TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30 “NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO” CON LE LEGGI REGIONALI NN. 34/01, 38/01 E 30/02
TESTO COORDINATO della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 154 del 3/11/2000) con le modifiche apportate da:
L.R. 13 novembre 2001, n. 34
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
L.R. 25 novembre 2002, n. 30
CAPO I
Finalita’
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualita’.
3. Le Province e i Comuni nell’esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualita’ al fine di minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
CAPO I
Finalita’
Art. 2
Campo di applicazione
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge.
CAPO II
Impianti fissi
per l’emittenza radio e televisiva
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva
2. Il Piano e’ adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano puo’ essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all’attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, puo’ motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell’art. 4.
CAPO II
Impianti fissi
per l’emittenza radio e televisiva
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva
2. Le installazioni di impianti sono altresi’ vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.
CAPO II
Impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva
Art. 5
Pianificazione comunale
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d’urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 223 del 1990.
CAPO II
Impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l’emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) e dell’Azienda Unita’ sanitaria locale (AUSL) con le modalita’ previste all’art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l’installazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformita’ con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in conformita’ con le procedure dello sportello unico di cui all’art. 21.
4. Prima dell’approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l’impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva di cui all’art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell’autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
CAPO II
Impianti fissi
per l’emittenza radio e televisiva
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l’emittenza radio e televisiva
L’adeguamento e’ realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformita’ nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge richiedono l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalita’ e tempi di riconduzione a conformita’ dell’impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di cui all’art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalita’ e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell’ARPA e dell’AUSL con le modalita’ previste all’art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
L’approvazione del Piano di risanamento ricomprende l’autorizzazione di cui al comma 3 dell’art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall’approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da’ comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
L’adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001, n. 34;
modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 34; sostituito
comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis e 9 ter da art. 2
L.R. 25 novembre 2002, n. 30)
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma e’ corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalita’ previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, da’ notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonche’ dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell’ARPA e dell’AUSL con le modalita’ previste all’art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l’installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all’art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
5. L’autorizzazione e’ rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalita’ di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione delle singole installazioni inconformita’ con le procedure dello sportello unico di cui all’art. 21.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all’adempimento di cui al comma 1 dell’art. 11 nel termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell’autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante nonche’ una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell’articolo 481 del Codice penale, assevera la conformita’ del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
9 bis. Qualora piu’ gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita’ delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita’ che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
2. Per la finalita’ di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalita’ ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell’ARPA e dell’AUSL con le modalita’ di cui al comma 4 dell’art. 8.
4. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da’ comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l’ARPA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell’art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonche’ il tempo massimo di collocamento dell’impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all’art. 9.
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell’energia elettrica
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalita’ per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell’art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilita’ ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;
b) le modalita’ di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell’obiettivo di qualita’ di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimita’ di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonche’ edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualita’ deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell’energia elettrica
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione
e distribuzione dell’energia elettrica
2. Il Piano di risanamento con le priorita’ d’intervento e’ approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonche’ dell’ARPA e dell’AUSL con le modalita’ previste all’art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o piu’ province, il Piano di risanamento e’ presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell’impianto ed e’ approvato acquisita l’intesa delle Province interessate.
4. L’approvazione del Piano contiene l’autorizzazione prevista all’art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L’ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalita’ previste dal DPCM 23 aprile 1992.
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell’energia elettrica
Art. 15
Censimento e catasto delle linee
e degli impianti elettrici
Con tale adeguamento individuano, altresi’, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L’elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma e’ inviato alla Provincia.
2. E’ istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L’ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorita’ ai luoghi destinati all’infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 17
(modificati commi 1 e 3 da art. 2
L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Sanzioni
Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorita’ i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento e’ punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall’Autorita’ competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l’Autorita’ competente provvede ad interdire l’uso dell’impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l’emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali e’ stata prevista l’autorizzazione e’ punito con la sanzione amministrativa da 2.582 Euro a 10.329 Euro. Qualora l’impianto risulti anche attivato l’Autorita’ competente provvede ad interdirne l’uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell’art. 12 per gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l’autorizzazione e’ revocata.
CAPO VI
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
2. Sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all’art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalita’ per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all’art. 13 della presente legge.
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 20
Comitato tecnico provinciale
per l’emittenza radio e televisiva
1. E’ istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per l’emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall’ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato e’ integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l’altro dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all’art. 3.
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 21
Misure di semplificazione
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 22
Contributi regionali
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonche’ le modalita’ di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entita’, cosi’ come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 23
Norma finanziaria