3);
24. rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in materia di numerazione (d.P.R. 318, art.11, comma 5);
c. la divisione quarta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 8);
2. definisce, con riferimento alle tariffe massime, i criteri per l’interconnessione e per l’accesso (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 7);
3. individua l’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 11);
4. esprime, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 249, art.1. comma 6, lett.c, punto 11);
5. controlla tramite una società di revisione la contabilità separata, cui sono tenuti gli operatori qualora il fatturato superi un determinato ammontare prestabilito (legge 249, art.4, comma 4);
6. esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza in materia di tariffe/prezzi del servizio di telefonia vocale (legge 249, art.4, comma 9);
7. fissa le procedure per il finanziamento degli obblighi del servizio universale (legge 249, art.5, comma 2; d.P.R. 318, art.3, comma 12);
8. incarica un soggetto indipendente per la verifica del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale (d.P.R. 318, art.3, comma 10);
9. acquisisce la relazione predisposta dal soggetto pubblico indipendente contenente i dati relativi al calcolo del costo netto del servizio universale, provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico e li approva (d.P.R. 318, art.3, comma 10);
10. applica un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi del servizio universale e può emanare ulteriori prescrizioni per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione (d.P.R. 318, art.3, commi 10, 11 e art.22, comma 1);
11. può richiedere agli organismi aventi notevole forza di mercato dimostrazione che le condizioni economiche applicate sono effettivamente orientate ai costi (d.P.R. 318, art.4, comma 7, lett.d);
12. stabilisce, entro il 1° gennaio 1999 e previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, le scadenze per l’introduzione di una nuova metodologia per la determinazione delle condizioni economiche e a tal fine fissa il tasso di remunerazione del capitale investito (d.P.R. 318, art.4, comma 7, lett.d);
13. riceve dagli organismi aventi notevole forza di mercato nel settore delle reti fisse e delle linee affittate il listino di interconnessione di riferimento e può imporre, nei casi giustificati, la modifica dello stesso (d.P.R. 318, art.4, comma 9);
14. fissa con apposito provvedimento la misura del contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all’autorizzazione generale e la rende pubblica (d.P.R. 318, art.6, comma 5);
15. fissa con apposito provvedimento la misura del contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa alle licenze individuali e la rende pubblica (d.P.R. 318, art.6, comma 20);
16. determina la misura dei contributi per l’utilizzazione di risorse scarse (d.P.R. 318, art.6, comma 21);
17. provvede ad eliminare lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, anche su proposta della Telecom Italia, entro il 31 dicembre 1999 (d.P.R. 318, art.7, commi 2 e 3);
18. istituisce, qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1° gennaio 1998, entro 90 giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l’eventuale deficit sull’accesso con gli organismi di telecomunicazione che si interconnettono con la rete fissa di Telecom Italia (il meccanismo non può essere applicato oltre il 1° gennaio 2000) (d.P.R. 318, art.7, comma 4);
19. acquisisce la relazione del soggetto indipendente incaricato del controllo del calcolo del deficit sull’accesso (d.P.R. 318, art.7, comma 7);
20. applica il meccanismo di ripartizione del deficit sull’accesso (d.P.R. 318, art.7, comma 8);
21. stabilisce, nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti, previa consultazione con gli organismi interessati, ed entro il 1° gennaio 1999, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa delle chiamate fisso/mobile (d.P.R. 318, art.7,comma 9);
22. consente regimi di riduzione delle condizioni economiche per elevati volumi di traffico ed approva condizioni economiche speciali (d.P.R. 318, art.7, comma 11);
23. detta specifiche direttive in materia di sistemi di calcolo dei costi (d.P.R. 318, art.8, comma 3);
24. può richiedere agli organismi di telecomunicazioni una descrizione o informazioni specifiche sul loro sistema di contabilità dei costi (d.P.R. 318, art.8, comma 4);
25. riceve dal soggetto incaricato della verifica dell’adeguatezza del sistema di contabilità dei costi una relazione annuale (d.P.R. 318, art.8, comma 4);
26. verifica che l’organismo di telecomunicazioni abbia attuato la separazione contabile (d.P.R. 318, art.9, comma 1);
27. riceve dagli organismi di telecomunicazioni dati relativi agli aspetti economici finanziari della gestione (d.P.R. 318, art.9, comma 4);
28. può pubblicare i dati economici e finanziari degli organismi (d.P.R. 318, art.9, comma 4);
29. incarica un soggetto indipendente per la verifica del sistema di separazione contabile degli organismi e da esso riceve annualmente una relazione di conformità (d.P.R. 318, art.9, comma 5);
30. provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate (d.P.R. 318, art.19, comma 3, lett.a);
d. la divisione quinta della medesima direzione generale svolge le seguenti attività:
1. predispone un regolamento in materia di ricorsi avverso le interruzioni del servizio (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 10);
2. interviene nelle controversie tra i gestori e gli utenti (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 14);
3. detta disposizioni circa le procedure di soluzione giurisdizionale delle controversie (legge 249, art.1, comma 11);
4. stabilisce le procedure di conciliazione delle controversie tra organismi in sede nazionale (d.P.R. 318, art.18, comma 1);
5. attua la procedura di conciliazione nel caso in cui uno degli organismi appartenga ad un altro Stato membro ed, eventualmente, si coordina con le autorità di altri Stati (d.P.R. 318, art.18, commi 2 e 7);
Art. 9
(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione)
1. Nell’ambito delle competenze assegnate direttamente al Ministero delle comunicazioni:
a) l’Istituto provvede:
1. a svolgere l’attività di supporto per le ricerche e gli studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali (legge 249, art.1, comma 6, lett.c, punto 3);
2. a curare gli adempimenti concernenti il funzionamento del forum permanente per le comunicazioni (legge 249, art.1, comma 24);
3. a curare gli adempimenti comunque connessi e concernenti il funzionamento della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione (d.P.R. 318, art.11, comma 4);
b. l’ufficio V (reti, traffico e commutazione) del medesimo Istituto verifica la conformità delle schede telefoniche e delle relative apparecchiature di rete alle norme ETSI/CEN/CENELEC (d.P.R. 318, art.17, comma 6).
Art.10
(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n.249 del 1997 e del d.P.R. n.318 del 1997:
a) l’Istituto provvede:
1. alla promozione di ricerche e di studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali (legge 249, art.1, comma 6, lett.c, punto 3);
2. agli adempimenti concernenti l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni di cui all’articolo 23, comma 2, del d.P.R. 19 settembre 1997, n.318;
b) l’ufficio I dell’Istituto (radiocomunicazioni e televisione) svolge le seguenti attività:
1. concorre alla definizione delle misure di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze elettromagnetiche (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 3);
2. determina gli standard per i decodificatori (legge 249, art.1, comma 6, lettera a, punto 4);
c. l’ufficio II dell’Istituto (ponti radio e satelliti) svolge le seguenti attività:
1. concorre alla elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 2);
2. vigila sulla costituzione e gestione della piattaforma unica per le attività satellitari (legge 249, art.2, comma 19);
d. l’ufficio III dell’Istituto (sistemi di trasmissione su supporti fisici) vigila sulla costituzione e gestione della piattaforma per le attività di trasmissione via cavo (legge 249, art.2, comma 19);
e. l’ufficio IV dell’Istituto (terminali e servizi) svolge le seguenti attività:
1. determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale dei servizi (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 13);
2. promuove l’introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC (d.P.R. 318, art.17, comma 5);
f. l’ufficio V dell’Istituto (reti, traffico e commutazione) svolge le seguenti attività:
1. determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 13);
2. coadiuva gli organi interessati alla vigilanza sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma per la trasmissione digitale da satellite e via cavo (d.P.R. 318, art.2, comma 19);
3. assegna numeri o serie di numeri su richiesta degli operatori autorizzati, previa corresponsione di un apposito contributo (d.P.R. 318, art.11, comma 3);
g. l’ufficio VI dell’Istituto (energia e compatibilità elettromagnetica) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto15);
h. l’ufficio VII dell’Istituto (informatica e telematica) favorisce l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta dei servizi di comunicazione (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 15);
i. l’ufficio VIII dell’Istituto (metrologia e componenti) determina i criteri di qualità tecnica per le direttive da emanare sui livelli di qualità dei servizi (legge 249, art.1, comma 6, lett.b, punto 2; d.P.R. 318, art.22, comma 1, lett.i).
Art. 11
(Ispettorati territoriali)
1. Nell’ambito delle competenze da espletare transitoriamente a cura del Ministero ai sensi della legge n.249 del 1997, gli ispettorati territoriali verificano che non siano superati i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana (legge 249, art.1, comma 6, lett.a, punto 15).
Il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni.
Roma, lì 24 ottobre 1997
Il Ministro: f.to A.Maccanico