DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n.142
Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 marzo 2002;
Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all’articolo 5, comma 1, le parole: “breve istruttoria” con le parole: “idonea documentazione” in quanto tale locuzione porrebbe in capo all’impresa beneficiaria l’onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla societa’ locataria l’onere di effettuare una breve istruttoria;
Ravvisata pertanto la necessita’ di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell’articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presentazione delle domande
1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: “legge”, e’ inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2. L’impresa puo’ presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.
3. La domanda e’ compilata conformemente al modulo di cui all’allegato A), e’ corredata dagli allegati B) e C), ed e’ accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell’allegato D), unitamente al relativo contratto, ove gia’ stipulato.
4. La delibera bancaria di cui al comma 3, puo’ essere altresi’ prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purche’ nei termini di presentazione della domanda previsti dall’avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
Art. 2.
Procedura automatica Ammissione al contributo a carico dello Stato
1. L’Amministrazione notifica all’impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell’avviso di cui all’articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresi’ il termine per l’effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.
2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l’impresa beneficiaria, ove non sia gia’ stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti cosi’ come le altre condizioni economiche.
3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l’impresa perde il diritto al contributo gia’ deliberato.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all’Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalita’ e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonche’ dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l’evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, e’ accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo’ essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
7. Per il periodo di ammortamento il contributo e’ accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell’impresa beneficiaria e ne da’ comunicazione all’Amministrazione concedente.
10. La banca comunica l’avvenuto pagamento da parte dell’impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L’impresa e’ tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
11. Qualora l’impresa richieda l’erogazione del contributo dello Stato in un’unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
12. La banca eroga all’impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarita’ della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalita’ indicate nel comma 9.
13. Il contributo in conto interessi e’ comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed e’ liquidato tenendo conto di quanto eventualmente gia’ corrisposto all’impresa.
Art. 3.
Procedura valutativa Ammissione al contributo a carico dello Stato
1. Il Comitato previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: “Comitato”, esaminata la domanda dell’impresa richiedente, nonche’ la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditivita’, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall’avviso di cui all’articolo 7 della legge ed e’ comunicato entro tre mesi dall’adozione sia all’impresa sia alla banca.
3. Ricevuto il provvedimento, l’impresa beneficiaria, ove non sia gia’ stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti cosi’ come le altre condizioni economiche.
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono trasmessi, entro tre mesi dalla data di stipula, all’Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalita’ e scadenze del mutuo ordinario, nonche’ da un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l’evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine indicato al comma 3, l’impresa perde il diritto al contributo gia’ deliberato.
7. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, e’ accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo’ essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.
8. Per il periodo di ammortamento il contributo e’ accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
9. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.
10. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell’impresa beneficiaria e ne da’ comunicazione all’Amministrazione concedente.
11. La banca comunica l’avvenuto pagamento da parte dell’impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L’impresa e’ tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.
12. Qualora l’impresa richieda l’erogazione del contributo dello Stato in un’unica soluzione, il contributo viene erogato direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.
13. La banca eroga all’impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarita’ della documentazione di spesa, seguendo le medesime modalita’ indicate nel comma 10.
14. Qualora l’impresa richieda l’anticipazione del contributo prevista dal comma 6 dell’articolo 7 della legge, l’importo e’ liquidato direttamente alla banca che lo mette a disposizione dell’impresa beneficiaria, a stato di avanzamento degli investimenti, ferme restando le medesime modalita’ di cui ai commi 10, 12 e 15. Dalla prima quota e’ trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa la cui erogazione e’ subordinata alla verifica di cui al comma 5 dell’articolo 7 della legge.
15. Il contributo in conto interessi e’ comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed e’ liquidato tenendo conto di quanto eventualmente gia’ corrisposto all’impresa.
Art. 4.
Procedura valutativa – Documentazione di spesa
1. Entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario produce alla banca finanziatrice la documentazione di spesa; in particolare le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme ricevute in conformita’ al programma.
2. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.
3. E’ consentito, altresi’, documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformita’ ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa.
4. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa;
b) elementi di contabilita’ interna aziendale, nelle altre ipotesi.
5. Copia di tutti i documenti e’ trasmessa al Comitato a cura delle banche che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento approvato e’ stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa e’ conservata presso i propri archivi.
Art. 5.
Locazione finanziaria
1. La domanda di cui all’articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, e’ corredata da una breve istruttoria redatta dalla societa’ locataria secondo i criteri di cui all’allegato E) consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto, nonche’ dell’importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della societa’ locataria da cui risulti che e’ stato dato l’assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento.
2. La domanda e’ corredata altresi’, ove gia’ stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l’ufficio del registro competente.
3. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l’impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all’Amministrazione concedente dell’originale o di copia autenticata.
4. La documentazione di cui al comma 1 puo’ essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purche’ nei termini previsti dall’avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.
5. Ricevuto il provvedimento di concessione, l’impresa beneficiaria, ove non sia gia’ stato stipulato, stipula entro sei mesi con la societa’ di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma.
6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l’impresa perde il diritto al contributo gia’ deliberato.
7. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l’acquisto dei macchinari, nonche’ da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all’Amministrazione concedente.
8. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d’acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, e’ effettuata per annualita’ posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla societa’ esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell’impresa beneficiaria.
9. A cura della societa’ esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, e’ immediatamente trasmessa all’Amministrazione concedente.
10. La societa’ esercente la locazione finanziaria comunica altresi’ l’avvenuto pagamento da parte dell’impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L’impresa e’ tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni.
11. L’erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
12. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 6.
Comitato deliberante – Organizzazione e funzionamento
1. I componenti del Comitato di cui all’articolo 7, comma 4, della legge, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
2. Per la validita’ delle riunioni del Comitato e’ richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi del comma 14 dell’articolo 5 della legge.
4. Il Comitato ha competenza anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.
Art. 7.
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonche’ le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all’estero ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 della legge.
Art. 8.
Divieto di cumulo
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge.
Art. 9.
Variazioni o mancata realizzazione del programma
1. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all’Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all’articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all’articolo 7 della legge, entro sei mesi dall’effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario.
2. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato.
3. La domanda di variazione e’ inoltrata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per il tramite della banca finanziatrice e corredata dal relativo parere.
4. Nell’ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la decadenza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti gia’ effettuati.
5. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell’impresa, l’erogazione dei contributi, nell’ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.
6. Qualora l’impresa intenda alienare o distogliere dall’uso previsto i beni agevolati chiede l’autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli allegati A), B), C), D) ed E) costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalita’ e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti gia’ realizzati nell’anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani,Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 140
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e’ riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 87 delle Costituzione e’ il seguente:
“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica e’ il capo dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale. Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nel casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.
– Il testo vigente dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e’ il seguente:
“1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni (termine modificato dal comma 27 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127) dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari (art. 11 legge 5 febbraio 1999, n. 25);
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546).
– La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.”.
– Si indicano le leggi che hanno modificato la legge 5 agosto 1981, n. 416, attinenti alle agevolazioni di credito all’editoria:
la legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987″;
la legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della legge stessa”;
il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, reca:
“Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva” coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422″;
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca:
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
– Il testo dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e’ il seguente:
“4. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 il Governo provvede anche a:
a) e b) (omissis);
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell’art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari; la disciplina relativa alle attivita’ economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita’ delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell’occupazione; per quanto riguarda le attivita’ relative alla realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all’avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.”.
– La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”.
– Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62:
“Art. 4 (Tipologie di interventi nel settore editoriale). – 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonche’ il credito di imposta di cui all’art. 8.
Art. 5 (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale). – 1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato “Fondo . Il Fondo e’ finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all’attivita’ bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all’art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato art.29 e’ mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni gia’ effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell’art. 6, o valutativa, ai sensi dell’art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e’ riservata alle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e’ destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti e’ ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche’ le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento e’ elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all’art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui all’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all’Unione europea.
10. L’ammontare del contributo e’ pari al 50 per cento degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e’ riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, e’ autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalita’ ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalita’ di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attivita’ istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell’art. 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita’ di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruita’ economica, nonche’ dell’inerenza degli investimenti stessi alle finalita’ del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 (Procedura automatica). – 1. Alla concessione dei contributi di cui all’art. 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefici. Sono altresi’ ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarita’ delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo e’ integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al com-ma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilita’ residua e’ ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e’ dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario e’ tenuto alla restituzione delle somme eventualmente gia’ percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all’art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonche’ la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalita’ del progetto, nonche’ la congruita’ dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo e’ erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, puo’ essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Art. 7 (Procedura valutativa). – 1. Alla concessione dei contributi di cui all’art. 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l’importo di cui all’art. 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il finanziamento puo’, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefici. Sono altresi’ ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali e’ effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita’ tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e’ valutata con particolare riferimento alla congruita’ delle spese previste, alla redditivita’, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo e’ disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5, comma 13. La composizione del Comitato e’ effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma e’ soppresso il Comitato di cui all’art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo e’ erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito. Dalla prima quota e’ trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui erogazione e’ subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, puo’ essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. E’, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.”.
– Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca: “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”.
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217: “Art. 6. – 1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI e’ inserito il seguente: “capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.
– 2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l’art. 32, sono inseriti i seguenti: “Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
– 1. E’ istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l’editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.”.
– Omissis.
– Il testo e’ stato modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”.
– Si riportano le modificazioni all’art. 6:
“Art. 6: al comma 1, dopo le parole: “1999, n. 300, sono inserite le seguenti: “al Titolo IV, ; al comma 2, capoverso art. 32-bis, al comma 2, le parole: “con particolare riguardo per l’editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito , sono sostituite dalle seguenti: “ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Restano ferme le competenze dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni”;
– Omissis.
Nota all’art. 1:
– Per la legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 5:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.
– Si riporta il testo dell’ art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
“Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta). – 1. L’atto di notorieta’ concernente stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’ di cui all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’autorita’ di Polizia giudiziaria e’ presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita’ personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e’ comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”.
Note all’art. 10:
– Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, reca: “Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997”.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669:
“Art. 17 (Credito agevolato all’editoria). – 1. A decorrere dall’anno 1997 e fino all’anno 2006 e’ autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all’art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 1997, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
– La legge 28 febbraio 1997, n. 30, reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997”.