DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 20 FEBBRAIO 2001, N.197 “DIRETTIVA PER L’APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/10/2000, N.30 RECANTE NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO”
– la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
– la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative” alle Amministrazioni provinciali;
– la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente “Riforma del Sistema regionale e locale” e in particolare l’art. 90 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/93;
considerato che gli articoli 6, 8, 12 e 13 della L.R. 30/00 prevedono la stesura di una direttiva per l’individuazione degli allegati tecnici a corredo delle domande di autorizzazione per l’installazione di impianti fissi di emittenza radio e televisiva, degli impianti fissi e mobili di telefonia mobile nonche’ per la definizione dell’ampiezza dei corridoi per la localizzazione degli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
ritenuto di dare seguito ai sopra indicati articoli adottando una direttiva al fine di uniformare le procedure amministrative e di pianificazione urbanistica fra gli Enti locali delegati all’esercizio delle relative funzioni;
dato atto:
– del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarita’ tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione 2541/95;
– del parere favorevole espresso dal Direttore generale all’Ambiente dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita’ della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;
sentita in data 1 febbraio 2001 la Commissione consiliare Territorio, Ambiente, Trasporti;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la “Direttiva inerente l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, allegata quale parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”
Premessa La presente direttiva e’ emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, di seguito denominata legge.
Finalita’
Art. 1
Finalita’
a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualita’.
Gli Enti locali nell’esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualita’ per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.
Campo d’applicazione
Impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva
Per garantire comunque l’informazione, il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che il Piano nazionale per la radiodiffusione televisiva non ha ancora trovato concreta attuazione, e che l’Autorita’ non ha emanato il piano per la radiodiffusione sonora, puo’ prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell’art. 4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal DM n. 381 del 1998 ed evitando, per quanto possibile, la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.
Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o piu’ Province, l’approvazione del medesimo deve essere corredata del parere favorevole delle Provincie interessate.
Divieto di localizzazione degli impianti
per l’emittenza radio e televisiva
Pianificazione comunale
Funzione dei Comuni
6.1) Autorizzazione
La domanda di autorizzazione e’ presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e’ disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda e’ corredata della seguente documentazione:
a) scheda tecnica dell’impianto con l’indicazione di:
-frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
– massima potenza immessa in antenna;
b) caratteristiche di irradiazione dell’antenna con l’indicazione di:
– diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
– inclinazione sull’orizzonte dell’asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico;
– guadagno dell’antenna (valore numerico assoluto e in decibel);
– altezza dell’asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui e’ ancorata l’antenna;
c) progetto dell’impianto in scala 1:200;
d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall’impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
h) valutazione del campo elettrico generato dall’impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Per l’installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1).
6.2) Parere tecnico
Sulla base della documentazione presentata, l’ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li invia all’Azienda Unita’ sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l’ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.
6.3) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell’art. 6 della legge le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.
6.4) Rilascio dell’autorizzazione
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione.
Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva, previsto all’art. 20 della legge.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Qualora l’autorizzazione riguardi i programmi annuali, tale termine decorre dalla data ultima prevista per la presentazione dei medesimi.
Risanamenti degli impianti per l’emittenza radio e televisiva
A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria posizione, devono presentare:
1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, per gli impianti esistenti e non autorizzati che rispettano i limiti fissati dal DM 381/98 e le norme della legge. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1), lettere a), b), d) ed e) nonche’ dalle misure del campo elettrico generato dall’impianto effettuate nelle condizioni di massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell’art. 6 rilascia l’autorizzazione ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione;
2) il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalita’ e dei tempi di riconduzione a conformita’. Tale piano ricomprende la richiesta di autorizzazione. Il risanamento puo’ comportare la delocalizzazione e/o l’adeguamento ai limiti:
a) per la delocalizzazione i gestori, entro sei mesi dall’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di risanamento da realizzarsi entro sei mesi dalla loro approvazione;
b)per l’adeguamento ai limiti previsti dal DM 381/98 i gestori, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, presentano specifici Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel provvedimento di approvazione. Entro trenta giorni dall’avvenuta realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al Comune. L’adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l’adeguamento ai limiti, si applicano le procedure di cui alla lett.a), fermo restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento ai limiti.
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’art. 8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti comunali.
Per l’anno 2001 il Programma deve essere presentato entro il 30/4/2001. Sino a tale data sono autorizzabili le singole installazioni.
Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti puo’ individuare altresi’ le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell’impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.
L’autorizzazione pertanto riguardera’ solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilita’ urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell’autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell’art. 8.
Per tali aree non e’ richiesta la procedura di pubblicizzazione.
Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste al successivo punto 8.5). Qualora la modifica di un impianto gia’ autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all’ARPA e all’Azienda Unita’ sanitaria locale.
Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione del programma e’ disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente documentazione:
– cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l’indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l’installazione di nuovi impianti nonche’ di quelli gia’ installati;
– elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.
Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:
CARATTERISTICHE DEL SITO
– progetto dell’impianto in scala 1:200;
– inserimento fotografico;
– altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
– carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
– cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONE STRUMENTALE
– banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
– scheda tecnica dell’impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
– direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
– relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione delle modalita’ di accesso da parte del personale di servizio e dell’ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
– valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
– valutazione del campo elettrico generato dall’impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Inoltre, per antenne installate su edifici:
– planimetria dell’edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.
Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovra’ essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:
– lunghezza sbraccio;
– inserimento fotografico;
– prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
– pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d’uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all’aperto, edicole, etc … la pianta dovra’ essere completata con l’indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
– stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimita’ dell’antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni etc … ).
Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all’art. 12 della legge.
8.2) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 8 della legge le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessita’ dell’istruttoria, tra un minimo di Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro), ed un massimo di Lire 3.000.000 (pari a 1.549,37 Euro) da richiedersi qualora l’istruttoria richieda l’effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione. Tale contributo e’ comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l’autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attivita’ istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.
8.3) Parere tecnico
Sulla base della documentazione presentata, l’ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all’Azienda Unita’ sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l’ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a rilasciare l’autorizzazione del programma.
Nell’autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in relazione al catasto previsto all’art. 12, valuta la loro compatibilita’ ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi. In attesa di una definizione del quadro normativo statale e dei relativi atti di indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi di tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
8.5) Autorizzazione di singole installazioni
Qualora non sia stato possibile prevedere l’installazione nell’ambito del programma annuale il gestore puo’ motivatamente richiederne l’autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure previste per il programma.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non e’ possibile presentare domande relative a singole installazioni.
Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell’ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha gia’ espresso il parere di compatibilita’ urbanistico-edilizia ed ambientale.
Divieto di localizzazione
La localizzazione degli impianti in prossimita’ di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e’ consentita qualora si persegua l’obiettivo di qualita’ teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualita’ del servizio da erogare, il piu’ vicino possibile al valore del fondo preesistente.
Risanamenti
L’adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento deve essere data comunicazione al Comune entro trenta giorni.Entro il termine per la presentazione del primo programma annuale delle installazioni i gestori degli impianti esistenti localizzati nelle aree di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge, presentano il programma degli interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei medesimi. Il programma degli interventi di risanamento contiene la richiesta di autorizzazione ed e’ approvato dal Comune con le procedure di cui al comma 4 dell’art. 8. L’approvazione fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la delocalizzazione.
Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l’adeguamento ai limiti, si applicano le procedure sopra previste per la delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento ai limiti.
Catasto
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i gestori forniscono ai Comuni la mappa completa degli impianti fissi gia’ installati.
Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione devono essere corredati delle caratteristiche tecniche necessarie per le valutazioni dei campi elettromagnetici come individuate al punto 8.1.
Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per i quali e’ stato presentato il programma degli interventi di risanamento.
Impianti mobili di telefonia mobile
La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:
– descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l’installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;
– localizzazione dell’impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
– parere favorevole dell’ARPA e dell’Azienda Unita’ sanitaria locale, espresso con le procedure previste al 6.2).
La documentazione da presentare all’ARPA ed all’Azienda Unita’ sanitaria locale per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione e’ la seguente:
CARATTERISTICHE DEL SITO
– progetto dell’impianto in scala 1:200;
– altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d’installazione;
– carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
– cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l’indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d’uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall’impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONI STRUMENTALI
– banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
– direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
– diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati ell’attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
– relazione descrittiva dell’area di installazione dell’impianto con l’indicazione delle modalita’ di accesso a parte del personale di servizio e dell’ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
Il Comune nei successivi trenta giorni puo’ chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l’inidoneita’ della localizzazione proposta.
Gli impianti possono essere previsti:
– a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
– per garantire il servizio in attesa del rilascio dell’autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e ome tale soggetta alle sanzioni previste all’art. 17 della legge.
12.1) Spese d’istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell’art. 12 della legge le spese occorrenti per l’istruttoria delle omunicazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessita’ dell’istruttoria, tra un minimo di Lire 700.000 (pari a 361,52 Euro), ed un massimo di Lire 2.500.000 (pari a 1.291,14 Euro) da richiedersi qualora l’istruttoria richieda l’effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio dell’autorizzazione. Tale contributo e’ comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l’autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attivita’ istruttoria le somme di loro spettanza.
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell’energia elettrica
13.1) Definizioni
Ai fini dell’applicazione della legge si considera:
Linee ed impianti elettrici o elettrodotti: l’insieme delle opere (costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante il quale l’energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori.
Classificazione degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di pubblico servizio classificati secondo il DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 sono:
Classe DM 449 | Identificazione corrente Descrizione | Sigla | Tensione (1) kV | Tipo di utilizzo prevalente |
Prima | bassa tensione | BT | 0,4 | Distribuzione energia elettrica alla clientela diffusa |
Seconda | media tensione | MT | 15 | Distribuzione secondaria |
Terza | alta tensione | AT | 132 | Trasmissione e distribuzione primaria |
| altissima tensione | ATT | 220 380 | Trasmissione Trasmissione |
(1) Impianti piu’ diffusi sul territorio della regione Emilia-Romagna.
Corridoio di fattibilita’: porzione di territorio, di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.
I corridoi di fattibilita’ trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale e comunale.
Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le cui dimensioni, determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e tensione d’esercizio dell’impianto elettrico al fine di garantire il perseguimento dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla. Le fasce di rispetto trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
Obiettivo di qualita’: l’obiettivo individuato nella misura di 0,2 microTesla di induzione magnetica da perseguire attraverso gli strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione del rischio con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la tutela della salute garantita attraverso il rispetto di opportuni valori di cautela e limiti di esposizione.
Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli elettrodotti e’ stato formalmente fissato con DPCM 23 aprile 1992 nella misura di 100 microTesla, per quanto concerne il valore di cautela il Ministero ha solo fornito un’indicazione nella misura di 0,5 microTesla. Detto valore, individuato sulla base delle piu’ aggiornate conoscenze scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale alcomma 1 dell’art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell’ambito del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per l’individuazione dei ricettori per i quali dovra’ essere effettuato il risanamento in seguito all’adozione di una specifica normativa da parte dello Stato.
Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani attuativi gia’ approvati o aree di completamento gia’ dotate delle opere di urbanizzazione, che risultino in prossimita’ di impianti esistenti o ove si manifesti la necessita’ di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un obiettivo di qualita’ rappresentato da un valore meno restrittivo di 0,2 microTesla trovera’ quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che gli 0,5 microTesla rappresentino l’obiettivo di qualita’ minimo da perseguire.
Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all’anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora piu’ cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
13.2) Procedure per l’individuazione dei corridoi di fattibilita’ La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1, dell’art. 13 della legge, individua i corridoi di fattibilita’ ambientale che comprendono i tracciati e le aree piu’ idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall’art. 27 della Legge 20/00 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell’ambito della conferenza di pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio puo’ conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d’impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee edegli impianti, di cui all’art. 15, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmidevono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilita’ delle infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di piu’ comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i corridoi di fattibilita’; eventuali aggiornamenti di tali programmi possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.
Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicita’ del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. 20/00.
L’ampiezza dei corridoi di fattibilita’ tiene conto delle caratteristiche costruttive dell’impianto, della sua tensione e della sua capacita’ di trasportare corrente e non puo’ essere inferiore alle dimensione delle fasce laterali di cui alle Tabelle 1 e 2.
Nell’ambito dei corridoi di fattibilita’ non sono consentite nuove destinazioni d’uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla.
Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione degli esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.
Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell’art. A-25 della L.R. 20/00.
A seguito della individuazione del tracciato definitivo, in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/93, i corridoi di fattibilita’ sono sostituiti dalle fasce di rispetto e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso.
13.3) Procedure per l’individuazione della fascia di rispetto La fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti, costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo tale che di norma, esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti al comma 4 dell’art. 13 si realizzi l’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla di induzione magnetica.
Per agevolare l’inserimento delle fasce di rispetto negli strumenti urbanistici, l’ampiezza delle stesse e’ individuata per livello di tensione e tipologia costruttiva standard, adottando in via cautelativa il criterio di massimizzazione dei parametri di calcolo.
E’ comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1) la definizione di ampiezze minori qualora si dimostri il perseguimento dell’obiettivo di qualita’, cosi’ come definito al punto 13.1), valutato sulla base del valore della corrente media annua di esercizio riferita all’anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora piu’ cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell’art. A-25 della L.R. 20/00.
a) LINEE CON TENSIONE SUPERIORE A 35 KV
Per questi impianti si assume, come corrente di riferimento, in via cautelativa, il 50% della corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto valore e’ stato ricavato da un attento esame dei dati statistici elaborati dai vari gestori della rete da cui emerge che i valori di corrente media annua esercita risultano inferiori al valore di riferimento prescelto. Per quanto riguarda gli altri parametri si fa riferimento:
– alle tipologie dei sostegni maggiormente diffusi per la distribuzione geometrica dei conduttori;
– alle altezze minime previste dai DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 e 16/1/1991, n. 1260 per le altezze dei conduttori dal suolo;
– al conduttore a maggior sezione di normale impiego nelle diverse tipologie d’impianto. Con tali riferimenti i valori delle distanze di rispetto dagli elettrodotti sono quelli riportate nella Tabella 1. L’ampiezza della fascia va calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa come definite in Tabella 1.
kV | Terna singola | Doppia terna ottimizzata (1) | Doppia terna non ottimizzata (2) |
380 | 100 | 70 | 150 |
220 | 70 | 40 | 80 |
132 | 50 | 40 | 70 |
1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi;
2) caso inverso al precedente;
Da un attento esame dei dati forniti dagli Esercenti che attualmente gestiscono la totalita’ delle reti MT presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna, si e’ rilevato che, in condizioni normali di esercizio, l’entita’ della corrente transitante in una tipica linea di media tensione e’ notevolmente inferiore alla cosiddetta corrente massima di esercizio normale. Solo in condizioni di emergenza e solo nel tratto iniziale delle linee, possono circolare correnti di valore prossimo a quelle massime previste. Si puo’ quindi concludere che:
– in condizioni di normale esercizio, per garantire la rialimentabilita’ degli impianti, esiste un limite di sfruttamento massimo dei conduttori che in genere non puo’ eccedere 50% della portata massima;
– tenuto conto che essendo la rete MT esercita in modo “radiale” i valori massimi di corrente si presentano solo sui tratti di linea immediatamente uscenti dalla cabina primaria;
– visto l’andamento tipico della richiesta di potenza nell’arco del giorno, in via cautelativa, la corrente di riferimento e’ assunta pari al 50% della corrente massima di esercizio normale. Premesso quanto sopra e avendo a riferimento i parametri gia’ richiamati al punto a), le ampiezze delle fasce di rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono essere ricavate dalla Tabella 2.
Tab. 2 – Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualita’ di 0,2mT al ricettore
Linee a 15 kV | Terna o cavo singolo | Doppia terna o cavo ottimizzato | Doppia terna o cavo non ottimizzato |
Linea aerea in conduttori nudi | 20 | 12 | 28 |
Cavo aereo | 3 | – | 4 |
Cavo interrato | 3 | – | 4 |
Per le linee con tensione pari o superiore a 15 kV la cui tipologia non rientra nelle Tabelle 1 e 2 succitate la dimensione della “fascia laterale di rispetto” e’ stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA e dell’Azienda Unita’ sanitaria locale.
d) CABINE PRIMARIE (CP) 132/15 KV E CABINE SECONDARIE MT/BT (15/0,4 kV)
Allo stato attuale delle conoscenze, tenuto conto delle particolari caratteristiche nonche’ della varia conformazione impiantistica interna delle cabine elettriche, non e’ disponibile, come per le linee, un modello su cui dimensionare fasce di rispetto standard. Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di
rispetto, i gestori, ovvero i soggetti richiedenti l’autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma 4, art. 13.
e) LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI AD ALTA E/O MEDIA TENSIONE COESISTENTI
Nelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di “fasce di rispetto” corrispondenti a piu’ linee e/o impianti elettrici, l’ampiezza della “fascia di rispetto” risultante e’ stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche dell’ARPA e dell’Azienda Unita’ sanitaria locale.
13.5) Forme di consultazione dei gestori
a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.
13.6) Coordinamento con la L.R. 10/93
La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nel rispetto delle fasce di rispetto previste dalla legge non determina l’obbligo per il gestore di segnalare i punti sensibili di cui all’art. 4 della delibera di Giunta regionale n.1965 del 2 novembre 1999.
Risanamenti
Censimento e catasto
I Comuni individuano altresi’ gli impianti che superano il valore di 0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori delle reti.
Per agevolare l’individuazione di tali ricettori si riportano in Tabella 3 le ampiezze dei corridoi (calcolate con lo stesso criterio delle fasce di rispetto) all’interno delle quali si possono realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione magnetica.
KV | Terna singola | Doppia terna ottimizzata (1) | Doppia terna non ottimizzata (2) |
380 | 65 | 45 | 95 |
220 | 50 | 25 | – |
132 | 30 | 25 | 45 |
2) caso inverso al precedente.
Linee a 15 kV | Terna o cavo singolo | Doppia terna o cavo ottimizzato | Doppia terna o cavo non ottimizzato |
Linea aerea in conduttori nudi | 13 | 10 | 18 |
Cavo aereo | 2 | – | 2,5 |
Cavo interrato | 2 | – | 2,5 |
Per le cabine di trasformazione MT/bt debbono essere altresi’ fornite le indicazioni relative all’ubicazione (via n. civico e/o localita’).
L’ARPA, entro un anno dal termine di presentazione della documentazione, accerta, sulla base delle valutazioni effettuate dai gestori, l’entita’ del superamento dei valori di 0,5 microTesla misurati al ricettore, dando priorita’ ai luoghi destinati all’infanzia.
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
Sanzioni
In data 24 gennaio 2001 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti televisivi”.
Tale provvedimento legislativo contiene all’art. 2 la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50 milioni a Lire 300 milioni per i soggetti che non ottemperino all’ordine di riduzione a conformita’ nei termini e con le modalita’ ivi previsti.
La severita’ del trattamento sanzionatorio previsto dal provvedimento statale per coloro i quali, essendo tenuti a presentare un Piano di risanamento, non provvedono, o lo fanno senza il rispetto dei tempi o delle modalita’ prescritte, induce a ritenere che sussista a livello di legge dello Stato un principio di gravita’ di tale illecito amministrativo, che deve essere punito con sanzione parametrata a tale rilevante gravita’ e alle conseguenze a livello ambientale e di salute pubblica che lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe rispettato in caso di applicazione della normativa regionale relativa alla violazione in esame, in quanto la sanzione amministrativa ivi prevista non risulta, per la sua esiguita’, proporzionata alla gravita’ della violazione cosi’ come considerata a livello nazionale.
Ferma restando l’applicazione della disciplina regionale prevista al primo comma dell’art. 17, relativa al superamento dei limiti di legge, e quella del terzo comma, relativa alla installazione di impianti senza la prescritta autorizzazione, violazioni non contemplate dal DL 5/01, si ritiene che sia da disapplicare il disposto del secondo comma della L.R. 30/00 nella vigenza del DL 5/00.
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
Gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica gia’ autorizzati per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sono state ancora completate le procedure d’appalto, ovvero non abbiano ancora avuto inizio i lavori se effettuati direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche indicate all’art. 13. Per tali elettrodotti, per i quali l’efficacia delle suddette autorizzazioni e’ sospesa ai sensi della legge, la Provincia ne conferma l’efficacia a fronte di autocertificazione dell’esercente, da verificarsi in sede di collaudo dell’impianto, che attesti il rispetto dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla di induzione magnetica al ricettore esistente o previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora, per gli elettrodotti per i quali l’efficacia delle autorizzazioni rilasciate e’ sospesa ai sensi della legge, non sia possibile, senza modificare la natura dell’impianto e/o dell’autorizzazione, assicurare l’ampiezza delle fasce di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 mT, la Provincia puo’ riconfermare l’autorizzazione, a seguito di verifica tecnica dell’ARPA, sulla base di quanto previsto per la definizione delle fasce di rispetto previsti ai punti 13.1) e 13.3), in relazione al perseguimento degli obiettivi di qualita’.
18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazione
Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle disposizioni di cui all’art. 13 della legge entro e non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste all’art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o infraregionale.
Nelle more di tale adeguamento si procede secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 18 della legge.
Le procedure per tale adeguamento si realizzano con l’accordo di programma di cui all’art. 40 della L.R. 20/00.
I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle linee ed impianti elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000 volt che ai nuovi impianti previsti dai programmi di sviluppo; per questi ultimi si procede con la definizione dei corridoi di fattibilita’.
Tuttavia per le linee ed impianti elettrici di MT l’adeguamento dei Piani infraregionali o dei PTCP puo’ realizzarsi attraverso la definizione di specifici indirizzi normativi per il perseguimento degli obiettivi di qualita’ in rapporto alle caratteristiche costruttive ed alla tipologia degli impianti stessi.
Sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale vigente la Provincia autorizza gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica perseguendo l’obiettivo di qualita’ di 0,2 microTesla, cosi’ come definito al punto 13.1).
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
In tale ambito i Comuni possono consentire l’installazione su edifici di valore storico-archittettonico e monumentale di sistemi microcellulari a bassa emissione qualora non si determini alcuna influenza sulla percezione del manufatto edilizio. Tali intese potranno essere contenute nell’autorizzazione del programma annuale delle singole installazioni.
Le intese ed gli accordi potranno altresi’ interessare ogni altro tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi succitati quali progetti finalizzati a definire modellistiche previsionali piu’ avanzate anche al fine di realizzare mappe estese di inquinamento elettromagnetico.
Comitato Tecnico provinciale
per l’emittenza radio e televisiva
Misure di semplificazione
Le singole autorizzazioni sono concentrate in un unico atto abilitativo comprensivo dell’atto di assenso per la concessione edilizia laddove prevista.
Contributi regionali
Con apposito bando la Regione fissa i criteri per la definizione delle spese ammissibili a contributo, per la valutazione delle domande nonche’ le modalita’ di revoca.
L’entita’ del contributo dovra’ comunque rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di minima entita’.