D.M. 29 dicembre 1995, n. 591 del Ministro P.T. recante “Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal regolamento per l’omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva, adottati con Decreto Ministeriale 9 marzo 1994, n. 311”

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


DECRETO 29 dicembre 1995, n.591

Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal regolamento per l’omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 1996)

 

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto l’art.319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n.209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311, che approva il regolamento per l’omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 23 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.GM/92896/4219/2°/DL/PON del 24 ottobre 1995);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 1994, n.311, fino al 31 dicembre 1995 è consentita la costruzione, l’importazione nel territorio nazionale a scopo di commercio, l’uso e l’esercizio dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva sprovvisti del contrassegno di omologazione previsto dal citato decreto 9 marzo 1994, n.311.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
CLO’

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
Registro n.4 Poste, foglio n.1