D.M. 5 novembre 1990 del Ministro P.T. recante “Delega ai Direttori dei Circoli Costruzioni T.T.”

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1990

Delega ai Direttori dei Circoli Costruzioni T.T.

 

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n.520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n.597 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n.325;

Vista la legge 24 novembre 1971 n.1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n.103, concernente nuove norme in materie radiofonica e televisiva;

Vista la legge 8 aprile 1983, n.110, concernente la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223, di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.31 del 1° febbraio 1976, con il quale si è provveduto a specificare le materie di competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n.325;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1983 con il quale si è provveduto alla ristrutturazione dei Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche nonché agli Uffici dai medesimi dipendenti;

Considerata la necessità, nei casi di assoluta urgenza, di delegare ai Direttori dei Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche l’emanazione dei provvedimenti, con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n.110, tendenti ad assicurare la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo nonché degli altri servizi pubblici essenziali;

Ravvisata, altresì, l’opportunità che anche i provvedimenti di competenza del Ministro previsti dall’art. 32 della citata legge 223/90, che non rivestono carattere di urgenza, vengano emanati dai Direttori dei Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche.

DECRETA

Art.1

I Direttori dei Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche della Repubblica sono autorizzati a firmare “per il Ministro” delle Poste e delle Telecomunicazioni, i provvedimenti previsti dagli artt. 18 e 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, effettuati secondo le procedure della legge 8 aprile 1983, n.110.

Roma, 5 novembre 1990