DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 1449 DEL 17/7/2001:
“Modifiche per l’inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla Deliberazione 20 febbraio 2001 n. 197 “direttive per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “norme per la tutela e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico”.
(pubblicato nel B.U.R. Emilia Romagna n. 127 del 5 settembre 2001)
Le lettere a), b) ed h) del punto 6.1) dell’art. 6 “Funzione dei Comuni ” sono così sostituite:
a) Scheda tecnica dell’impianto con l’indicazione di:
– frequenza , larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
– massima potenza immessa in antenna;
– idoneità radioelettrica rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;
ovvero
Copia delle schede tecniche dell’impianto allegate alla comunicazione di cui all’art. 2 del DM 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz’onda o al radiatore isotropico;
b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l’attenuazione in Db del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
h) valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall’impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il secondo capoverso del punto 1) dell’art. 7 “risanamenti degli impianti esistenti per l’emittenza radio e televisiva” è così modificato:
“la domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1) lettere a), b) ed h).
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell’art. 6 rilascia per gli impianti a norma, la prescritta autorizzazione che potrà anche essere unica per tutti gli impianti di ogni singolo gestore, ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione.
Dopo il punto 2) dell’art. 7 è aggiunto il punto 3:
3) Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 6.1, la domanda di autorizzazione al Comune è corredata esclusivamente dalla seguente documentazione:
- ubicazione;
- frequenza;
- potenza dell’impianto.
Dopo il nuovo punto 3) dell’art. 7 è aggiunto il punto 4):
4) Per gli impianti esistenti già dotati di un qualsiasi titolo abilitativo e conformi alle disposizioni della presente legge il rilascio dell’autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico dei richiedenti.
Al secondo capoverso del punto 13.3) “Procedure per l’individuazione della fascia di rispetto “è eliminata la seguente frase: “per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1)”