DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997
“Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere”
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art.87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante norme sulla disciplina dell’attività di Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.19 della convenzione per la concessione alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n.664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1997;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell’adunanza della Sezione prima del 31 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
- E’ approvata l’annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n.103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.
- I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n.2 Presidenza, foglio n.336
CONVENZIONE
Stipulata fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere.
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso convenzioni pluriennali la cui più recente – del 4 novembre 1992 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30 dicembre 1992 – è scaduta con la convenzione principale Ministero poste-RAI il 31 agosto 1994;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale, che richiama all’art.19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;
Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana – società concessionaria dello Stato, ai sensi della predetta normativa è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – codice fiscale n.80407020587, nella persona del dott. Mauro Masi, capo del dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. – codice fiscale 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enzo Siciliano e del direttore generale dott. Franco Iseppi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell’art.19, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n.103, la RAI si impegna a continuare la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere, diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nella misura di:
n. 700 ore annue di produzione tv a colori;
n. 1380 ore annue di produzione radiofonica.
Art. 2
Nell’ottica di una progressiva riorganizzazione dei programmi radiotelevisivi destinati a stazioni estere, al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nonché un adeguato livello di informazione delle collettività italiane all’estero sull’evoluzione della società del paese d’origine, i programmi di cui alla presente convenzione saranno inseriti dalla RAI nella programmazione indirizzata esclusivamente all’estero e tendente a diffondere il meglio della produzione destinata all’utenza nazionale in Italia, utilizzando possibilmente gli stessi mezzi di telecomunicazione.
Allo scopo di soddisfare le esigenze delle comunità italiane all’estero, la programmazione dovrà prevedere altresì una “informazione di ritorno” anche attraverso la realizzazione di local news in collaborazione con le emittenti in lingua italiana locali.
Art. 3
Entro il mese di luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartirà alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all’art.1, che dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre per la durata della presente convenzione.
Detto piano dovrà contenere, con l’indicazione del numero di ore di produzione e di copia, la specifica descrizione per ciascun programma delle stazioni estere cui è destinato, e del mezzo tecnico di distribuzione e dovrà privilegiare quelle aree ove maggiore è la presenza italiana, quindi Nord e Sud America, Australia ed Europa, anche in collaborazione, ove sia possibile, con le emittenti locali in lingua italiana.
Eventuali variazioni che si dovessero determinare nel corso dell’esecuzione della convenzione, che non comportino ulteriori oneri, dovranno essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.
Detto piano, che varrà per l’anno successivo, dovrà essere inviato alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell’art.19 della legge 14 aprile 1975 n.103.
La RAI si impegna a conservare e a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l’ascolto, i programmi del trimestre precedente, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e acquisire, all’occorrenza, informazioni circa l’attuazione del piano in corso.
Entro il primo semestre dell’anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell’anno precedente, contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l’ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Il Ministero degli affari esteri farà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni acquisite in merito dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, una nota informativa attestante la qualità e la diffusione dei programmi trasmessi nell’anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.
Art. 4
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all’art.1 un corrispettivo annuo non superiore a L.35.874.500.000 + IVA di legge. Inoltre corrisponderà per le spese relative alla trasmissione di programmi e notiziari attinenti alla lingua e alla cultura italiana sulla rete europea “Euronews” un contributo annuo di L. 1.500.000.000 + IVA di legge per un totale complessivo non superiore a L. 37.374.500.000 + IVA di legge.
Tale onere sarà corrisposto come riconoscimento di debito per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato n.3050/95 del 31 luglio 1996, nonché per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997 ai sensi della presente convenzione.
Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell’art.44 della legge n.724 del 23 dicembre 1994.
Il suddetto corrispettivo si intenderà comprensivo di tutte le spese relative alla produzione e alla diffusione dei programmi in esse comprese le erogazioni per diritti d’autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l’utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, ecc.
La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario corrente, due fatture posticipate, firmate dai propri rappresentanti, rispettivamente:
per il periodo 1° gennaio 1997-30 giugno 1997 quale riconoscimento di debito così come indicato nel primo comma del presente articolo, regolato dalla convenzione precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992;
per il periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 1997, ai sensi della presente convenzione, con l’indicazione delle ore predisposte distinte tra produzione e copia, corredata, ai fini della verifica dell’effettività e dell’esattezza della prestazione, da una relazione sull’attuazione del piano dei programmi in conformità dei contenuti esposti degli articoli 2 e 3, da una relazione tecnica concernente le modalità di trasmissione, nonché dalla dichiarazione di quietanza rilasciata da “Euronews”, unitamente all’elenco dei programmi e dei notiziari predisposti in lingua italiana nel corso dell’anno precedente per la predetta rete europea.
La fattura conterrà, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell’eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall’art.1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:
L.42.173.000 per ciascuna ora di produzione tv a colori;
L.4.604.000 per ciascuna ora di produzione radiofonica;
Art. 5
La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all’attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito comitato, presieduto dal sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all’informazione e all’editoria, o, in sua vece, dal capo del dipartimento per l’informazione e l’editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del dipartimenti degli italiani nel mondo, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e del Ministero del Tesoro, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.
Tale comitato valuterà, tra l’altro, le osservazioni, i rilievi ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito alla ricezione dei programmi radiotelevisivi per l’estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi.
Art. 6
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.750.000.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.
Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.
Art. 7
In caso di inadempienza della RAI nell’espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
a) L. 1.000.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all’art.3;
b) L. 5.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10 % annuo;
c) L. 10.000.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10%.
Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.
Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell’Amministrazione.
Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell’art.7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
A seguito di continuate inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può, a suo insindacabile giudizio, disporre l’immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 8
Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.
Art. 10
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.
Art. 11
La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1997 e durata pari alla convenzione principale.
In applicazione dell’art.44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l’anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.
Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione, saranno rinegoziate ogni biennio, ai sensi dell’art.19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e comunque, per la prima volta alla scadenza del 31 dicembre 1997.
Art. 12
La presente convenzione che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Roma, 11 giugno 1997
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il capo del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria MASI
Per la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il direttore generale ISEPPI
Il presidente SICILIANO