DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994
Fissazione del termine per la presentazione delle domande da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero dei soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale intese ad ottenere le provvidenze di cui all’art.7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n.422
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 dell’8 marzo 1994)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 6 agosto 1990, 223;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n.422;
Visto l’art.6 della legge 14 agosto 1991, n.278;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri 15 settembre 1987, n.410;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1992;
Considerata la necessità di fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all’art.7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n.422;
Decreta:
Le domande da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero dei soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’art.32 della legge 6 agosto 1990, n.223, intese ad ottenere le provvidenze di cui all’art.7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con legge 27 ottobre 1993, n.422, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa, per ogni anno entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le domande relative all’anno 1993 potranno essere presentate fino al 31 marzo 1994 corredate dalla documentazione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio de Ministri 15 settembre 1987, n.410 e dell’art.6 della legge 14 agosto 1991, n.278.
Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l’emittente televisiva intende presentare domanda di provvidenze relative all’anno in corso. Tale preavviso, ove già non prodotto, deve contenere esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta.
Roma, 7 marzo 1994
p. il Presidente: MACCANICO