(18 aprile 2020) Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito la portata delle novità nella disciplina del c.d. “bonus pubblicità” introdotte dall’art. 98 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. “decreto Cura Italia”), attualmente in fase di conversione.
Le novità introdotte per il “bonus pubblicità”, limitate all’anno 2020, si sostanziano nel fatto che per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. Precisa il Die che la variazione introdotta con la citata disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:
– la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
– la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 30 per cento.
Il Die chiarisce inoltre che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, solo per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ciò comporta quindi che, limitatamente al corrente anno 2020, possano accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Con la nuova disposizione normativa, precisa il Die, sono invece rimasti invariate: le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie degli investimenti pubblicitari (cioè: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, nonché sulla stampa quotidiana e periodica anche on line); le condizioni dell’agevolazione (l’utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art 17 del D.Lgs n. 241/1997, previa istanza diretta al Die della Presidenza del Consiglio; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa; il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti c.d. de minimis; l’applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018). (FC)
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