Censimento delle emittenti radiotelevisive a carattere locale e degli impianti ripetitori privati
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.320 del 21 novembre 1980)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1975), ratificata con legge 7 ottobre 1977, n.790;
Visto le norme relative alle radiocomunicazioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, ed in particolare gli articoli 2, 183 e 319;
Vista la legge 14 aprile 1975, n.103;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 approvativo del piano nazionale delle radiofrequenze;
Vista la sentenza del 15 luglio 1976, n.202, della Corte costituzionale;
Rilevata l’esigenza di procedere al censimento delle emittenti radiofoniche e televisive private e degli impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, fatte salve per questi ultimi le vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di rendere possibile l’acquisizione degli elementi necessari ad avviare la regolarizzazione del settore;
Decreta:
Articolo unico
Tutti coloro che, all’atto della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a qualunque titolo esercitino o intendano esercitare emittenti radiofoniche e televisive private e/o impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, entro sessanta giorni dalla data della predetta pubblicazione, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – Direzione centrale servizi radioelettrici – Viale Europa n.160 – 00100 Roma, per ciascun impianto trasmittente, una scheda compilata secondo il fac-simile allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, addì 18 novembre 1980
Il Ministero: DI GIESI