IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223. Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; Vista la legge 25 giugno 1993. n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p a. Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1997- 1999. Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002. Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell’adunanza generale del 12 aprile 2000. Visto il parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 4 luglio 2000. Vista 1a deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001. Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; Emana il seguente decreto: Art. 1. 1. È approvato l’annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 ° gennaio 2000-31 dicembre 2002. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2000/2002 TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A visto l’articolo 3 della Convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di seguito denominata Convenzione, che rinvia per l’integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l’oggetto; visto l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della Convenzione; visto l’articolo 2, comma 5, 3ª e 4ª disposizione della legge 30 aprile 1998, n. 122; accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 e` fissata al 31 dicembre 1999; ritenuta, pertanto, la necessita` di stipulare un nuovo contratto di servizio; tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero – in persona del Segretario Generale Ing. Giorgio Guidarelli Mattioli – e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione prof. Roberto Zaccaria, all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI premesso – che il settore della comunicazione radiofonica e televisiva sta attraversando una fase caratterizzata da profondi cambiamenti che determinano impatti sui modelli di interpretazione delle attività e quindi, in prospettiva, anche sugli assetti industriali degli operatori; – che la progressiva integrazione dei mercati determina l’inserimento in un “circuito globale” di parte significativa e crescente delle attività dei broadcaster (in particolare i diritti a più elevato valore commerciale), cosi` che i costi e la stessa disponibilità di tali fattori produttivi sono ormai decisi secondo logiche di mercato che tendono a limitarne la fruibilità; – che il progresso tecnologico del sistema della comunicazione, con la convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo, determina altresì l’abbattimento dei confini nazionali e favorisce, a fianco dell’offerta tradizionale, lo sviluppo di nuovi strumenti di diffusione, nuove forme di utilizzo dei media, nuove modalità di finanziamento dell’offerta; – che nella costituzione di una società e di un’ economia post-industriali, acquistano caratterizzante rilievo la centralità dei sistemi di produzione e scambio delle informazioni, la prevalente immaterialità delle attività produttive, la radicale trasformazione dei meccanismi di coesione e di inclusione sociali, il mutamento delle forme stesse della società civile e della politica; – che i suddetti mutamenti pongono la questione dell’accesso all’informazione, alla cultura, alla formazione e alle reti di comunicazione quale prerequisito per la realizzazione dei diritti della persona e per il funzionamento del sistema democratico; – che la realizzazione delle infrastrutture della comunicazione, l’alfabetizzazione alle nuove forme di comunicazione, la produzione di identità culturale possono essere elementi fondamentali per la modernizzazione del Paese e per la crescita della sua economia; considerato – che la missione di servizio pubblico affidata alla concessionaria si compone di un insieme organico e indivisibile di compiti ed obblighi, determinati dalle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali regolatrici della materia e nella Convenzione accessiva alla concessione ed ulteriormente specificati nel presente contratto di servizio e nelle convenzioni aggiuntive stipulate con la pubblica amministrazione tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi della normativa vigente; – che le attività di servizio pubblico nel settore radiotelevisivo sono essenzialmente finalizzate ad arricchire la dinamica formativa dell’identità culturale, intesa quale insieme dei valori, linguaggi e comportamenti – in particolare quelli richiamati dalla Carta costituzionale – della collettività nazionale ed aperti agli apporti innovativi conseguenti all’inserimento nella dimensione europea; – che nel nuovo scenario economico e sociale, la concessionaria deve continuare a garantire, anche in forme nuove, secondo criteri di pluralismo interno, di completezza e di obiettività, quei fini di ordine informativo, culturale e sociale che l’hanno storicamente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione; – che e’ dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo garantire la manifestazione delle variegate realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi, con particolare attenzione a quelle relative al volontariato, femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud; considerato – che le finalità generali del servizio pubblico possono essere cosi sintetizzate: – garantire, nell’ambito del sistema pluralistico degli operatori della comunicazione, un’informazione imparziale, completa ed indipendente; – dare una rappresentazione più ampia possibile delle diverse istanze politiche, sociali e culturali presenti nella società e contribuire alla formazione di una coscienza critica; – promuovere, anche attraverso una specifica attenzione alle tematiche del senso civico e della storia della collettività nazionale, la piena identità culturale del Paese, la formazione permanente, l’alfabetizzazione multimediale, il libero accesso del pubblico agli eventi di interesse generale, in modo da contribuire all’arricchimento dei contenuti e all’effettività del fondamentale diritto di cittadinanza; – promuovere le capacita’ produttive, creative e culturali del Paese, favorendo uno sviluppo equilibrato del sistema nazionale della comunicazione audiovisiva, al contempo assecondando quello del sistema europeo, al fine di evitare che il progresso tecnologico e la moltiplicazione delle offerte possano portare alla marginalizzazione dell’uno e dell’altro sistema; – promuovere lo sviluppo tecnologico del settore, con iniziative in grado di favorire l’innovazione e la sperimentazione nel campo della multimedialità; – promuovere la diffusione nel mondo della lingua e della cultura italiane, anche attraverso strumenti e modalità innovative; considerato – che le finalità generali sopra richiamate si specificano nei seguenti obiettivi più particolari: – sperimentare nuovi sistemi di trasmissione e diffusione dei segnali radiofonici e televisivi, in particolare nel campo delle tecnologie digitali; – sviluppare un tipo di offerta che sia in grado di realizzare nei diversi generi della programmazione un costante aumento della qualità complessiva, potendo a tal fine la concessionaria avvalersi di sistemi per la misurazione di specifici parametri ed indicatori sulla qualità percepita e per il monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e di organismi consultivi quali la Consulta Qualità, finalizzati al controllo ed alla riqualificazione dell’offerta; – sviluppare un’offerta caratterizzata da completezza e varietà, capace di raggiungere obiettivi diversificati e in grado di rispondere ai bisogni differenziati del pubblico; – promuovere e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese; – interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali, anche mediante la più appropriata utilizzazione, ad opera della concessionaria, della propria rete regionale per consentire un’efficace espressione delle diverse vocazioni che provengono dal territorio al fine di apportare maggiore ricchezza anche alla programmazione nazionale; – operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche; considerato – che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico in tutte le sue produzioni ed è impegnata a perseguire obiettivi di qualità della programmazione anche come parametro per competere nel mercato degli ascolti; – che la concessionaria, per realizzare la missione di servizio pubblico, svolge le proprie attività in ambito sia regionale sia nazionale sia internazionale secondo criteri di efficienza, di produttività e di economicità e con logiche di autonomia imprenditoriale; – che la concessionaria opera, nelle aree di attività non impegnate dai compiti e dai vincoli di servizio pubblico a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l’ambito, secondo una logica competitiva, mantenendo la compatibilità con le finalità generali sopra richiamate, nel rispetto delle leggi generali regolatrici della materia; – che i risultati in termini di efficienza e di competitività conseguiti dalla concessionaria al di fuori dei compiti di servizio pubblico costituiscono elemento essenziale per garantire economicità ed efficacia anche nello svolgimento dei compiti predetti; – che la concessionaria definisce la propria struttura organizzativa, ferma restando l’unitarietà del servizio pubblico, in coerenza con le disposizioni nazionali e comunitarie, per assicurare la necessaria trasparenza nell’utilizzazione delle risorse, attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da risorse di natura pubblica e le attività finanziate dal mercato; tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto appresso. CAPO I. – Principi generali Art.1 Principi generali 1. La concessionaria espleta i servizi in concessione alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. 2. Il presente contratto viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo. 3. Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella Convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento dell’indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati. CAPO II. – Programmazione e servizi Art. 2 Programmazione televisiva 1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, ad un’offerta televisiva costantemente aggiornata sulla base delle esigenze dei telespettatori e della societa’, mediante un processo di ridefinizione dei modelli di prodotto e attraverso un’azione di innovazione e sperimentazione, che tenga conto di appositi indicatori periodici di qualità dei programmi del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico, anche avvalendosi della Consulta Qualità, e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell’informazione. La concessionaria si impegna a consolidare la propria missione educativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell’alfabetizzazione informatica ed all’educazione alla comunicazione. 2. Nel contesto dell’accentuazione del proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale, che utilizza come linea guida il concetto della qualità che attraversi orizzontalmente tutti i comparti, dall’ideazione al doppiaggio e tutti i generi dell’offerta televisiva, la concessionaria dovrà garantire la differenziazione della programmazione sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti macro-generi televisivi: a) telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che coprano l’intero arco della giornata con cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari; b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società, dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all’informazione sull’attività degli organi istituzionali nonché delle Regioni e delle Autonomie locali e all’informazione parlamentare; c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell’arte, dell’ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche i prodotti cinematografici e di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di produzione italiana ed europea, nonché quelli di particolare livello artistico o che siano ispirati a tematiche sociali di chiara evidenza e i documentari. Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti; d) servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l’ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo “servizio” rientrano anche programmi del genere “intrattenimento” (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari tematiche di carattere sociale; e) bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani, inclusi i programmi contenitori di prodotti di acquisto (cartoni, fiction, ecc.) qualora destinati alla visione familiare; f) sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette “minori”, nell’ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport. 3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 65 per cento della propria programmazione complessiva annuale televisiva e non meno dell’80 per cento per la terza rete – programmazione classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria – ai programmi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di “prime time”. La programmazione di cui al comma precedente dovrà essere distribuita in tutti i periodi dell’anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore ascolto. 4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi del presente articolo e dei successivi articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa, riferita a ciascuna rete televisiva terrestre, che indichi il numero di ore effettivamente trasmesse con l’indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, documentari, intrattenimento. La concessionaria, inoltre, si impegna a trasmettere annualmente una relazione sui criteri di allocazione delle risorse da canone per ciascuna rete. Per ciascun periodo, e con il dettaglio sopra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito il dato relativo alla diffusione media giornaliera. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo’, nei limiti della normativa vigente, formulare motivate proposte alla concessionaria in ordine all’attuazione del presente articolo. Art. 3 Programmazione radiofonica 1. La concessionaria si impegna a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione nello scenario della digitalizzazione e della multimedialità, ad ampliare il contenuto dell’offerta sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall’utenza, anche in considerazione dell’avvio del digital audio broadcasting (DAB), anche attraverso un’adeguata sperimentazione in onda. La concessionaria si impegna, inoltre, a garantire un’offerta diversificata e qualificante rispondente alle istanze culturali presenti nel Paese che realizzi la tipica missione formativa, informativa e di intrattenimento qualificato del servizio pubblico, a vantaggio dell’intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all’estero. 2. La concessionaria prevederà, nell’ambito della propria programmazione, l’utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree metropolitane e dei canali satellitari, per realizzare un’ampia programmazione radiofonica. 3. La programmazione radiofonica della concessionaria si articola essenzialmente su quattro grandi tipologie di offerta, all’interno delle quali si possono individuare generi più specifici di prodotto anche al fine di consentire una migliore fruizione dell’offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei contenuti proposti: a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica sia con caratteristiche di “flusso”, rubriche di approfondimento tematico, reportage, inchieste, “fili diretti” e dibattiti, rubriche e servizi sull’attività degli organi istituzionali, programmi e rubriche dedicate alle varie discipline sportive; b) cultura e società: programmi legati alla scienza, alla letteratura, al teatro e alla musica in primo luogo classica, fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche, che valorizzino anche le potenzialità degli archivi della concessionaria. Rubriche e “talk show” che, trattando temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani, stabiliscano il necessario collegamento con la popolazione e con il territorio; c) intrattenimento e divulgazione: programmi di rivista e varietà, giochi, commedie musicali e musica leggera nei suoi diversi generi. In questo ambito rientrano anche programmi di riflessione sugli avvenimenti sociali, politici e culturali realizzati con forme e strumenti innovativi capaci di ampliare il dibattito sull’evoluzione culturale del Paese; d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate sia a temi di particolare interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.), sia a specifici target di utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc.). In questo ambito sono ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte all’utenza mobile, alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita. 4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 3 del presente articolo, la concessionaria è tenuta a trasmettere per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, dettagliata informativa circa il numero di ore effettivamente trasmesse, con l’indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: informazione; cultura e società; intrattenimento e divulgazione; servizio. Per ciascun periodo e con il dettaglio sopra specificato dovrà inoltre essere fornito il dato relativo alla diffusione media giornaliera. 5. Allo scopo di mantenere l’attuale servizio di filodiffusione di programmi radiofonici, in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie trasmissive via cavo, la concessionaria continuerà a provvedere alla manutenzione degli impianti e alla necessaria verifica con i gestori telefonici dei problemi di compatibilità con altri segnali che transitano nei supporti degli stessi gestori telefonici. Art. 4 Programmazione Televideo 1. Nell’ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio Televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere. Sulla rete regionalizzata il Televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell’autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno evidenziati come tali. Art. 5 Programmazione televisiva per bambini e giovani 1. Nell’ambito del riconoscimento del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, la concessionaria si impegna a realizzare, all’interno delle quote di programmazione televisiva indicate all’articolo 2, con l’ausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani che rispettino le esigenze e la sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva, anche tenendo conto degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori approvato dalla concessionaria. Nel riconoscimento del diritto prevalente di cui sopra, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori compresa la programmazione del prime time, la concessionaria dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresì, ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e non mettano in pericolo l’equilibrato sviluppo della loro personalità. Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell’infanzia e dell’adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimità delle stesse, programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti. 2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria svilupperà specifici progetti, realizzati anche grazie all’ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, che prevedano, oltre agli speciali telegiornali per bambini e giovani già prodotti, anche la sperimentazione di nuovi programmi. 2-bis. Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria potrà avvalersi di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela. 2-ter. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all’infanzia e alla famiglia, ed a comunicare alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e le iniziative adottate. Art. 6 Programmazione speciale dedicata alle persone disabili sul piano sensoriale ed alle fasce deboli 1. Nell’ambito delle quote di programmazione indicate agli articoli 2 e 3, la concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nonché a trasmettere speciali programmi dedicati alle persone disabili sul piano sensoriale ed alle fasce deboli, attraverso il consolidamento delle iniziative gia’ attuate ai sensi del contratto di servizio 1997-1999 e lo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione che tengano conto delle esigenze della categoria. In particolare deve essere realizzato un incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttore in video, delle speciali pagine dedicate da Televideo ai non udenti e , attraverso un apposito software, ai non vedenti, della sottotitolazione e dell’audiodescrizione, anche attraverso l’impiego della diffusione radiofonica in modulazione di ampiezza, di programmi dei diversi generi dell’offerta televisiva in misura crescente nel triennio di almeno il 10 per cento rispetto al numero di ore rispettivamente sottotitolate e audiodescritte nel 1999. La concessionaria, inoltre, si impegna ad avviare gradualmente la sottotitolazione in diretta di almeno un telegiornale nella fascia serale nonché l’accompagnamento con messaggi audio delle informazioni di utilita’ sociale trasmesse in sovraimpressione. In generale i problemi delle persone disabili sul piano sensoriale e delle fasce deboli dovranno trovare adeguati spazi all’interno dei diversi generi dell’offerta radiofonica e televisiva. Art.6 bis (Programmazione per cittadini stranieri) La concessionaria si impegna a dedicare nella programmazione delle reti televisive e radiofoniche una particolare attenzione, eventualmente con appositi spazi in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati. Art. 7 Programmazione televisiva per l’estero 1. La concessionaria, al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto internazionale, nonché un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società italiana curerà, nell’ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi. La concessionaria si impegna a sperimentare, anche nell’ambito di convenzioni aggiuntive a quelle di cui sopra, nuove forme di programmazione per l’estero che consentano di portare la cultura italiana anche ad un più vasto pubblico internazionale. Le attività effettuate verranno comunicate annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti. Art. 8 Servizio radiofonico OC e OM notturno per l’estero 1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all’estero al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto internazionale. 2. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma Prato Smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e Milano Siziano, e attraverso stazioni relay. 3. La concessionaria, al fine del miglioramento del servizio in onda corta (OC) e relay, sulla base del progetto di massima già approvato dal Ministero, provvederà alla realizzazione di tale progetto nell’ambito di una autorizzazione e di un apposito finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 9 Prodotti audiovisivi italiani ed europei 1. In attuazione delle disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, articolo 2, comma 5, la concessionaria è tenuta a destinare nel periodo di vigenza del presente contratto una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione, secondo le definizioni di cui al comma 2, di opere audiovisive italiane ed europee, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota minima di investimento come sopra determinata ed i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia in misura non inferiore all’8 per cento annuo. Qualora l’evoluzione del mercato di riferimento evidenzi tendenze non compatibili con tale ultima quota, su documentata richiesta della concessionaria verrà istituita una commissione per la revisione della stessa composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Tesoro, del Ministero e della concessionaria. La suddetta quota del 40 per cento e’ dedicata per almeno il 51 per cento ai film destinati all’utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche. 2. Ai fini della presente norma si intendono: a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull’ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all’offerta televisiva terrestre, al netto del canone di concessione; b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell’ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per produzione esterna, i costi per produzione interna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l’edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra. 3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonché al precedente articolo 2. Art. 10 Tutela della riservatezza e della dignità delle persone 1. La concessionaria si impegna a tutelare compiutamente, nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignità delle persone e provvede a vigilare sull’effettiva applicazione delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dei relativi regolamenti esecutivi, nonché dei propri codici di autoregolamentazione. Art. 11 Iniziative per la valorizzazione delle culture locali 1. La concessionaria assume e promuove, nell’ambito delle proprie trasmissioni, iniziative intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale in stretta collaborazione con le Regioni, le Province, i Comuni, le Università’ e gli enti culturali nonché le concessionarie radiotelevisive locali, anche in coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. 2. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e regionale sono intese alla promozione del turismo e dell’artigianato delle produzioni agroalimentari di qualità, ed alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali. 3. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle finalità di cui ai commi precedenti. Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni con i soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n° 581, rispetto all’insieme dei programmi, la relativa programmazione deve avvenire al di fuori dei normali programmi di informazione di testata e di rete ed essere immediatamente identificabile come tale Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l’informazione sui servizi di pubblica utilità. 4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alla applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le parti si impegnano a modificare congiuntamente la Convenzione e il contratto di servizio. 5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dell’articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Regioni e Province Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. Art. 12 Partecipazioni a iniziative europee 1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa e cura la tempestività degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi. 2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo. 3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo. Art.13 Servizi speciali per la mobilità 1. La concessionaria si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità. 2. I notiziari radiofonici sulla viabilità’ delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio isoradio nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all’allegato A. 3. Tali programmi senza messaggi pubblicitari devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe. 4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell’utenza del Dipartimento della protezione civile. 5. L’estensione del servizio isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della diffusione del servizio stesso devono avvenire mediante l’installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che assegnerà le necessarie frequenze tenendo conto a tal fine del carattere specifico di pubblica utilità del servizio isoradio. 6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero dell’interno e del Ministero dei lavori pubblici, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero. Art. 14 Rete parlamentare 1. La concessionaria è tenuta all’esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all’articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato B. 2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La concessionaria è impegnata a pubblicizzare l’attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare. 3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio. 4. La concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari via Internet e via satellite in analogico e/o in digitale. CAPO III: Qualità tecnica e gestione delle reti Art. 15 Qualità e disponibilità tecnica del servizio 1. La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e regolamentari ed a mantenere nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e televisiva un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni),anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del servizio. 2. Nell’ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla concessionaria le frequenze necessarie all’espletamento del servizio concesso e per risolvere le situazioni interferenziali più importanti allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio. 3. La concessionaria, al fine di assicurare la fornitura del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D da rendere coerenti con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive secondo le norme legislative e regolamentari. 4. La concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione proveniente dal monitoraggio della qualità dei servizi di radiodiffusione e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di estensione dei servizi in funzione della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e circa l’andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi. 5. La concessionaria si impegna a presentare, con cadenza annuale, i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero (allegato E) 6. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19 e 28, la concessionaria si impegna a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi. 7. Il Ministero potrà avvalersi, in generale, anche della collaborazione tecnica della concessionaria ai fini della compatibilizzazione radioelettrica e del coordinamento delle radiofrequenze, con le relative risorse tecnologiche, umane e finanziarie. 8. La concessionaria si impegna inoltre a trasmettere con cadenza annuale una relazione contenente i dati relativi: a) alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia; b) agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione. Art.16 Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva 1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive nazionali. La terza rete televisiva deve raggiungere un grado medio di copertura regionale prossimo al 97 per cento della popolazione. 2. La concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata l’effettiva carenza del servizio, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti, secondo i criteri di economicità degli investimenti e di contenimento dei costi di gestione e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture necessarie all’installazione degli impianti di diffusione 3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell’articolo 1, comma 9, della legge 31 dicembre 1996, n. 650 la concessionaria potrà avvalersi di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi. 4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, la concessionaria appronta, anche sulla base delle richieste provenienti dal Ministero, piani di estensione delle reti di radiodiffusione televisiva e li presenta semestralmente al Ministero. 5. L’adeguamento della rete degli impianti di radiodiffusione televisiva analogica alle prescrizioni dettate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive verrà effettuato secondo il programma stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero entro il termine temporale stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio. Art. 17 Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza 1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora assicurato per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99 per cento della popolazione e la copertura del territorio deve essere non inferiore all’80 per cento, privilegiando il sistema viario. 2. La concessionaria si impegna all’occorrenza a migliorare la qualità del segnale nelle aree già raggiunte dal servizio delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza, con il potenziamento degli impianti esistenti su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico o con la realizzazione di nuovi impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a quelle in uso dalla concessionaria, secondo piani approntati a tal fine, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, presentati semestralmente al Ministero. 3. La concessionaria è impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM con l’introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in base all’andamento del mercato dei ricevitori e secondo indirizzi stabiliti in ambito europeo e per soddisfare eventuali esigenze prospettate dal Ministero. La concessionaria potrà sperimentare, anche in relazione a progetti dell’Unione Europea, il servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel) previa comunicazione al Ministero. 4. Nel corso dell’attività di adeguamento della rete necessaria a garantire il grado di copertura individuato al comma 1 con impianti conformi alla normativa vigente in materia di elettrosmog e’ ammissibile una temporanea riduzione del suddetto grado di copertura. Art.18 Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza 1. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti onde medie e onde corte riportati nell’allegato F. 2. Il servizio in onda media viene svolto da impianti che estendono la copertura anche al di fuori del territorio nazionale. In particolare, per la radiodiffusione in onde medie la concessionaria deve mantenere il servizio diurno ad un grado di copertura nazionale, riferito al primo programma, non inferiore al 95 per cento della popolazione e all’80 per cento del territorio, e riferito al secondo programma, non inferiore al 95 per cento della popolazione e al 78 per cento del territorio stimati in base ai riferimenti internazionali riconosciuti; per il terzo programma la concessionaria dovrà mantenere un grado di copertura della popolazione non inferiore al 46 per cento, corrispondente ad una copertura del territorio non inferiore al 10 per cento. 3. La concessionaria è impegnata a presentare al Ministero delle comunicazioni, entro il mese di dicembre 2000, i piani di risanamento per l’adeguamento delle reti in onda media e in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog. Art. 19 Servizio di diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica (“DAB”) 1. La concessionaria esercisce la rete degli impianti di cui all’allegato G che diffonde servizi radiofonici in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in accordo con gli standard ETSI. 2. La concessionaria utilizza un blocco dedicato sulla rete di cui al comma 1 irradiando un multiplex di programmi la cui composizione terrà conto della normale programmazione radiofonica e dello sviluppo del servizio in ambito nazionale ed europeo, impiegando la residua capacità trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali “DMB” (Digital Multimedia Broadcasting). 3. La concessionaria si impegna ad avviare da subito il progetto di estensione della rete di cui al comma 1 al fine del raggiungimento di un grado di copertura della popolazione pari al 45 per cento entro il 31/12/2000 e del 60 per cento entro il 31/12/2001, garantendo la continuità del servizio e, ove possibile, la continuità di copertura. I piani di estensione verranno presentati semestralmente al Ministero. L’attivazione dei nuovi impianti sarà preventivamente autorizzata dal Ministero. 4. La concessionaria può assumere il ruolo di carrier nei confronti di programmi di terzi attraverso l’assegnazione da parte del Ministero di ulteriori blocchi o frequenze secondo criteri, tempi e modalità che saranno concordati con il Ministero. 5. La concessionaria, ove opportuno e d’intesa con il Ministero, ricercherà ed attuerà forme di collaborazione per la sperimentazione tecnologica del servizio DAB-T, con particolare riguardo all’utilizzazione della banda L, inclusi i servizi multimediali di tipo datacast e DMB nonché i servizi di cui al capo IV del presente contratto, con società, industrie, consorzi e concessionari radiofonici privati, al fine di migliorare la qualità della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i servizi offerti globalmente all’utenza. Art. 20 Autorizzazione all’esercizio degli impianti 1. La concessionaria, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti negli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, del presente contratto nonché di realizzare modifiche (siti, frequenze e sistemi irradianti) di impianti esistenti, presenta, con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o da modificare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi: a) principali caratteristiche radioelettriche; b) area di servizio; c) destinazione delle opere; d) costi preventivati; e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. 2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’impianto. Detto termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di dover approvare il piano esecutivo verrà data comunicazione alla concessionaria entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. 3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell’impianto con gli altri impianti dei concessionari privati radiotelevisivi, è di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell’attivazione dell’impianto. Constatata la compatibilità di cui sopra e tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto. 4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e informazioni su quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, indicati nell’allegato H, sia con l’impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all’uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i collegamenti a rimbalzo e altresì per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze derivanti dall’introduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi attribuite. La concessionaria eliminerà i collegamenti a rimbalzo, nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione. In relazione alle finalità di cui al presente comma il Ministero terrà comunque conto delle esigenze della concessionaria in particolar modo per quanto riguarda gli impianti di diffusione dei programmi regionali. La concessionaria si impegna a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso. Art. 21 Impiego dei collegamenti mobili 1. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero. 2. La concessionaria, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero. Art. 22 Ruoli di “Programme Booking Centre” e di “Accounting Office” per servizi internazionali 1. La concessionaria ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l’estero o in transito per l’estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di “Programme Booking Centre”) nonché la corrispondente contabilità (ruolo di “Accounting Office”). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero. Art. 23 Realizzazione e manutenzione degli impianti 1. La concessionaria ha l’obbligo di realizzare gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d’arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. 2. In particolare la società si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle relative prestazioni. Le apparecchiature costituenti gli impianti radioelettrici dotati della prevista marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero nei casi di esercizio provvisorio. 3. La concessionaria procede nel dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti stesse. 4. La concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della Convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale. CAPO IV.- Nuove tecnologie e servizi Art. 24 Ricerca 1. La concessionaria, come previsto dalla Convenzione, dovrà porre particolare attenzione allo studio e sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione e diffusione anche attraverso il suo Centro Ricerche collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali. A tale scopo la concessionaria potrà stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La concessionaria si impegna a diffondere sull’insieme delle proprie strutture produttive, articolate sull’intero territorio nazionale, le ricadute di ideazione, progettazione e servizio derivanti dai processi di innovazione delineati dai successivi articoli con particolare riferimento alle realtà delle regioni meridionali.
Art. 25 Servizi multimediali 1. La concessionaria di intesa con il Ministero, provvederà: a) ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta all’estero (ad esempio, servizi internet); b) a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di alfabetizzazione informatica del grande pubblico radiotelevisivo, nonché di servizio rivolto alle aree di emarginazione; c) a sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione (ad es. scenografia virtuale, postproduzione), alla archiviazione di programmi televisivi e radiofonici (ad es. audiovideoteca) e alla trasmissione e diffusione (ad es. terrestre e via satellite); d) a potenziare i servizi del tipo datacast e a sviluppare i servizi di tipo multimediale come “fast internet” via satellite; e) a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla definizione di nuovi sistemi con riguardo anche ai sistemi televisivi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico; f) a sperimentare tutti i moderni sistemi di accesso a banda larga quali lo ADSL, il cavo coassiale, la fibra ottica , la radio punto-multipunto; g) a collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo della c.d. “società dell’informazione”. 2. La concessionaria si impegna inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico, ad estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie. 3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti, la concessionaria è tenuta a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, una relazione contenente sintetiche informazioni sugli aspetti editoriali ed economici relativi alle stesse che attestino e descrivano la loro effettiva realizzazione e diffusione. Art.26 Audiovideoteca 1. La concessionaria si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca, sviluppato ai sensi del contratto di servizio 1997-1999, ai fini di una adeguata valorizzazione del proprio rilevante patrimonio audiovisivo e di una sua idonea riutilizzazione sia nell’ambito della propria programmazione radiotelevisiva che dei nuovi canali tematici. Art. 27 Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione via satellite 1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l’innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione: a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) approvato in sede europea; b) servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard DVB-S con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi dell’Unione europea a favore dello sviluppo di tale formato; c) servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione all’estero; d) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale; e) servizi televisivi e radiofonici mediante l’uso di sistemi analogici, un canale di informazione continuativa 24 ore su 24, distribuito con tecnologia digitale e in grado di sperimentare anche la distribuzione simultanea via internet per fasce particolari di utenza e via fast internet satellitare; f) canali satellitari in chiaro con connotazione di servizio pubblico anche ai sensi dell’articolo 30, tra i quali uno ad alta valenza sociale. 2. La concessionaria si impegna fin d’ora per quanto di propria competenza a favorire la piena attuazione del disposto di cui all’art.2, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1999, n.15 convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1999, n. 78 in materia di ricevitore digitale “aperto”. 3. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali “educational” o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell’ambiente, dell’agricoltura o di altri, e delle Istituzioni Universitarie Pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati. Spazi trasmissivi su detti canali potranno essere dedicati, previa intesa con la concessionaria, a programmi realizzati per conto o con la partecipazione di altri enti educativi o culturali ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti. 4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge e salvo quanto stabilito al secondo periodo del comma precedente. Art. 28 Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica 1. La concessionaria e` impegnata a completare il piano di sperimentazione della tecnologia di diffusione televisiva terrestre con tecnica numerica DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) presentato al Ministero. La concessionaria potrà presentare al Ministero eventuali estensioni del piano di sperimentazione. La sperimentazione e l’introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica sarà in linea con l’evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati, ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del Ministero. 2. La concessionaria si impegna, fin d’ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti in concerto con il Ministero, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DVB-T che le fossero attribuite in via definitiva. 3. La concessionaria potrà sperimentare servizi televisivi in standard DVB-T con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi dell’Unione Europea a favore dello sviluppo di tale formato. 4. La concessionaria potrà continuare a sperimentare, con il concorso di enti universitari e di ricerca, i sistemi di diffusione MVDS (Multipoint Video Distribution System) nella gamma di frequenze e con le caratteristiche raccomandate dalla CEPT, previa autorizzazione del Ministero. I risultati della sperimentazione saranno comunicati al Ministero che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda. 5. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge. CAPO V.- Aspetti economico-finanziari, vigilanza e sanzioni Art. 29 Criteri economici di gestione 1. La concessionaria, al fine di procedere al consolidamento economico e finanziario nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti e al perseguimento dell’interesse generale del Paese in tutte le sue attività editoriali, in linea anche con analoghe prestazioni rese da società operanti in altri Paesi dell’Unione Europea, nel quadro delle finalità del servizio pubblico come definito dal Parlamento Europeo con risoluzione approvata nella seduta del 19 settembre 1996, si impegna a svolgere le attività e i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche in coerenza con la premessa al presente contratto. 2. La missione di servizio pubblico si connota in un insieme organico e indivisibile di compiti determinati da: a) disposizioni legislative speciali sull’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo e sulla concessionaria; b) disposizioni di carattere generale sul sistema delle comunicazioni; c) Convenzione di concessione; d) contratto di servizio; e) convenzioni aggiuntive stipulate con la Pubblica Amministrazione per specifiche attività di interesse generale del Paese; f) indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sul piano economico-finanziario, il finanziamento di tali attività e’ assicurato con caratteri di certezza e congruità attraverso il canone di abbonamento, i rimborsi delle convenzioni di cui al punto e), nonché ulteriori provvedimenti collegati allo svolgimento del servizio. Al fine di favorire un processo di semplificazione delle modalità di finanziamento degli oneri connessi alla missione di servizio pubblico, le parti convengono sull’opportunità di attuare un progressivo raggruppamento delle fonti di risorse di natura pubblica corrisposte alla concessionaria in due categorie, rappresentate rispettivamente dal canone di abbonamento e dai corrispettivi delle convenzioni di cui al punto e). La concessionaria, nell’ambito delle proprie scelte imprenditoriali, può altresì destinare al finanziamento delle predette attività, in funzione integrativa, risorse commerciali anche di natura pubblicitaria. 3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza, per assicurare la necessaria trasparenza nell’utilizzo delle risorse la concessionaria, ferma restando l’unitarietà del servizio pubblico, definisce la propria struttura organizzativa attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal mercato. 4. Al fine di conseguire obiettivi di efficienza e di competitività la concessionaria definisce, nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di comunicazioni, le più opportune forme di strutturazione organizzativa purché queste non risultino di pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione di servizio pubblico e alla qualità dei servizi stessi concorrendo alla equilibrata gestione dell’azienda ferma restando l’unitarietà del servizio pubblico. In particolare: a) per le attività inerenti all’espletamento dei servizi concessi, la concessionaria può avvalersi di società da essa controllate previa autorizzazione del Ministero, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Convenzione; la concessionaria è tenuta, anche attraverso le società controllate, ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti nella convenzione e nel contratto di servizio, con particolare riferimento all’articolo 5 della convenzione e agli articoli 15, 16 e 17 del presente contratto di servizio; b) per le aree di attività connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati o comunque connesse all’oggetto sociale, la concessionaria opera secondo criteri di confronto competitivo sui mercati globali della multimedialità, nel rispetto delle leggi di regolazione e del codice civile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Convenzione; c) per le attività industriali o commerciali non connesse con l’esercizio dei servizi concessi, ai sensi delle previsioni dell’articolo 5, comma 3, della Convenzione, la concessionaria potrà procedere alla costituzione di società o all’assunzione di partecipazioni di maggioranza previa autorizzazione del Ministero di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La richiesta di autorizzazione per quanto sopra e, comunque, per i programmi straordinari di investimento, dovrà essere corredata da un sintetico business plan che dovrà presentare i seguenti elementi: I) descrizione dei processi di attività oggetto delle operazioni; II) criteri di eventuale esternalizzazione delle attività e dei servizi adottati a supporto della decisione; III) patti parasociali; IV) meccanismi societari o gestionali di sviluppo dell’iniziativa; V) elementi di valutazione economico-finanziaria quali: convenienza economica operativa, realizzabilità e compatibilità finanziaria, convenienza per l’azionista. Il Ministero si impegna a rilasciare l’autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di diniego, tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall’acquisizione delle suddette informazioni. 5. La concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa, secondo quanto previsto all’art. 32, a contenere il proprio indebitamento finanziario netto entro e non oltre il limite di un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) pari allo 0,5, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la Pubblica Amministrazione e fatti salvi i programmi straordinari di investimento. 6. Ad eccezione degli effetti delle iniziative di carattere straordinario, comunicate al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto del vigente contratto, qualora l’azienda registri risultati economici o finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli preventivati, tali squilibri dovranno essere oggetto di specifica azione da parte dell’azienda che provvederà ad informarne tempestivamente il Ministero. Art. 30 Canone di abbonamento 1. La misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata secondo la seguente formula: Ove Dn è la variazione percentuale del canone per l’anno n; Ip è l’obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l’anno n; k è la quota dell’indice di produttività devoluta a vantaggio dell’utenza; P è l’obiettivo di recupero della produttività assegnato all’azienda e determinato anche considerando i risultati da essa conseguiti negli esercizi n e n-1; w è la quota dei nuovi investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da finanziare attraverso il canone di abbonamento realizzate dalla concessionaria su indicazione della ommissione di cui al successivo comma 3; Tn-1 è l’impatto economico degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico di cui al precedente parametro w ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell’anno n-1; Fn-1 è il fatturato da canoni di abbonamento dell’esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario; 2. I parametri k e w, compresi tra Ø e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di cui al successivo comma 3. 3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una proposta contenente i valori di cui al comma precedente, i criteri di loro determinazione nonché le categorie degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte dalla concessionaria. 4. Si conviene, altresì, che la commissione paritetica potrà proporre le opportune integrazioni anche di carattere straordinario alla formula definita al comma 1 necessarie per tenere conto della dinamica dei mercati dei fattori produttivi rispetto a quella del canone nonché di eventuali variazioni nell’offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte anche dalle nuove normative in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l’attuale rapporto tra attività e risorse della concessionaria. 5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché l’ammontare dell’abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono. Art. 31 Riscossione del canone di abbonamento 1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la concessionaria metterà a disposizione dell’Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. – TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell’ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni. 2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall’Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. 3. Il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 20.4.1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre. Art. 32 Informativa economico-finanziaria 1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la concessionaria è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro 15 giorni dalla loro approvazione: a) i piani industriali (economici, finanziari e di investimento); b) le previsioni economiche di esercizio; c) i bilanci consuntivi di esercizio. 2. La concessionaria e’ tenuta a trasmettere entro il 30 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno; 3. Al fine di fornire una più completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la concessionaria e’ tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sui risultati economici e finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito a: a) la ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per i seguenti mezzi di comunicazione: quotidiani, periodici, televisione, altri mezzi; b) i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia; c) gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
I dati economici e finanziari di cui al presente comma sono trasmessi adottando gli schemi formali di rappresentazione che saranno concordati tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. Art. 33 Riassetto organizzativo 1. La concessionaria procederà alle operazioni di rimodulazione della struttura organizzativa, nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di comunicazioni, secondo criteri di efficienza complessiva e di razionalizzazione delle strutture. 2. La concessionaria e’ tenuta a fornire semestralmente adeguata informativa al Ministero ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in merito alle iniziative realizzate con particolare evidenza dell’impatto delle azioni di ristrutturazione organizzativa e delle operazioni di riassetto dell’organico sulle risorse umane. Art. 34 Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari 1. La concessionaria fornisce la più ampia collaborazione alle Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari. 2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze. Art. 35 Vigilanza del Ministero 1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull’osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente contratto; b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di funzionari del Ministero; c) le verifiche necessarie per l’esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b). 2. La concessionaria è tenuta a consentire l’accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo ed a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l’espletamento degli incarichi loro affidati ed è in ogni caso responsabile dell’affidabilità e correttezza dei dati forniti. 3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti. Art. 36 Erogazione del servizio pubblico 1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme generali sull’erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria: a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio; b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi; c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio fornito all’utenza. 2. Il protocollo aggiuntivo, allegato al presente contratto, che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori, mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento-verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza – unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo – del Ministero e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 3. La concessionaria provvede, attraverso gli appositi uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, a recepire il tasso di gradimento manifestato dall’utenza ai fini delle proprie opportune valutazioni per l’erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. I servizi telefonici per i reclami devono essere. organizzati nell’ottica di contenere i costi per l’utenza. Sull’attuazione del presente comma, la concessionaria e’ tenuta ad informare il Ministero. 4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine la concessionaria istituisce il “Garante dell’abbonato”. Art. 37 Adeguamento del contratto di servizio 1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato. 2. A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti, rispetto a quello fissato nel contratto, in misura superiore agli intervalli di tolleranza stabiliti nel presente contratto, si procederà agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel contratto medesimo. 3. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della comunicazione, in riferimento all’insieme dei provvedimenti legislativi all’esame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e l’adeguamento dell’attuale contratto. 4. Entro il 1° luglio 2002 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo al triennio 2003 – 2005. Art. 38 Sanzioni 1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto che non comportino una sanzione più grave il Ministero, dopo la debita contestazione alla concessionaria, può applicare alla stessa la penale di cui all’articolo 22 della Convenzione. 2. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo dev’essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, a norma dell’articolo 20 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo. Art. 39 Entrata in vigore e scadenza 1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2002. Fino alla data di entrata in vigore i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del precedente Contratto di servizio. 2. Gli allegati al presente contratto, di cui sono parte integrante, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero. Roma, 6 novembre 2000 Ministero delle comunicazioni | RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. | Il Segretario Generale | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione | Ing .Giorgio Guidarelli Mattioli | Prof. Roberto Zaccaria |
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