PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO 27 ottobre 1994, n.632
“Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1994)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art.87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n.693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71;
Visto l’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Considerato che per effetto delle disposizioni del sopracitato decreto-legge n.293 del 1994 il Consiglio superiore tecnico è decaduto;
Rilevata l’urgenza di dettare una nuova disciplina per l’organizzazione del Consiglio superiore tecnico in relazione alle rilevanti attribuzioni spettanti allo stesso nei settori delle poste, del bancoposta e delle telecomunicazioni;
Effettuato il prescritto confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.1
Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni
1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n.693, assume la denominazione di Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni deve essere sentito:
a. sui progetti di piani regolatori per i servizi postali e di telecomunicazioni e relative modifiche;
b. sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e relative modifiche;
c. sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da enti pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;
d. sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria;
e. sui criteri e sulle modalità di verifica della qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;
f. sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
g. sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;
h. sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l’omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dall’ente “Poste Italiane” e dai concessionari di servizi postali e di telecomunicazioni ad uso pubblico;
i. sui criteri e sulle direttive per l’elaborazione e l’attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il loro coordinamento con quelli predisposti da altri soggetti interessati;
l. sui programmi di istruzione e di aggiornamento professionale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.
4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materia di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sottopongano al suo esame.
Art. 2
Composizione
1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I componenti del Consiglio superiore, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. Il Consiglio superiore è così composto:
a. il presidente, scelto fra persone che non rivestano la qualifica di dipendenti del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b. il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
c. quattro dirigenti generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra i quali il direttore dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
d. un magistrato del Consiglio di Stato;
e. un magistrato della Corte dei conti;
f. un rappresentante del Ministero della difesa;
g. un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
h. un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
i. un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell’automazione;
l. tredici membri scelti fra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche attinenti alle attribuzioni esercitate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ovvero fra esperti di alta qualificazione nelle predette discipline.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un apposito elenco, di non più di trenta nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore tecnico può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori del Consiglio, per ogni argomento trattato, non più di due esperti scelti dal predetto elenco.
3. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.
4. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi potenzialmente contrastanti o concorrenti con l’interesse pubblico.
Art. 3
Ordinamento
1. Il Consiglio superiore si compone di tre sezioni ciascuna composta da almeno sette membri compreso il presidente. I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.
2. Le sezioni hanno le seguenti competenze:
sezione 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi postali e di telecomunicazioni; piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; piani esecutivi; norme e prescrizioni tecniche;
sezione 2ª: convenzioni per la concessione di servizi ad uso pubblico; convenzioni ed accordi internazionali; struttura tariffaria; qualità dei servizi;
sezione 3ª: criteri e direttive riguardanti i programmi di ricerca e sperimentazione; istruzione ed aggiornamento professionale.
3. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti ovvero a mezzo delle sezioni.
4. Per l’esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonché dei problemi concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composta da non più di sette membri del Consiglio aventi i necessari requisiti.
5. Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera c) dell’art.2, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico.
6. Le norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 4
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, se compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 dicembre 1975, n.693.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TATARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l’11 novembre 1994
Atti di Governo, registro n.94, foglio n.13