Regolamento concernente la prevenzione e l’eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1995)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.171 del 22 luglio 1985, recante disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, revisionato con decreto 27 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 1987;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, che ha attuato la direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Considerato che le disposizioni relative alle frequenze di cui al paragrafo 3 dell’allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 ed al paragrafo 3 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987 non sono state modificate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476;
Considerato che sussiste l’esigenza di mantenere le prescrizioni relative alle frequenze dettate dai menzionati decreti 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987;
Ritenuto che, al fine di facilitare l’immissione in commercio delle apparecchiature già recanti il marchio CE, si ravvisa l’opportunità di modificare la procedura relativa alla certificazione di rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva alle prescrizioni riguardanti le frequenze;
Considerato che è stata effettuata la notifica del provvedimento alla Commissione europea, allo stadio di progetto, secondo le procedure della legge 21 giugno 1986, n.317, di attuazione della direttiva 83/189 concernente le procedure di informazione sulle normative e le regole tecniche;
Visto l’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. La compatibilità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva è accertata mediante le procedure indicate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476.
Art. 2
1. Le prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell’allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 e nel paragrafo 3 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987, citati nelle premesse.
2. La rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva a quanto previsto al comma 1 è attestata mediante una dichiarazione di conformità al presente decreto rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea e riportata nel manuale d’uso degli apparecchi stessi.
3. La dichiarazione deve essere tenuta a disposizione dell’autorità competente durante i dieci anni successivi all’immissione nel mercato dell’ultimo esemplare dell’apparecchio in questione.
4. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti nella Unione europea, l’obbligo di tenere la dichiarazione suddetta ricade su chiunque introduca l’apparecchio nel mercato.
Art. 3
1. In alternativa alle norme contenute nell’art.2, fino al 31 dicembre 1995 sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, citati nelle premesse, secondo quanto disposto dall’art.14, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 1995
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
CLO’
Visto, il Guardasigilli
DINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1995
Registro n.7 Poste, foglio n.161