LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002, N. 30
“Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 162 del 25 novembre 2002)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della L.R.31 ottobre 2000, n.30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal DLgs 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443). 2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia. 3. Le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2, della L.R. 30/00 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
Art. 2
1. Il comma 7 dell’articolo 8 della L.R. 30/00, e’ cosi’ sostituito: “7. Al fine di ridurre l’impatto ambientale e sanitario nonche’ di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l’utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.”. 2. Al comma 9 dell’articolo 8 dopo le parole “al sistema irradiante” sono aggiunte le seguenti “nonche’ una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell’articolo 481 del Codice penale, assevera la conformita’ del progetto presentato anche alle disposizioni del presente Capo”. 3. Dopo il comma 9 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi: “9 bis. Qualora piu’ gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili. 9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta.”. Art. 3
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della L.R. 30/00 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1. 2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all’articolo 8, comma 9, della L.R. 30/00 e’ presentata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 8, comma 9 ter, della L.R. 30/00 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.
Art. 4
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 25 novembre 2002 ERRANI |