D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni”

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

DECRETO 24 marzo 1995, n.166

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 1995)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art.87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71;

Visto l’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n.632, con il quale, in attuazione dell’art.12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, è stato emanato il regolamento recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata l’opportunità di provvedere con ulteriori distinti regolamenti all’attuazione di quanto disposto dall’art.12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-bis), del suddetto decreto-legge;

Riconosciuta la necessità di regolamentare, in primo luogo, l’organizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di cui all’art.12, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge;

Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Ritenuto di dover espungere dall’art.8 dello schema di provvedimento sottoposto al parere del Consiglio di Stato la disposizione che attribuisce all’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni l’attività di accreditamento dei laboratori di prova e di riconoscimento di organismi tecnici in quanto non conforme alla normativa comunitaria in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1
Uffici ausiliari

1. Il Ministro si avvale del gabinetto, dell’ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell’ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

2. Nell’ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro può avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546. Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti.

Art.2
Uffici centrali

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si articola in uffici centrali ed uffici circoscrizionali;

2. Sono uffici centrali:

a. il Segretariato generale;

b. la Direzione generale per gli affari generali e per il personale;

c. la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni;

d. la Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze;

e. la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi;

f. l’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3
Segretariato generale

1. Il segretariato generale, in esecuzione delle direttive impartite dal Ministro per l’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo:

a. coordina l’attività delle direzioni generali e dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e, a tal fine, può richiedere documenti, notizie ed informazioni ai rispettivi dirigenti;

b. vigila sull’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro ai sensi della lettera a) dell’art.14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;

c. esprime le proprie valutazioni sulle proposte formulate dai dirigenti generali;

d. organizza la presenza  del Ministero nelle sedi comunitarie ed internazionali d’intesa con il gabinetto del Ministro;

e. provvede alla raccolta ed al coordinamento dei dati e degli elementi necessari per l’elaborazione delle relazioni periodiche al Parlamento previste dalle vigenti disposizioni;

f. svolge le funzioni di relazione con il pubblico di cui all’art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;

g. garantisce l’unità di azione dell’amministrazione, anche per gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei sistemi informatici;

h. provvede alla raccolta delle pratiche riservate su richiesta dei Ministeri dell’interno e della difesa;

i. svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’istituto postelegrafonici;

l. coadiuva il Ministro nell’esercizio delle sue funzioni in materia di emissioni filateliche e di carte-valori postali;

m. sovrintende all’attività della biblioteca, del centro di documentazione del museo storico.

2. Gli uffici di supporto all’attività del segretario generale, alla cui articolazione si provvede secondo la procedura di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, costituiscono il Segretariato generale.

Art. 4
Direzione generale per gli affari generali e per il personale

1. La Direzione generale per gli affari generali e per il personale:

a. collabora con il Ministro nella definizione degli obiettivi e degli indirizzi dell’amministrazione del personale;

b. svolge le funzioni relative al reclutamento del personale, al trattamento giuridico ed economico, alla gestione della mobilità, al trattamento di quiescenza, al contenzioso relativo al personale e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, coordinando l’attività di contrattazione;

c. raccoglie e predispone, sulla base delle indicazioni delle singole direzioni generali e dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, gli elementi per la formazione del bilancio del Ministero e provvede alla gestione dei relativi capitoli per la parte non direttamente assegnata al Ministro a ciascuna direzione generale, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;

d. ha alle sue dipendenze gli uffici del cassiere centrale, del consegnatario, dell’agente contabile e dell’ufficiale rogante;

e. svolge funzioni di coordinamento con amministrazioni, enti e società, in materia di attività sociali;

f. cura la segreteria degli organi collegiali del Ministero e delle commissioni consultive istituite dal Ministro, ad eccezione della segreteria del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

1. La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni:

a. predispone gli atti di concessione e le relative convenzioni ovvero rilascia le concessioni, licenze, autorizzazioni e certificazioni di propria competenza;

b. coordina l’attività degli uffici periferici volta al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonché alle relative verifiche;

c. esercita, sia a livello centrale che attraverso gli uffici periferici, le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei concessionari;

d. formula disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime di concorrenza;

e. compie gli atti di gestione amministrativo-contabile attinenti alle concessioni, curando, d’intesa con il cassiere centrale del Ministero, l’acquisizione dei canoni;

f. svolge l’attività tecnica inerente alle concessioni, assegnando le frequenze e vigilando sul rispetto delle modalità tecniche contenute nelle concessioni ed autorizzazioni nonché nei contratti di programma e di servizio;

g. autorizza la connessione alla rete pubblica delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati di omologazione;

h. approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle concessionarie e le relative modifiche;

i. partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

Art. 6
Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze:

a. predispone il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

b. in applicazione del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle frequenze a livello nazionale e vigila sulla loro attuazione;

c. espleta direttamente il controllo delle emissioni radioelettriche, assicurando una corretta gestione dello spettro-radio, per ottimizzarne l’utilizzazione nonché ai fini della mutua compatibilizzazione radioelettrica, avvalendosi di idonei sistemi informativi e di elaborazione;

d. coordina l’attività tecnica di controllo dello spettro radioelettrico espletata dagli uffici periferici;

e. collabora alla definizione degli aspetti tecnici delle concessioni, delle autorizzazioni e delle convenzioni in materia radioelettrica nonché dei contratti di programma e di servizio;

f. partecipa, per la parte di competenza, alla stesura delle norme e regole tecniche per l’omologazione degli apparati e per la regolamentazione dei servizi;

g. esprime i pareri tecnici per il rilascio delle licenze e delle omologazioni e autorizzazioni di apparati radioelettrici e relative certificazioni di propria competenza;

h. coadiuva il Garante per la radiodiffusione e l’editoria nell’esercizio delle funzioni a quest’ultimo affidate in materia radiotelevisiva, nell’ambito del monitoraggio tecnico dei programmi trasmessi;

i. collabora con gli organismi internazionali preposti alla pianificazione e alla regolamentazione delle radiofrequenze nonché alla redazione della normativa internazionale del settore radioelettrico.

Art. 7
Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi

  1. La Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi:

a. predispone i contratti di programma e di servizio con gli enti e le società vigilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b. svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di programma e di servizio;

c. elabora le metodologie per la definizione delle tariffe ed il loro periodico aggiornamento, verificando l’andamento dei costi di gestione e delle reti e dei servizi affidati in concessione;

d. definisce i livelli di qualità dei servizi e ne controlla il rispetto secondo le procedure fissate nei contratti di programma e di servizio;

e. cura, sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro, gli adempimenti oggetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di qualità dei servizi resi al pubblico e di tutela degli utenti;

f. formula proposte per il recepimento e l’attuazione delle direttive dell’Unione europea e l’adeguamento della normativa interna alla regolamentazione internazionale dei servizi postali e di telecomunicazioni;

g. promuove ed attua studi, anche comparatistici, circa le prospettive di evoluzione dei settori delle poste e delle telecomunicazioni;

h. partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

Art. 8
Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

1. L’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:

a. predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per il collaudo e l’omologazione degli apparati di reti e delle apparecchiature terminali e rilascia i rapporti di prova, gli attestati di conformità e i certificati di omologazione di propria competenza;

b. concorre alla definizione degli standards di qualità dei servizi, delle linee guida per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica dei servizi e dei contratti di programma;

c. effettua studi e ricerche scientifiche anche connessi ai compiti affidatigli;

d. coordina i programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell’informazione;

e. partecipa alle attività degli organismi nazionali ed internazionali di normazione tecnica in materia di poste e telecomunicazioni, promuovendo la partecipazione nazionale;

f. organizza corsi e seminari di formazione e specializzazione professionale del personale del Ministero e promuove lo svolgimento di corsi post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

g. gestisce i laboratori di prova del Ministero, nonché i sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e fornisce il supporto all’attività ministeriale di vigilanza e di controllo;

h. svolge attività diretta a certificare la qualità di aziende manifatturiere ed i relativi prodotti nei settori di competenza, anche in base a collaborazioni ed intese con organismi del settore;

i. certifica in merito alla compatibilità elettromagnetica e alla protezione e sicurezza dell’utenza, del personale e degli apparati;

l. effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati.

2. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’art.12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, l’ordinamento dell’Istituto, per quanto non previsto dal comma precedente, continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.

Art. 9 – Uffici circoscrizionali

1. Sono uffici periferici del Ministero gli uffici di controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche aventi le seguenti circoscrizioni territoriali:

a. Piemonte e Valle d’Aosta con sede a Torino;
b. Liguria con sede a Genova;
c. Lombardia con sede a Milano;
d. Veneto con sede a Venezia;
e. Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
f. Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;
g. Emilia-Romagna con sede a Bologna;
h. Toscana con sede a Firenze;
i. Marche, Umbria con sede ad Ancona;
l. Lazio con sede a Roma;
m. Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;
n. Sardegna con sede a Cagliari;
o. Campania con sede a Napoli;
p. Puglia e Basilicata con sede a Bari;
q. Calabria con sede a Reggio Calabria;
r. Sicilia con sede a Palermo.

2. Gli uffici già dipendenti dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, addetti a compiti di controllo delle concessioni di telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni radioelettriche, aventi sede in località diverse da quelle indicate nel comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze dell’ufficio circoscrizionale territorialmente competente.

Art. 10
Competenze degli uffici circoscrizionali

1. Agli uffici circoscrizionali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni:

a. la verifica degli standards di qualità degli impianti e delle reti e della loro corretta gestione e realizzazione;
b. il controllo tecnico della qualità e disponibilità dei servizi attraverso l’analisi ed il rilievo dei relativi indicatori;
c. le verifiche tecniche delle concessioni telefoniche ad uso privato e delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;
d. la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami;
e. il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;
f. l’esecuzione del controllo amministrativo, contabile e gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni;
g. il rilascio delle licenze di esercizio per stazioni radio navali e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di competenza, dei nulla osta per le antenne di ricezione per la radiodiffusione via satellite, delle concessioni per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatori, delle autorizzazioni di ascolto SWL;
h. l’esame per il rilascio dei certificati RTF e delle patenti per radioamatori;
i. l’effettuazione di ispezioni e collaudi a stazioni di aeromobili e navi nonché la protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali;
l. il controllo tecnico ed amministrativo sull’esclusività delle radiocomunicazioni;
m. il controllo tecnico per l’individuazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche e per l’esame delle interferenze elettriche;
n. l’esecuzione su disposizione dell’autorità giudiziaria, dei controlli sulle radiocomunicazioni;
o. lo svolgimento dell’attività di supporto per gli organi giudiziari;
p. lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

2. Restano in ogni caso attribuite agli uffici circoscrizionali di cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze, nonché dei reparti V, VI, VII, VIII addetti al controllo concessioni della cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 11
Attribuzione di incarichi particolari

1. Il Ministro, con proprio decreto, può attribuire incarichi particolari o compiti ispettivi a dirigenti generali non preposti a singole direzioni generali.

Art. 12
Procedure contrattuali

1. Il segretario generale, ciascuna Direzione generale e l’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nell’ambito delle proprie competenze e con riferimento alle quote di bilancio assegnate dal Ministro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art.14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, provvedono in materia di contratti per forniture, lavori e servizi, predisponendo i relativi disciplinari di gara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli. MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995
Atti di Governo registro n.95, foglio n.26