MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO 10 aprile 1996, n. 296
“Regolamento di attuazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni”
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio 1996)
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto – legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Riconosciuta la necessità di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentita la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205/DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1998;
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Art. 1.
- Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità:
- accordi internazionali in preparazione;
- atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come “riservati”;
- atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
- piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
- atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
- contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e la sicurezza dello Stato;
- piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
- piani concernenti l’assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
- atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti.
Art. 2.
- Ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1993, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a. rapporti informativi sul personale dipendente;
b. notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;
c. accertamenti medico – legali e relative documentazioni;
d. documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell’attività amministrativa;
e. documenti e atti comunque relativi alla salute delle persone;
f. documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell’impiegato;
g. documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
h. documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
i. documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
l. documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
m. rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
n. atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 aprile 1996
Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 92