DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 DICEMBRE 2001, N. 0493/PRES.
Legge regionale 11/2001, articolo 5, comma 1.
Regolamento per l’individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione regionale.
Approvazione.
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM)”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, dove si prevede la possibilità per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e per la Giunta regionale di affidare la realizzazione di i programmi e servizi radiotelevisivi alle emittenti private individuate secondo modalità e criteri definiti con Regolamento regionale, sentito il parere del CO.RE.COM.;
CONSIDERATO opportuno e necessario disciplinare le modalità ed i criteri per la formazione annuale dell’elenco delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l’Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n.11 il CO.RE.COM, nella seduta del 3 settembre ultimo scorso, ha espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento citata;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2001, n. 4205;
DECRETA
E’ approvato il “Regolamento per l’individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione regionale” nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, lì 28 dicembre 2001
TONDO
Allegato
Regolamento di esecuzione della legge regionale 11/2001 per l’individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio Regionale e l’Amministrazione regionale
Art.1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, disciplina le modalità ed i criteri per la formazione annuale dell’elenco delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l’Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.
Art. 2
(Criteri)
1. Le emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l’Amministrazione regionale devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolarità di concessione ministeriale;
b) fatturato di almeno lire 300.000.000 (pari ad euro 154.937,06) nell’anno precedente a quello della formazione dell’elenco;
c) trasmissione di almeno due telegiornali al giorno della durata minima di quindici minuti ognuno;
d) disponibilità e possibilità di realizzare “format” di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie;
e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali almeno due con rapporto giornalistico con contratti FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale o di collaborazione, secondo le vigenti normative dell’Ordine professionale;
f) sede nel territorio regionale, oppure significativa “audience” nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70% della popolazione del Friuli-Venezia Giulia, oppure proprietà o disponibilità in convenzione di almeno una struttura per l’informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego di personale in conformità a quanto previsto dalla lettera e).
Art. 3
(Documentazione)
1. Le emittenti televisive interessate all’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1 devono presentare all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione la domanda di inserimento corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti alle lettere a), b), e), ed f) dell’articolo 2;
b) palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
c) attestazione della disponibilità a realizzazione di “format” di almeno trenta minuti.
2. La documentazione di cui al comma 1 è inviata dalle emittenti interessate entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’elenco e la documentazione prodotta sono trasmessi al CO.RE.COM., il quale esprime il proprio parere entro il successivo 31 gennaio. L’elenco delle emittenti televisive convenzionabili è adottato con provvedimento del Direttore dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni entro quindici giorni dal recepimento del parere del CO.RE.COM.
Art. 4
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione la documentazione di cui all’articolo 3 deve essere presentata all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Il CO.RE.COM. esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.
VISTO: IL PRESIDENTE : TONDO