D.P.C.M. 29 marzo 1994 recante “Determinazione della quota degli utili da reinvestire da parte delle emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice”

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1994

Determinazione della quota degli utili da reinvestire da parte delle emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1994)

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO QUALE AUTORITA’
COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1965, n.1213;

Vista la legge 1° marzo 1994, n.153, di conversione  del decreto – legge 14 gennaio 1994, n.26, recante interventi urgenti in favore del cinema;

Visto l’art.55 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come sostituito dall’art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, concernente lo sfruttamento televisivo di opere filmiche;

Considerato che il terzo comma del predetto art.55 pone, per le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, l’obbligo di reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili stabilita annualmente con decreto dell’Autorità competente in materia di spettacolo;

Considerata la necessità di dover pertanto provvedere alla determinazione della predetta quota per l’anno 1994;

Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione della norma non discostarsi dalla quota minima prevista;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia;

Decreta:

Art.1

1. Le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota pari al 10% degli utili conseguiti nell’anno 1994.

2. Della quota di cui al comma precedente, almeno il 60% deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse.

Art. 2

1. Ai fini dell’applicazione della presente norma, l’andamento di esercizio deve essere certificato da una società di revisione legalmente riconosciuta.

2. Il reinvestimento deve avvenire entro l’esercizio finanziario 1996.

3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l’emittente è tenuta a versare l’importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n.1 Turismo, foglio n.12