EMILIA ROMAGNA Legge regionale Emilia Romagna 31 ottobre 2000, n° 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N.30

“Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 154 del 3 novembre 2000)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge

CAPO I
FINALITA’

Art. 1
Finalità

1.  La  Regione Emilia-Romagna in attuazione del  Decreto del  Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n. 381   e ai  sensi  della Legge 6 agosto 1990, n. 223,  stabilisce con   la  presente  legge le norme per perseguire  in  via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione   e per la salvaguardia  dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico coordinandole  con  le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.

2.  Per i fini di cui al comma 1 la presente legge  detta norme  per  la localizzazione delle emittenti  radio,   di quelle  televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile  e   delle  linee  ed  impianti  elettrici  per  il rispetto  dei  valori di cautela fissati nella  normativa  statale   e  per  il  perseguimento degli obiettivi di qualita’.

3.  Le  Province  e  i Comuni nell’esercizio delle loro competenze   e   della  pianificazione    territoriale   e urbanistica perseguono obiettivi di qualita’ al   fine  di minimizzare  l’esposizione  delle  popolazioni   ai  campi elettromagnetici.

Art. 2
Campo di applicazione

1.  Le disposizioni della presente legge non si applicano agli  apparati del Ministero degli Interni,  delle  Forze Armate,  della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale  e   della   Polizia   Municipale,  nonche’  della   Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.

2.  Gli  apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto  1966,  n. 1214 saranno disciplinati con  apposito regolamento della Regione, nel   rispetto delle disposizioni  di   cui  al  DM  n.  381  del  1998,  entro   centoventi   giorni   dall’approvazione   della   presente legge.

CAPO II
Impianti fissi
per l’emittenza radio e televisiva

Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza
radio e televisiva

 1.  La  Provincia   si  dota di un  Piano  provinciale di localizzazione   dell’emittenza  radio  e  televisiva   in coerenza  con  il   Piano nazionale di assegnazione  delle frequenze   radiotelevisive e nel rispetto  dei  limiti  e dei valori di cui al DM n. 381 del 1998.

2.  Il  Piano e’ adottato entro sei mesi dall’entrata  in vigore  della presente legge e approvato con le procedure previste  per  il   Piano  territoriale  di  coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale  vigente. Detto Piano puo’ essere contenuto nel PTCP.

3. Sino all’attuazione  delle  previsioni  del   Piano nazionale     di    assegnazione   delle    frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano   provinciale,   per garantire   la   fruizione  del  servizio  da  parte   dei cittadini  e  fermo restando il rispetto  dei  limiti  di esposizione per la tutela della salute, puo’ motivatamente  e temporaneamente prevedere la  permanenza degli impianti radio  nelle aree  di  cui  al  comma  1 dell’art. 4.

Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti
per l’emittenza radio e televisiva

 1. Le localizzazioni di impianti per l’emittenza radio  e televisiva  sono  vietate  in ambiti  classificati  dagli strumenti  di   pianificazione territoriale e  urbanistica come  territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione  residenziale o a servizi collettivi  e  in  una      fascia  di   rispetto definita ai sensi dei commi  5  e  7 dell’art.  A-23 dell’allegato della L.R. 24  marzo  2000, n.  20  e   sulla base di una direttiva regionale adottata nel  rispetto della normativa statale in materia di tetti di  radiofrequenza compatibili con la salute umana.  Sono  altresi’ vietate le localizzazioni nei parchi urbani,  in aree  destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche  e   sportive  nonche’  nelle  zone  di  parco classificate  A e nelle riserve naturali ai  sensi  della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

2.  Le installazioni di impianti sono altresi’ vietate su edifici:
a)  scolastici,   sanitari  e  a  prevalente  destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c)  classificati   di  interesse storico-architettonico  e  monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

3.  Gli  strumenti urbanistici non possono  prevedere  la collocazione  di  insediamenti a prevalente  destinazione residenziale  o  a   servizi  collettivi  nel   territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di  cui al comma 1.

Art. 5
Pianificazione comunale

1. I Comuni,  con  le  procedure  previste  per  la localizzazione    delle  opere  pubbliche,   adeguano   la pianificazione urbanistica comunale ai Piani  provinciali di  cui all’art. 3, ai sensi della legislazione regionale  vigente in materia.

2.  Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d’urgenza ed  espropria  le  aree  a  tal  fine  individuate  dalla pianificazione   urbanistica assegnandole  in  diritto  di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi  dell’art. 4 della legge n. 223 del 1990.

Art.6
Funzione dei Comuni

1. Gli impianti per l’emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.

2.  Il Comune, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per  la   prevenzione e l’ambiente (ARPA)  e  dell’Azienda Unita’  Sanitaria locale (AUSL) con le modalita’ previste all’art.  17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,  autorizza l’installazione  degli impianti per l’emittenza  radio  e    televisiva  nel   rispetto dei limiti  di  esposizione  ai campi  elettromagnetici individuati agli articoli 3  e  4 del  DM  n. 381 del 1998 e tenuto conto delle  esigenze di  copertura del servizio sul territorio, in conformita’ con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata  ai sensi della presente legge.

3.  Il  Comune entro trenta giorni dall’entrata in vigore della  presente   legge fissa il termine del  procedimento per  il  rilascio dell’autorizzazione in conformita’  con le procedure dello sportello unico di cui all’art. 21.

4.  Prima   dell’approvazione  del  Piano  provinciale  di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva  e  sino al   suo   recepimento  nella  pianificazione  urbanistica comunale,  il   Comune  autorizza  l’impianto  su   parere favorevole   del    Comitato   tecnico   provinciale   per    l’emittenza radio e televisiva di cui all’art. 20.

5.  Con  direttiva   della  Regione,  da  adottarsi  entro sessanta  giorni  dall’entrata in vigore  della  presente legge,  sono   individuati  gli elaborati  tecnici  che  i gestori  degli impianti devono presentare per il rilascio dell’autorizzazione  tra   cui  rientra  la  dichiarazione della  potenza   massima fornita al sistema  irradiante  e sono  definiti  i   criteri  per la  determinazione  delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 7
Risanamenti degli impianti
per l’emittenza radio e televisiva

1.  Gli  impianti   esistenti  per  l’emittenza  radio   e televisiva  devono   essere autorizzati  e  adeguati  alle norme  della presente legge. L’adeguamento e’  realizzato con  i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a  conformita’ nel rispetto dei limiti di esposizione  di    cui  agli  artt. 3 e 4 del DM n. 381 del  1998  e/o  la delocalizzazione.

2.  I  gestori   di  impianti  esistenti  entro  sei  mesi dall’entrata  in  vigore della presente legge  richiedono l’autorizzazione  di cui al comma 2  dell’art.  6  ovvero presentano  il Piano di risanamento contenente  modalita’e tempi di riconduzione a conformita’ dell’impianto.

3.  Per  la   delocalizzazione degli  impianti  i  gestori presentano  al   Comune, entro sei mesi  dall’approvazione del   Piano   di  cui  all’art.  3,  specifici  Piani   di risanamento con le modalita’ e i tempi di intervento.

4.  I  Piani di risanamento di cui ai commi 2  e  3  sono approvati  dal Comune sentita la Provincia interessata  e acquisito  il   parere  dell’ARPA  e  dell’AUSL   con   le modalita’  previste   all’art. 17 della  L.R.  n.  44  del 1995.  Gli   interventi contenuti in detti  Piani  possono  essere  dichiarati   di  pubblico  interesse,  urgenti   e indifferibili.   L’approvazione del Piano  di  risanamento ricomprende l’autorizzazione di cui al comma 3  dell’art. 6.

5.  La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste   dal    Piano  provinciale   di   localizzazione dell’emittenza  radio e televisiva.  La  delocalizzazione deve  essere   completata entro sei mesi dall’approvazione del Piano di risanamento.

6. Dell’avvenuta   realizzazione  degli  interventi   di adeguamento  ai   limiti  di  esposizione  fissati   dalla presente  legge  il gestore da’ comunicazione  al  Comune entro     trenta    giorni   dalla   loro    realizzazione. L’adeguamento  ai limiti deve essere effettuato  in  ogni caso   entro   due  anni  dall’entrata  in  vigore   della presente legge.

CAPO III
Impianti per telefonia mobile

Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi
di telefonia mobile

1.  Gli  impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.

2.  Le   autorizzazioni  sono rilasciate  dal  Comune,  di norma,  a  seguito   della  presentazione  da  parte   dei gestori  di  rete   per  telefonia  mobile  del  Programma annuale  delle   installazioni  fisse  da  realizzare.  Il Programma   e’    corredato  dalla  localizzazione   degli   apparati   e    dalla  documentazione   tecnica   per   la valutazione dei campi elettromagnetici redatta  ai  sensi del comma 9.

3.  Il  Comune,   con  le modalita’ previste  dal  proprio ordinamento,  da’ notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione  del Programma fissando un termine  per  la presentazione  delle osservazioni da parte  dei  titolari di  interessi pubblici o privati nonche’ dei portatori di    interessi  diffusi costituiti in associazioni o  comitati cui  possa   derivare  un  pregiudizio  dall’installazione dell’impianto.

4.  Il  Comune, acquisito il parere dell’ARPA e dell’AUSL con  le modalita’ previste all’art. 17 della L.R.  n.  44 del   1995,   autorizza  l’installazione  degli   impianti previsti  nel Programma o parte di essi nel rispetto  dei limiti   di    esposizione   ai   campi   elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del  1998 e  delle   disposizioni di cui all’art. 9 e  tenuto  conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

5. L’autorizzazione e’ rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione  del  Programma e contiene le deduzioni  in   ordine  alle osservazioni  presentate  dai soggetti di cui al comma 3.

6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate  nel rispetto delle procedure di informazione di cui al  comma 3  e  con le modalita’ di cui al comma 4. Il Comune entro trenta  giorni   dall’entrata  in  vigore  della  presente   legge  fissa il termine del procedimento per il  rilascio dell’autorizzazione    delle  singole   installazioni   in conformita’  con  le procedure dello sportello  unico  di cui all’art. 21.

7. Al  fine di ridurre l’impatto ambientale nonche’  di favorire   una   razionale  distribuzione  degli  impianti fissi    di    telefonia   mobile,   il   riordino    delle installazioni  esistenti   e  l’utilizzo  delle   medesime strutture   impiantistiche  nella  realizzazione  di  reti indipendenti,  il   Comune  assume  idonee  iniziative  di coordinamento  delle   richieste  di  autorizzazione   dei diversi  gestori, subordinando a questi  obiettivi  anche il rilascio delle medesime.

8. Non possono essere autorizzati  nuovi  impianti  di gestori  che  non   abbiano provveduto all’adempimento  di cui al comma 1 dell’art. 11 nel termine ivi previsto.

9.  Con  direttiva   della  Regione,  da  adottarsi  entro sessanta  giorni  dall’entrata in vigore  della  presente legge,  sono   individuati  gli elaborati  tecnici  che  i gestori  degli impianti devono presentare per il rilascio dell’autorizzazione  tra   cui  rientra  la  dichiarazione della  potenza   massima fornita al sistema  irradiante  e sono  definiti  i   criteri  per la  determinazione  delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti
fissi per la telefonia mobile

1.  Le   localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile  sono   vietate in aree destinate  ad  attrezzature sanitarie,   assistenziali e scolastiche,  nelle  zone  di parco  classificate A e nelle riserve naturali  ai  sensi della  L.R. n. 11 del 1988 nonche’ su edifici  di  valore storico-architettonico e monumentale.

2.  La   localizzazione di nuovi impianti  in  prossimita’ delle   aree   di  cui  al  comma  1  avviene  perseguendo obiettivi  di   qualita’ che minimizzino l’esposizione  ai campi elettromagnetici in tali aree.

Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi
di telefonia mobile

1.  Gli  impianti esistenti di telefonia mobile  che  non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e  9  o sono  ricondotti a conformita’ ovvero sono delocalizzati. Tale  adeguamento deve essere effettuato entro  sei  mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2.  Per  la   finalita’ di cui al comma 1,  i  gestori  di impianti    presentano  al  Comune  il   Programma    degli interventi  di risanamento contenente le modalita’  ed  i tempi di attuazione.

3.  Gli  interventi di delocalizzazione sono  autorizzati dal  Comune  su   parere  dell’ARPA  e  dell’AUSL  con  le  modalita’ di cui al comma 4 dell’art. 8.

4. Dell’avvenuta   realizzazione  degli  interventi di adeguamento  ai   limiti  di  esposizione  fissati   dalla presente  legge  il gestore da’ comunicazione  al  Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti
di telefonia mobile

1.  I  gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall’entrata  in  vigore della presente legge  forniscono alle  Amministrazioni   comunali la mappa  completa  degli impianti  fissi corredata delle caratteristiche  tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2.  Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1,  l’ARPA valuta  il   rispetto dei limiti previsti dalla  normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per  i quali  detta valutazione non sia intervenuta in  sede  di autorizzazione.

Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile

1. Degli impianti mobili di telefonia  mobile  e’  data comunicazione  al   Comune  quarantacinque  giorni   prima della  loro   collocazione. La comunicazione  deve  essere corredata  del parere favorevole di ARPA e dell’AUSL  con le  modalita’ previste all’art. 17 della L.R. n.  44  del   1995.  Il  Comune   nei  successivi  trenta  giorni  dalla comunicazione  puo’   chiedere  al  gestore  una   diversa localizzazione.

2.  Con  la direttiva di cui al comma 9 dell’art. 8  sono individuati  i contenuti della comunicazione,  i  criteri per  la   determinazione  delle  spese  di  istruttoria  a carico   del    gestore  nonche’  il  tempo   massimo   di collocamento dell’impianto.

3.  Gli  impianti di cui al presente articolo sono tenuti al   rispetto    dei  limiti  di  esposizione   ai   campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del DM n.  381 del  1998 e non possono essere posizionati nelle aree  di cui all’art. 9.

CAPO IV
Impianti per la trasmissione e la
distribuzione dell’energia elettrica

Art. 13
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell’energia elettrica

1.  I  Comuni definiscono negli strumenti urbanistici  ed in  coerenza  con   quanto previsto  nel  PTCP,  specifici corridoi  per la localizzazione delle linee  ed  impianti elettrici  con tensione uguale o superiore a 15.000  volt anche  con   riferimento ai programmi  di  sviluppo  delle   reti   di    trasmissione  e  distribuzione   dell’energia elettrica.

2. Per  le finalita’ di cui al comma 1, gli enti gestori delle  reti  di trasmissione e distribuzione  di  energia elettrica  presentano, entro sessanta giorni dall’entrata in  vigore  della   presente legge,  alle  Province  e  ai Comuni     territorialmente   interessati   i    rispettivi programmi  di   sviluppo. Gli aggiornamenti dei  programmi devono  essere   presentati entro il 31  gennaio  di  ogni anno.

3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a)   i    criteri  e  le  modalita’  per  l’individuazione dell’ampiezza   dei corridoi tenuto conto delle particolari  situazioni territoriali e in relazione  alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai  fini   di  quanto previsto al comma 7 dell’art. 2 della L.R.  22 febbraio  1993, n. 10 per la compatibilita’ ambientale  e alla  L.R.  18   maggio 1999, n. 9 recante “Disciplina della  procedura   di valutazione dell’impatto  ambientale” ;
b)  le  modalita’   di  consultazione degli  enti  gestori delle  reti  di trasmissione e distribuzione  di  energia elettrica.

4. Gli strumenti  urbanistici  devono  assicurare  con riferimento  agli   impianti di cui  al  comma  1  che  si realizzi  il perseguimento dell’obiettivo di qualita’  di 0,2  micro  Tesla   di  induzione  magnetica  valutata  al ricettore  in   prossimita’ di asili, scuole,  aree  verdi   attrezzate   e    ospedali  nonche’  edifici   adibiti   a permanenza  di   persone  non  inferiore  a  quattro   ore giornaliere.  Il   perseguimento del  valore  di  qualita’ deve   essere    realizzato   attraverso   gli   strumenti urbanistici  sia per le nuove costruzioni  nei  confronti        delle  linee e degli impianti esistenti sia per  i  nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e ditribuzione dell’energia elettrica

1.  In  attuazione dell’art. 30 del DLgs 31 marzo 1998, n.  112,  gli   enti gestori delle reti di trasmissione  e distribuzione di energia elettrica con linee ed  impianti elettrici  di   tensione  sino a 150.000  volt  presentano alla  Provincia,   per gli impianti che non  rispettano  i   valori  limite   fissati dalla normativa statale  vigente, un  Piano  di   risanamento con le  procedure  di  cui  al presente  articolo ed entro i tempi di adeguamento  della normativa statale.

2. Il Piano di risanamento con le priorita’ d’intervento e’  approvato   dalla Provincia acquisito  il  parere  del Comune  interessato nonche’ dell’ARPA e dell’AUSL con  le modalita’  previste   all’art. 17 della  L.R.  n.  44  del 1995.  Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

3. Nel  caso in cui le opere di risanamento interessino il  territorio  di  due  o piu’  Province,  il  Piano  di risanamento   e’   presentato  alla  Provincia   nel   cui territorio  si sviluppa  la porzione maggiore dell’impianto  ed e’ approvato acquisita  l’intesa  delle Province interessate.

4. L’approvazione   del  Piano contiene  l’autorizzazione prevista all’art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.

5. L’ente gestore della rete di trasmissione di  energia elettrica  per le reti con tensione superiore  a  150.000 volt  attiva la procedura di risanamento con le modalita’ previste dal DPCM 23 aprile 1992.

Art. 15
Censimento e catasto delle linee
e degli impianti elettrici

 1.   I    Comuni,  con  le  procedure  previste   per    la localizzazione  delle  opere  pubbliche,   adeguano   la pianificazione   urbanistica individuando prioritariamente le  fasce di rispetto di cui al comma 4 dell’art. 13. Con tale  adeguamento individuano, altresi’, le linee  e  gli  impianti  in   esercizio che superano  il  valore  di  0,5 micro  Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla  base delle comunicazioni degli enti gestori  delle reti   di    trasmissione  e  distribuzione   di   energia elettrica.  L’elenco delle linee ed impianti  individuati ai sensi del presente comma e’ inviato alla Provincia.

2.  E’  istituito   presso la Provincia il  catasto  delle linee  e  degli impianti elettrici con tensione uguale  o superiore a 15.000 volt.

3.  Gli  enti   gestori  delle  reti  di  trasmissione   e distribuzione  di  energia  elettrica  entro   sei   mesi dall’entrata  in   vigore della presente legge  forniscono alle  Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.

4.  L’ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della  documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente     dando    priorita’   ai     luoghi    destinati all’infanzia.

5.  Gli  artt.   11 e 16 della L.R. n. 10  del  1993  sono abrogati.

CAPO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 16
Vigilanza

1.  L’attivita’ di vigilanza e controllo per le tipologie di  impianti previste dalla presente legge e’  esercitata dai  soggetti titolari della funzione amministrativa  del rilascio   dell’autorizzazione  avvalendosi  dell’ARPA   e dell’AUSL con le modalita’ di cui all’art. 17 della  L.R. 44 del 1995. La medesima Autorita’ e’ competente  per l’irrogazione ed introito delle sanzioni di cui  all’art. 17.

Art. 17
Sanzioni

1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque nell’esercizio  o nell’impiego di una sorgente  o  di  un impianto  che   genera  campi  elettromagnetici  supera  i limiti  previsti dalla presente legge e’  punito  con  la sanzione  amministrativa   da  lire  5.000.000   (pari   a  2.582.28  Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10.329.14  Euro). Detta  sanzione   amministrativa non si applica  a  coloro che  nei termini previsti dalla presente legge presentano alle  competenti   Autorita’ i Piani  di  risanamento  e/o delocalizzazione.

2. Chiunque   essendovi tenuto non provvede a  presentare il  Piano  di   risanamento e’ punito, previa  diffida  ad adempiere     entro    un   congruo  termine assegnato dall’Autorita’ competente, con la  sanzione amministrativa  di cui al comma 1. In caso  di  reiterata  violazione  l’Autorita’ competente provvede ad  interdire l’uso  dell’impianto sino alla presentazione  del  Piano. Le  predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi  ha  in   corso  di  attuazione Piani  di  risanamento    qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

3. Chiunque installa impianti per l’emittenza  radio  e televisiva  e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali  e’  stata prevista   l’autorizzazione  e’  punito  con  la  sanzione   amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2.582.28 Euro)  a lire   20.000.000    (pari  a  10.329.14   Euro).   Qualora l’impianto  risulti anche attivato l’Autorita’ competente provvede ad interdirne l’uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano  anche  a coloro  che  non rispettano il termine fissato  ai  sensi del  comma  2   dell’art. 12 per gli  impianti  mobili  di telefonia mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni  previste nelle  autorizzazioni rilasciate ai sensi della  presente legge  oltre alla sanzione di cui al comma 1  si  applica la  sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi.  In  caso   di reiterata violazione l’autorizzazione e’ revocata.

CAPO VI
Norme transitorie

Art. 18
Norma transitoria

1. Gli  elettrodotti  in  corrispondenza  dei   luoghi individuati al comma 4 dell’art. 13, gia’ autorizzati  ai sensi  della L.R. n. 10 del 1993, per i quali  alla  data di  entrata  in   vigore  della presente  legge  non  sono ancora  state   completate  le procedure  d’appalto,  sono soggetti  alle   disposizioni urbanistiche della  presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell’autorizzazione   sono tenuti  a  presentare  adeguata documentazione    idonea   a  comprovarne   il   rispetto. L’efficacia  delle   autorizzazioni  gia’  rilasciate   e’ sospesa sino al pronunciamento della Provincia.

2. Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all’art. 13 e comunque  entro  e  non oltre  tre  anni   dall’entrata in vigore  della  presente legge,  i  Comuni rilasciano le concessioni edilizie  nel rispetto  dei criteri e delle modalita’ per l’individuazione  dell’ampiezza  dei  corridoi  contenuti nella direttiva di cui all’art. 13 della presente legge.

CAPO VII
Norme finali e finanziarie

Art. 19
Intese e accordi

1.  La  Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo   sviluppo    e   l’applicazione  di   tecnologie   che consentano  di   minimizzare le emissioni  degli  impianti ovvero  realizzare   sistemi di monitoraggio  in  continuo delle  sorgenti.  A   tal fine possono  promuovere  con  i    soggetti  gestori   degli impianti intese  ed  accordi  di programma.

Art. 20
Comitato tecnico provinciale
per l’emittenza radio e televisiva

1.  E’  istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per   l’emittenza  radio  e  televisiva   composto   dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da  quattro esperti  nominati   dalla Provincia di cui  uno  segnalato dall’ARPA  e  da un rappresentante o un esperto  nominato dal  Comitato   regionale  per i  servizi  radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato e’ integrato da due esperti  di cui  uno  indicato   dalle  associazioni  delle  emittenti radiotelevisive  e   l’altro dalle associazioni  a  tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.

2. Il  Comitato esprime parere sulle autorizzazioni  di cui  all’art.  6, comma 4, e collabora con  la  Provincia per la predisposizione del Piano di cui all’art. 3.

Art. 21
Misure di semplificazione

1.  Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono presentate  allo sportello  unico per le attivita’ produttive  di  cui  al DPR 20 ottobre 1998, n. 447.

2. Le autorizzazioni di cui agli  artt.  6  e  8  della presente  legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

Art. 22
Contributi regionali

1.  La  Regione per agevolare l’attuazione dei  Piani  di risanamento   di   cui  all’art.  7,  puo’  concedere   un contributo   ai   gestori  degli  impianti  nella   misura massima  del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano  preminenti   interessi  pubblici  connessi  ad esigenze   di    tutela  della  salute,  dell’ambiente   o occupazionali e con esclusivo riferimento alle  emittenti locali.  L’approvazione da parte  del  Comune  del  Piano costituisce  presupposto necessario per  l’ammissione  al contributo.

2.  La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti,  per  la  definizione delle spese  ammissibili, per  la   concessione  e  la  erogazione  dei  contributi, nonche’ le modalita’ di revoca.

3.  Al regime di aiuto previsto dal presente articolo  si applica il regime di aiuti di minima entita’, cosi’  come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 23
Norma finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 22  si  fa  fronte   mediante l’istituzione di  apposito  capitolo nella  parte  spesa   del bilancio  regionale  che  verra’ dotato   della   necessaria  disponibilita’  in  sede   di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi  di quanto  disposto dall’art. 11 della L.R. 6  luglio  1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà   pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, lì 31 ottobre 2000

Vasco Errani