Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal regolamento per l’omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 1996)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto l’art.319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n.209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311, che approva il regolamento per l’omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 23 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.GM/92896/4219/2°/DL/PON del 24 ottobre 1995);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311, fino al 31 dicembre 1995 è consentita la costruzione, l’importazione nel territorio nazionale a scopo di commercio, l’uso e l’esercizio dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva sprovvisti del contrassegno di omologazione previsto dal citato decreto 9 marzo 1994, n.311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 1995
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
CLO’
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
Registro n.4 Poste, foglio n.1