D.P.R. 7 novembre 2001, n.460 recante “Regolamento recante modifiche di decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,n.525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria”


D.P.R. 7 novembre 2001, n.460


Regolamento recante modifiche di decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,n.525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all’editoria

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 Gennaio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525;

Visto l’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerata  la necessita’ di adeguare il citato regolamento n. 525 del  1997 alle innovazioni introdotte dal predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

1. L’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). – 1. Per  le imprese  editrici  che editino quotidiani o periodici,  anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali  intendono  beneficiare  dei  contributi di cui all’articolo 3, comma 10,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250, la certificazione rilasciata   dai  Presidenti  di Camera  e  Senato  ha  per  oggetto l’esistenza  di  un  gruppo  parlamentare  della  forza politica  di riferimento  ovvero  l’appartenenza  del  parlamentare  ad  una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Le  rappresentanze  della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti  in  almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso,  sono  comprovate  tramite  presentazione  di un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.

3.  L’impresa  richiedente  e’  tenuta  altresi’  a  presentare  un attestato  della  forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e’ organo del movimento stesso.

4.  Possono  percepire  i  contributi  anche  i giornali telematici registrati  autonomamente presso  il competente Tribunale, che siano organi  di  movimento  politico  ai sensi dell’articolo 153, comma 2, della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  che  riportino in testata l’indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui  siano  presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale  diffuso  anche per via telematica, e’ ammesso al contributo solo il giornale telematico.”.

Art. 2.
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

1.  Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti:
“Art.  3-bis  (Domande  e  modalita’ di accesso ai contributi delle imprese  editrici  di quotidiani  o  periodici  organi  di movimenti politici). – 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge  n.  388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi  di  movimenti  politici,  che risultino gia’ in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in societa’ cooperative per la pubblicazione di  un  giornale  organo di movimento politico, i contributi relativi all’anno  2001  sono percepiti dalle Societa’ editrici in proporzione al  rispettivo periodo di svolgimento dell’attivita’ editoriale della testata.  In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che  abbia  svolto  attivita’  editoriale per la medesima testata nel corso dell’anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell’attivita’  editoriale  stessa, corredate dalla documentazione di cui all’articolo 3.

2. Le   imprese  editrici  di  quotidiani  o  periodici  organi  di movimenti   politici,   gia’ in   possesso  dei  requisiti  di  cui all’articolo  3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.250, che non si  costituiscono in societa’ cooperative ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire  i  contributi  ai sensi del comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.

Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici   di   quotidiani e periodici  che  si  costituiscano  in cooperative).  – 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si  costituiscano  in  cooperative ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresi’ a presentare:

a) una  certificazione  della  diffusione, anche in rapporto alla percentuale  della  tiratura complessiva  dei quotidiani e periodici editi  da  cooperative  costituite ai sensi del comma 4 dell’articolo 153  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una societa’ di revisione, scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.

b) una certificazione dell’intero bilancio di esercizio dell’anno al quale si riferiscono i contributi e’ effettuata da una societa’ di revisione,  scelta  tra  quelle  di  cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.

c) copia autentica dello statuto.

Art. 3-quater (Richiamo). – 1. Alle societa’ cooperative costituite ai  sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 novembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 171