MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO 4 maggio 1993
Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.137 del 14 giugno 1993)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 e successive modificazioni;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi 82, ratificata con legge 9 maggio 1986, n.149;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell’allegato piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 17 febbraio 1983;
Vista la tabella di ripartizione delle bande di frequenze e la nota n.58 del predetto piano;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/372/CEE del 25 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L 196/86 del 17 luglio 1987;
Considerata la necessità di riservare al servizio radiomobile terrestre pubblico numerico paneuropeo, denominato GSM, le bande di frequenze di cui all’art.1 della citata direttiva;
Decreta:
Art. 1
1. La tabella di ripartizione delle radiofrequenze del piano nazionale delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse è variata come segue:
Bande di frequenze | Servizi | Utilizzatori |
(MHz) | ||
890-915 | Mobile escluso aeronautico (58) | Ministero p.t. |
935-960 | Mobile escluso aeronatico (58) | Ministero p.t. |
Art. 2
La nota n.58 del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse è variata come segue:
“Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372/CEE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Con effetto immediato le bande di frequenze 905-914 MHz e 950-959 MHz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Per le restanti porzioni di banda, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà riservarle in esclusiva al suddetto servizio, sulla base della domanda commerciale”.
Art. 3
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale incorre nelle sanzioni di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 maggio 1993
Il Ministro: PAGANI