D.P.C.M. 13 novembre 1992 recante “Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e di cui all’art. 23 della Legge 6 agosto 1990, n. 223”


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1992

Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 e di cui all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 25 novembre 1992)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 ed all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223;

Decreta:

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.250 e di cui all’art.23 della legge 6 agosto 1990, n.223, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa, per ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le domande relative all’anno 1991 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1993.

Roma, 13 novembre 1992

p. Il Presidente: FABBRI