D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410 recante “Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso, da parte delle imprese radiofoniche di informazione, alle provvidenze di cui all’art. 11 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 nonchè per la verifica periodica della loro persistenza”


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1987, n.410

Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all’art.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.234 in data 7 ottobre 1987)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n.10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n.67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416;

Visto l’art.11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.49, recante norme di attuazione dell’art. 28 della legge 5 agosto 1981, n.416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1
Presentazione delle domande

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all’art.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67 – nei successivi articoli indicata “la legge” senza ulteriori specificazioni – devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell’impresa stessa, al Servizio dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Via Boncompagni, 15 – 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del coma 1 dell’art.11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all’applicazione delle tariffe.

2. Le domande devono pervenire entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all’anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.

3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all’anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l’esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.

Art. 2
Documentazione

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a. atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, da cui risulti:

1. la sede legale dell’impresa, l’ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l’ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;

2. la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;

3. il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;

4. il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l’impresa radiofonica;

5. le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell’anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;

6. le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n.5);

7. il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;

a. copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l’impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l’impresa;

b. nel caso che la società esercente l’impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, contenente l’elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell’art.6 della legge 5 agosto 1981, n.416, così come sostituito dall’art.4 della legge, l’elenco dei dipendenti dell’impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;

c. il palinsesto dei programmi trasmessi, reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all’anno 1988, nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell’art.1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n.5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell’editoria.

8. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell’art.7, sempreché non siano intervenute variazioni.

9. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:

a. i bilanci dell’anno di riferimento dei contributi e dell’anno precedente (redatti ai sensi dell’art.2217 del codice civile);

b. la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136, ed iscritte nell’albo speciale di cui all’art.9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell’art.11 della legge per l’anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;

c. atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, da cui risulti che il soggetto esercente l’impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all’art.9, comma 6, della legge.

10. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall’art.11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l’attività caratteristica e propria dell’impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.

11. L’utilizzazione della frequenza, indicata dall’impresa di radiodiffusine sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell’emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.

Art. 3
Controlli

1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all’art.11, comma 2, della legge, sono tenute:

a. alla registrazione quotidiana dell’intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;

b. per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all’art.1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno;

c. all’istituzione del registro di cui al comma 1, lettera e), dell’art.2;

2. Le imprese devono consentire agli incaricati del Servizio dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’accesso ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l’esame e la verifica, da effettuare anche presso gli uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1.

3. L’inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’esclusione dai benefici per l’anno in corso, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

4. E’ in facoltà del Servizio disporre ulteriori controlli saltuari senza preavviso.

Art. 4
Modalità di erogazione delle provvidenze

1. Il Servizio dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all’applicazione delle tariffe, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera b) dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato art.11, previo parere di una commissione così composta:

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio de Ministri, che la presiede;

un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale;

quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l’informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.

2. A cura del Servizio dell’editoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

Art. 5
Agenzie di informazione

1. Il rimborso previsto dalla lettera b) comma 1 dell’art.11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all’importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicato negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l’autonoma raccolta, l’elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti.

2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).

Art. 6
Accesso alle provvidenze di cui all’art.11 della legge 25 febbraio 1987, n.67

1. Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell’art.11 della legge abbiano iniziato l’attività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1° gennaio 1986, si provvede all’erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.

2. Qualora la società o l’imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l’ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell’art.11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dell’azienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui l’azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all’anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all’art.2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale è in corso.

2. L’erogazione delle provvidenze previste dall’art.11 della legge è comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall’art.2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 settembre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI’

VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI