DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992
Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 e di cui all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 25 novembre 1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 ed all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223;
Decreta:
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 e di cui all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa, per ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le domande relative all’anno 1991 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1993.
Roma, 13 novembre 1992
p. Il Presidente: FABBRI