MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1998, n.54
Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell’ambito del Ministero delle Comunicazioni
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 1998)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l’articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295, riguardante l’esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo in favore di talune categorie di enti ed istituti pubblici;
Vista la legge 15 luglio 1966, n.560, come modificata dall’articolo 37 della legge 25 ottobre 1989 n.355, concernente la concessione di contributi per studi e ricerche nel campo delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l’articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n.249, in materia di interventi assistenziali a favore del personale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, ed in particolare l’articolo 12 relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, concernente la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.166, che ha approvato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n.537, concernente il regolamento per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Riconosciuta l’esigenza di dettare norme di attuazione dell’articolo 12 della legge n.241 del 1990 nell’ambito del Ministero delle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n.400/1988, con nota GM/08180/4209 DL/CR del 24 dicembre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I
ESONERO DAL CANONE RADIOTELEVISIVO
Art. 1
1. Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere al Ministero delle comunicazioni – Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni – di essere esonerati dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, ai sensi dell’articolo 37 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295.2. La domanda, da presentare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende richiedere l’esonero, deve essere corredata della documentazione comprovante la natura dell’ente.
Art. 2
1. L’unità responsabile del procedimento è la divisione 5a della direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni.
2. Il provvedimento di esonero è adottato dal direttore generale preposto alla direzione di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere agli enti interessati documenti attestanti il rapporto di dipendenza previsto dall’articolo 37 del regio decreto n.2295 del 1928: in tal caso il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
4. Il rigetto della domanda, adeguatamente motivato, è comunicato all’ente entro il termine di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3
1. Il provvedimento di esonero riguarda soltanto l’anno cui esso si riferisce ed è rinnovabile.
2. L’ente è tenuto al versamento della tassa di concessione governativa.
3. L’amministrazione invia copia del provvedimento di esonero al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 4
1. La domanda di rinnovo dell’esonero deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni entro il 31 ottobre dell’anno per il quale è stato ottenuto l’esonero.
2. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla natura dell’ente richiedente.
3. La domanda si intende accolta ove non ne sia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
4. L’amministrazione invia copia del provvedimento di rinnovo al Ministero delle finanze ed alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Capo II
CONTRIBUTI PER RICERCHE
Art. 5
1. Gli enti e le istituzioni pubblici, che svolgono senza fini di lucro attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, possono richiedere contributi al Ministero delle comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.
2. La domanda di contribuzione deve essere corredata dell’atto costitutivo, dello statuto e delle indicazioni sulla struttura organizzativa e deve indicare l’oggetto, le motivazioni e le finalità della richiesta nonché le modalità di impiego del contributo; deve, inoltre, precisare se, per il medesimo scopo, siano stati ottenuti altri contributi e di quale entità.
3. La preferenza è accordata in base all’integrazione delle richieste con il piano di ricerche approvato dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.
Art. 6
1. L’unità responsabile del procedimento è l’ufficio dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione competente in materia di ricerca per cui è chiesto il contributo.
2. La concessione del contributo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è subordinata all’accertamento della validità della proposta.
3. Il provvedimento, anche se negativo ed adeguatamente motivato, è adottato dal direttore dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere documenti, dati ed elementi riguardanti l’attività di ricerca da espletare: in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento degli atti richiesti.
Capo III
INTERVENTI ASSISTENZIALI
Art. 7
1. Il Ministero ha la facoltà, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio, di erogare sussidi:
a) al personale di ruolo, in servizio od in quiescenza;
b) al personale in servizio non di ruolo;
c) alla vedova ed ai figli minori o inabili al lavoro del dipendente deceduto;
2. Per le spese funerarie è concesso uno speciale contributo al coniuge superstite del dipendente deceduto in attività di servizio o, in mancanza, ai figli conviventi. In assenza anche di questi ultimi, il contributo, in misura dimezzata, viene erogato al parente entro il 4° grado che dimostri di aver sostenuto le spese in questione.
3. Il Ministero provvede a rimborsare le spese per il trasporto al luogo di residenza della salma del dipendente deceduto in attività di servizio fuori dalla abituale sede di applicazione.
4. Il Ministero provvede, altresì, a rimborsare le spese relative alle onoranze funebri, qualora la morte del dipendente sia avvenuta per accertata causa di servizio.
5. Ai sensi dell’articolo 8, tabella allegato B, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, le domande per il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo e le relative quietanze sono esenti dall’imposta di bollo.
Art. 8
1. I sussidi di cui al comma 1 dell’articolo 7 sono concessi, a richiesta degli interessati, in caso di particolare bisogno, conseguente a decessi, gravi malattie, prolungate degenze in clinica, interventi chirurgici o ad altre circostanze eccezionali che abbiano provocato condizioni di difficoltà economiche incidenti sul bilancio familiare.
2. La precedenza nell’erogazione del beneficio è accordata ai lavoratori la cui famiglia sia monoreddito, ovvero di qualifica meno elevata o con maggiore carico di famiglia.
3. Non è dato corso a richieste che non documentino le circostanze che possano dar titolo al sussidio e che non dimostrino le spese sostenute a mezzo di documentazione fiscalmente in regola; sono escluse dal beneficio le spese altrimenti rimborsabili o indennizzabili.
4. Sull’istanza può essere richiesto il parere del superiore gerarchico dell’interessato.
5. Non può essere concesso al medesimo soggetto più di un sussidio nel corso di uno stesso esercizio finanziario, salvo che per eccezionali circostanze.
Art. 9
1. Con ordinanza del dirigente generale per il personale, sentito il consiglio di amministrazione, sono fissate le misure massime dei sussidi e dei contributi di cui all’articolo 7, nonché i limiti di competenza a valore del responsabile del competente ufficio della direzione generale per il personale.
2. Il termine per l’adozione dei provvedimenti, anche se negativi, di cui all’articolo 7, è di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. L’unità responsabile del procedimento è la divisione 2a della direzione generale per il personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 1998
Il Ministro
MACCANICO
Visto, il Guardasigilli
FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n.2 Comunicazioni, foglio n.154