D.P.R. 4 aprile 1996 “Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.”

D.P.R. 4 APRILE 1996

“Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.”

(pubblicato in Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 22 giugno 1996)

 

PREMESSO

che l’articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, quale risulta modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n 558, più volte reiterato fino al vigente decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 76, prevede che la convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. sia integrata da un apposito contratto di servizio;

che l’articolo 3 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, stabilisce gli elementi che devono formare oggetto del citato contratto di servizio;

che sussiste la necessità di stipulare il contratto di servizio sopra indicato;

tra

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – in persona del Segretario generale dr. Guido Salerno – e la RAI-Radiotelevisione S.p.A., con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, all’uopo delegata dal consiglio di amministrazione della RAI si conviene e si stipula quanto appresso.

 

Art. 1

 1. La concessionaria provvede, nell’ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.

 

Art. 2

1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, a destinare la propria programmazione annuale televisiva, in misura non inferiore al 62%, ai seguenti programmi classificati secondo le attuali codifiche adottate dalla RAI per generi televisivi:

a) di informazione quotidiana, interna ed estera, attraverso telegiornali e notiziari, diffusi ad orari fissi e non dilazionati né interrotti per trasmettere avvisi pubblicitari, e rubriche di approfondimento sia di rete che di testata;

 b) di informazione tematica attraverso approfondimenti dedicati ai temi dell’economia, della società e costume, dell’arte e cultura, della scienza e tecnologia, di rilevanza sia nazionale che internazionale;

 c) di informazione sull’attività degli organi istituzionali, dedicando aree determinate all’informazione parlamentare, anche ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 223 del 1990, di governo e politica interna ed internazionale;

 d) educativi, didattici, di formazione professionale, di servizio e relativi a temi di attualità e di interesse sociale;

 e) culturali, con riguardo agli eventi ed ai contenuti più significativi dei diversi settori, comprese le opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche e i documentari, di elevato valore artistico;

 f) sportivi, con riguardo così agli eventi di particolare richiamo come alle discipline meno seguite, con incidenza delle partite di calcio comunque ed in ogni caso non superiore al 2% dell’intera programmazione.

2. I programmi educativi, culturali, e di informazione tematica sono trasmessi in orari di buon ascolto.

3. La concessionaria curerà, nell’ambito dei predetti servizi, la migliore programmazione delle trasmissioni, effettuate in adempimento di convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche nazionali e locali.

4. La concessionaria curerà, inoltre, anche nell’ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, adeguate trasmissioni per l’estero effettuate con sistematica periodicità, con speciale riguardo alle esigenze degli utenti di nazionalità italiana.

 

Art. 3

1. La concessionaria si obbliga, nell’ambito della quota di programmazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, a trasmettere, almeno nella misura del 6,5% ,in orari confacenti, speciali programmi dedicati ai minori, ai giovani ed ai portatori di handicap sensoriali.

2. La percentuale di trasmissione di cui al comma 1 deve essere realizzata entro tre mesi dalla data del presente contratto.

3. La concessionaria si impegna ad una attività di studio e di ricerca sui nuovi linguaggi televisivi, con riferimento anche all’utilizzo di tecnologie multimediali e interattive, utili a soddisfare le particolari esigenze dei soggetti di cui al presente articolo nonchè dei soggetti incisi dall’emarginazione, dalla tossicodipendenza, da malattie terminali.

4. La concessionaria si impegna ad incrementare, entro tre mesi dalla data del presente contratto, le ore di programmazione televisiva sottotitolata per i non udenti ed a programmare, entro lo stesso termine, speciali telegiornali in aggiunta alle consuete edizioni con presenza di traduttore in video.

5. La concessionaria si impegna a fornire, ai non vedenti, il servizio televideo-telesoftware ed a proseguire, ampliandole nel suddetto termine, le iniziative di commento in voce.

6. Le iniziative ed i costi di cui ai commi precedenti sono specificamente evidenziati in sede di programmazione e di piani finanziari.

7. La concessionaria si impegna ad osservare i criteri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, nella programmazione di cui al presente articolo e a non inserire messaggi pubblicitari che non siano adeguati alle caratteristiche delle fasce di ascolto.

 

Art. 4

1. La concessionaria assume e promuove, nell’ambito della percentuale di programmazione indicata all’articolo 2, comma 1, specifiche iniziative intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti. a livello locale in stretta collaborazione con le regioni, le province, i comuni, le università e gli enti culturali.

2. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e regionale sono intese alla promozione del turismo e dell’artigianato.

 3. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle finalità di cui ai commi precedenti. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l’informazione sui servizi di pubblica utilità.

 

Art. 5

1. La concessionaria riconosce e conferma l’esigenza di tutelare compiutamente, nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignità di ogni persona e provvede a vigilare sull’effettiva applicazione delle norme deontologiche approvate dal proprio consiglio di amministrazione.

 

Art. 6

1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell’Unione Europea e cura la tempestività degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.

 

Art. 7

1. La concessionaria si impegna a svolgere le attività ed i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali finanziari e di produttività aziendale, anche attraverso la costituzione di società o l’assunzione di partecipazioni di maggioranza previa, quando dovuta ai sensi della vigente convenzione, autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La concessionaria cura, in sede di previsioni pluriennali di bilancio, di contenere e ridurre il proprio indebitamento finanziario netto.

 

Art. 8

1. La concessionaria ha l’obbligo di realizzare gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d’arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In particolare la società si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle relative prestazioni.

3. La concessionaria deve tendere a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti stesse.

4. La concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche a fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

 

Art. 9

1. La concessionaria si impegna ad assicurare entro il 31 dicembre 1996 un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R, nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti.

 

Art. 10

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore al 99% della popolazione per la 1° e 2° rete televisiva, con l’impegno da parte della concessionaria ad estendere il servizio espletato dalla 1° e 2° rete televisiva fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 350 abitanti.

2. Per la 3° rete televisiva la concessionaria deve provvedere, alla sua estensione fino a raggiungere un grado di copertura nazionale non inferiore al 98% della popolazione ed un grado medio di copertura regionale pari a 95% della popolazione.

3. Per tali scopi la concessionaria può stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonchè con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale si riserva di richiedere ogni necessario approfondimento.

 

Art. 11

1. II grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora esercitato mediante le tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza deve essere incrementato fino a raggiungere il 99% della popolazione con la realizzazione di nuovi impianti.

2. La copertura del territorio dev’essere elevata dal 65 al 70%.

3. Per la radiodiffusione a modulazione di ampiezza la concessionaria deve estendere il servizio diurno fino all’ottenimento di un grado di copertura, riferito alla popolazione, pari a 93% per il 1° programma, al 91% per il 2° programma e al 46% per il 3° programma, corrispondente, con riferimento al territorio, rispettivamente al 56%, al 45% e al 7%.

4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti e di cui all’articolo 10 devono essere assolti entro la scadenza del presente contratto, previa assegnazione delle necessarie frequenze.

5. Ai fini del miglioramento delle emissioni in onde corte, la concessionaria si impegna a comunicare entro sessanta giorni dall’approvazione del presente contratto le iniziative assunte, anche nell’ambito dei rapporti intercorrenti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito ad un piano tecnico/economico per la realizzazione dei nuovi impianti d’emissione.

 

Art. 12

1. La concessionaria si impegna a fornire entro il 30 giugno 1996 e, successivamente, con cadenza semestrale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tutta la documentazione proveniente dal monitoraggio puntuale della qualità e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di copertura delle reti secondo la scala di qualità U.I.T-R e l’andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi.

2. La concessionaria si impegna a presentare entro sessanta giorni un progetto per la identificazione degli indicatori di qualità al fine di valutare sia la disponibilità del servizio sia il grado di soddisfacimento del pubblico.

3. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso connessi agli impianti destinati alla diffusione, sia con l’impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all’uso di nuovi mezzi trasmissivi disponibili, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e ridurre i collegamenti a rimbalzo, eliminandoli progressivamente nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione.

4. La concessionaria si impegna entro il 30 giugno 1996 e, successivamente, con cadenza semestrale a comunicare le avvenute realizzazioni di quanto indicato nei commi precedenti.

5. La concessionaria presenta, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente articolo sulla base di quanto indicato nell’allegato “B” al presente contratto e con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi:

a) principali caratteristiche radioelettriche;

b) area di servizio;

c) destinazione delle opere;

d) costi preventivati.

6. Il Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunica le proprie determinazioni in ordine all’approvazione provvisoria dei piani stessi; detto termine può essere prorogato per una sola volta qualora il Ministero richieda chiarimenti, integrazioni, sperimentazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria è tenuta a rispondere alle richieste entro trenta giorni.

7. L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto è rilasciata dopo un periodo di sperimentazione di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell’attivazione dell’impianto, periodo necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell’impianto con gli altri impianti dei ` concessionari privati radiotelevisivi.

8. La concessionaria provvede a comunicare entro il 30 giugno 1996 e, successivamente, con cadenza semestrale il consuntivo delle opere realizzate nonchè di quelle in corso di realizzazione.

 

Art. 13

1. Il servizio concesso viene effettuato con gli impianti compresi negli allegati “A”(impianti di diffusione in esercizio), “B” (impianti di diffusione da realizzare) e “C”(collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, connessi agli impianti di diffusione) che fanno parte integrante del presente contratto.

2. Nel caso di situazioni interferenziali tra gli impianti di radiodiffusione della concessionaria, entrati in funzione o modificati dopo l’entrata in vigore della legge n. 223/1990, e gli impianti delle emittenti radiotelevisive private nazionali o locali, censiti eventualmente modificati ai sensi della suddetta legge dovrà essere realizzata la relativa compatibilità elettromagnetica entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto.

3. La concessionaria si impegna a trasmettere entro il 30 giugno 1996 e successivamente, con cadenza semestrale una relazione contenente i dati relativi:

a) alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale;

b) agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione;

c) all’occupazione delle frequenze nelle varie località del territorio.

4. Su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la concessionaria si impegna inoltre a collaborare alla pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione radiotelevisiva, con le proprie risorse tecnologiche, umane e finanziarie.

 

Art. 14

1. I notiziari sulla viabilità delle autostrade italiane sono trasmessi nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali.

2. Tali programmi, senza messaggi pubblicitari, devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. L’estensione ed il miglioramento della diffusione dei suddetti programmi deve avvenire mediante l’installazione di impianti di potenza irradiata limitata, compatibilmente con la situazione degli impianti esistenti dei concessionari privati di radiodiffusione sonora, e per quanto possibile irradiati sulla stessa frequenza.

4. La concessionaria si impegna ad adeguare la programmazione ai criteri sopra stabiliti entro il 1° dicembre 1996.

 

Art. 15

1. La concessionaria si impegna a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, un piano di prosecuzione ed ampliamento della sperimentazione della tecnologia di diffusione radiofonica in numerico (DAB).

2. La sperimentazione consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita previa autorizzazione ministeriale con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l’attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministero concedente, che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

3. La RAI si impegna, fin d’ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DAB che le fossero attribuite in via definitiva.

4. In vista del riassetto del settore delle telecomunicazioni e della disponibilità della risorsa satellitare, la concessionaria anche nella prospettiva degli adeguamenti delle strategie di impresa conseguenti al mutato regime di appartenenza del suo capitale azionario per effetto dell’esito referendario proclamato con d.P.R. 28 luglio 1995, n. 315, cura di organizzarsi, sotto i profili tecnico, produttivo, economico-finanziario e societario, per la trasmissione di programmi televisivi tematici in chiaro ed in forma codificata.

5. A tal fine la concessionaria, nell’osservanza dei limiti di legge, di regolamento di convenzione, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che si intenderà accordata decorsi novanta giorni dalla richiesta, salvo un primo ed eventuale rinvio istruttorio, potrà sperimentare sistemi di digitalizzazione e di codificazione del segnale televisivo mediante la trasmissione, tramite satelliti funzionanti su frequenze per la radiodiffusione, di programmi tematici, in chiaro e in forma codificata, entro spazi temporali limitati nell’ambito della ritrasmissione, totale o parziale, dei programmi diffusi sulle tre reti terrestri. L’autorizzazione è concessa, ove non ostino impedimenti normativi o tecnici, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie della concessionaria. La durata dei programmi in forma codificata, ove assentiti, non potrà, comunque, superare due ore del tempo giornaliero di trasmissione di ciascuno dei canali digitali impiegati e, complessivamente, quindici ore settimanali per i tre canali.

6. Per programmi di spiccata utilità sociale di tipo c.d. “educational”, realizzati direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica o di altri enti educativi o culturali, la sperimentazione potrà essere autorizzata su appositi canali dedicati.

7. La sperimentazione di cui al presente articolo sarà effettuata con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

 

Art. 16

1. Le parti convengono che, per l’anno 1996, la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l’uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, è determinata secondo la seguente formula:

Dp = Ip – KPr,ove

Dp è la variazione percentuale del canone;

Ip è il tasso di inflazione programmato per il 1996 assunto pari al 3,5%;

 K la quota dell’indice di produttività devoluta a vantaggio dell’utenza (50 per cento);

Pr è il recupero della produttività conseguito dall’azienda nel corso del 1994 (5,4 per cento) depurato dagli incrementi di carattere straordinario e non ripetibile (3 per cento).

Ne deriva 3,5 – 0,50 (5,4 – 3) = 2,3

 2. In conseguenza di quanto sopra, per l’anno 1996, il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l’uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nell’allegato “D” al presente contratto di servizio.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che, per effetto delle disposizioni del presente contratto relative alla maggior illuminazione del territorio, alla migliore definizione del segnale radiofonico per MF ed all’adeguamento del palinsesto con speciale riferimento alle disposizioni dell’articolo 3, la spesa per i relativi investimenti della concessionaria dovrà essere coerente con il piano di ristrutturazione aziendale.

 

Art. 17

1. La RAI si impegna, entro le scadenze di cui all’articolo 18, a presentare separati rendiconti riferiti l’uno all’attività di servizio pubblico, gli altri a ciascuna delle singole attività collaterali, come definite nella Convenzione Stato-RAI. Ciò allo scopo di garantire trasparenza e di evitare sussidi incrociati tra attività di servizio pubblico e attività collaterali consentite.

 

Art. 18

1. La concessionaria trasmette al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini delle verifiche e dei controlli di sua competenza, la seguente documentazione:

a) entro i dieci giorni dalla loro approvazione e, comunque non oltre il 10 dicembre i bilanci preventivi ed i piani di investimento;

b) entro trenta giorni dalla loro approvazione e, comunque, non oltre il 30 giugno i bilanci consuntivi;

c) entro trenta giorni dalla loro predisposizione i piani industriali pluriennali e quelli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 10.

 2. La documentazione di cui alle lettere a) e b) e quella di cui all’articolo 7 dev’essere contestualmente inviata al Ministero del tesoro.

3. Insieme alla documentazione semestrale di cui agli articoli 12 e 13, è trasmessa una nota informativa circa i programmi trasmessi ai sensi degli articoli 2 e 3.

4. Nei casi di costituzioni di società o di assunzioni di partecipazioni di maggioranza di società, la richiesta di autorizzazione da inviare al Ministero delle poste e telecomunicazioni quando previsto dalla Convenzione, dovrà essere corredata da un sintetico business plan, contenente in particolare, i seguenti elementi:

a) descrizione dei processi di attività oggetto delle operazioni;

b) meccanismi societari e/o gestionali per il mantenimento del controllo sull’attività;

c) informativa sui livelli di affidabilità complessiva del o dei partner prescelti.

5. Il Ministero si impegna a rilasciare l’autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro entro quarantacinque giorni, decorsi i quali, in assenza di diniego, l’autorizzazione si intende accordata.

6. Tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall’acquisizione delle suddette informazioni.

 

Art. 19

1. La concessionaria presenta entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto un progetto di massima di rete radiofonica a modulazione di frequenza riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari per consentire di dare soluzione ottimale all’attuazione dell’articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Nel progetto devono essere elencate le seguenti informazioni:

a) descrizione analitica del progetto di investimenti;

b) indicazione dei costi e delle fonti di copertura;

c) fattibilità tecnica;

d) tempistica di realizzazione.

 3. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e previa autorizzazione dello stesso Ministero, con assegnazione delle necessarie frequenze, secondo gli accordi che saranno stipulati fra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

4. Nel frattempo, previa autorizzazione del Ministero ,delle poste e delle telecomunicazioni ed in esecuzione di appositi accordi fra i Presidenti dei due rami del Parlamento e secondo i tempi e le modalità che saranno in essi previsti, la concessionaria attiverà una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, inizialmente utilizzando trasmettitori a modulazione di frequenza in banda VHF per la città di Milano, Napoli, Roma e Torino ed i trasmettitori a modulazione di ampiezza in onda media che attualmente ripetono il programma di Radio Tre irradiato anche sulla terza rete a modulazione di frequenza.

 

Art. 20

1. La concessionaria fornisce la più ampia collaborazione ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni sette elevato, ove trattasi di questioni di speciale complessità, a giorni quindici, o ridotto nei casi di particolari urgenze.

3. Speciali collegamenti con il personale della concessionaria sono istituiti per gli scopi di cui al presente ed ai precedenti articoli.

 

Art. 21

1. La concessionaria procederà, alle operazioni di riassetto dell’organico dipendente secondo un piano di gestione delle risorse umane che sarà trasmesso al Ministero delle poste e telecomunicazioni ed al Ministero del Tesoro entro due mesi dall’entrata in vigore del presente contratto e che dovrà illustrare i tempi degli interventi e per il 1996 nonchè la valutazione dell’impatto sui risultati economici e finanziari della concessionaria con riferimento al Piano industriale triennale approvato con decreto ministeriale 14 ottobre 1994.

 

Art. 22

1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e di verifica previsto dalle altre norme vigenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull’osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente contratto di servizio;

 b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di funzionari del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

 c) le verifiche necessarie per l’esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l’accertamento delle somme relative al canone di concessione che la concessionaria deve corrispondere allo Stato.

 2. La concessionaria è tenuta a consentire l’accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero delle poste e telecomunicazioni incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo e mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l’espletamento degli incarichi loro affidati.

3. Le verifiche relative all’accertamento del canone di concessione di cui alla lettera c) del primo comma possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro.

 

Art.23

1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto di servizio che non comportino una sanzione più grave, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa la penale di cui all’articolo 22 della convenzione, salva la procedura di cui all’articolo 24 della stessa.

2. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo dev’essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta, trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria a norma dell’articolo 20 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo.

 

Art.24

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme generali, sull’erogazione dei servizi pubblici.

2. In particolare la concessionaria:

a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità e quantità del servizio;

b) acquisirà valutazione degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi

c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità del servizio fornito all’utenza.

3. La concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente contratto, uffici per le relazioni con il pubblico, per i controlli interni e per i reclami, informandone il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

 

Art. 25

1. Per la gestione e la riscossione dei canoni di abbonamento la concessionaria metterà a disposizione dell’Ufficio Registro Abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. – TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell’ente stesso, nonché i locali occorrenti, secondo quanto previsto nella Convenzione relativa alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1988.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall’Amministrazione finanziaria, sulla base delle riscossioni effettuate in ciascun mese, mediante acconti mensili posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. A questo fine la Ragioneria provinciale dello Stato di Torino è impegnata a trasmettere entro il decimo giorno di ogni mese la lettera di accreditamento degli introiti TV del mese precedente, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

4. Questa a sua volta provvederà a far pervenire comunicazione degli avvenuti introiti al Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – entro il quindicesimo giorno di ogni mese.

5. Il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – provvederà ad inviare alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero il mandato di pagamento entro la fine dello stesso mese.

6. La Ragioneria centrale, effettuati gli adempimenti di competenza, provvede ad inoltrare il mandato di pagamento alla Direzione generale del tesoro.

 

Art. 26

1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato.

2. Entro il 1° luglio 1996 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto di servizio relativo al triennio 1997 – 1999.

 

Art. 27

Ai fini della definizione del contenuto ciascuno dei documenti per i quali è previsto dal presente contratto a carico della concessionaria l’obbligo di redazione e trasmissione al Ministero delle poste e telecomunicazioni, le parti concorderanno uno schema tipo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del contratto stesso.

 

Art. 28

Il presente contratto di servizio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 1996.

 

18 Marzo 1996