FRIULI Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres. “Legge regionale n. 11/2001, art. 5, comma 1. Regolamento per l’individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione regionale. Approvazione”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 DICEMBRE 2001, N. 0493/PRES.

Legge regionale 11/2001, articolo 5, comma 1.
Regolamento per l’individuazione  delle emittenti   televisive private locali  convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione regionale.
Approvazione.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2002)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato  regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM)”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, dove si prevede la possibilità per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e per la Giunta regionale di affidare  la realizzazione di i programmi e servizi radiotelevisivi   alle emittenti  private individuate secondo modalità  e criteri definiti con Regolamento regionale, sentito il parere del CO.RE.COM.;

CONSIDERATO opportuno e necessario  disciplinare le modalità ed i criteri per la formazione annuale dell’elenco delle emittenti  televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l’Amministrazione regionale per la realizzazione  di programmi e servizi televisivi, anche riferiti  alla trasmissione   in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n.11 il CO.RE.COM, nella seduta del 3 settembre ultimo scorso, ha espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento citata;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione  della Giunta regionale dell’11 dicembre 2001, n. 4205;

DECRETA

E’ approvato il “Regolamento  per l’individuazione  delle emittenti   televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione  regionale” nel testo  allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarlo e farlo osservare  come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato  sul Bollettino ufficiale  della Regione.

Trieste, lì 28 dicembre 2001

TONDO

 

Allegato

Regolamento di esecuzione  della legge regionale  11/2001 per l’individuazione  delle emittenti televisive  private locali convenzionabili  con il Consiglio Regionale e l’Amministrazione regionale

Art.1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione  del Comitato regionale  per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, disciplina le modalità ed i criteri per la formazione   annuale dell’elenco  delle emittenti televisive  private locali convenzionabili con il Consiglio regionale  e con l’Amministrazione regionale per la realizzazione   di programmi e servizi televisivi, anche riferiti alla trasmissione  in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.

 

Art. 2

(Criteri)

1. Le emittenti  televisive private   locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l’Amministrazione  regionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) titolarità  di concessione ministeriale;

b) fatturato di almeno  lire 300.000.000 (pari ad euro 154.937,06) nell’anno precedente a quello della formazione dell’elenco;

c) trasmissione  di almeno due telegiornali  al giorno della durata minima di quindici minuti ognuno;

d) disponibilità e possibilità di realizzare “format” di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie;

e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali  almeno due  con rapporto  giornalistico   con contratti  FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale o di collaborazione, secondo le vigenti normative dell’Ordine  professionale;

f) sede nel territorio regionale, oppure significativa  “audience” nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70% della popolazione  del Friuli-Venezia Giulia, oppure proprietà o disponibilità in convenzione di almeno una struttura   per l’informazione  avente sede nel territorio  regionale, con impiego  di personale   in conformità a quanto previsto dalla lettera e).

 

Art. 3

(Documentazione)

1. Le emittenti  televisive interessate  all’inserimento  nell’elenco   di cui all’articolo 1 devono presentare   all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni   della Presidenza  della Regione  la domanda di inserimento  corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazioni  sostitutive  attestanti il possesso  dei requisiti  richiesti alle lettere a), b), e), ed f) dell’articolo 2;

b) palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;

c) attestazione  della disponibilità  a realizzazione   di “format” di almeno trenta minuti.

2. La documentazione di cui al comma 1 è inviata dalle emittenti interessate entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’elenco  e la documentazione   prodotta sono trasmessi  al CO.RE.COM., il quale esprime  il proprio parere entro il  successivo 31 gennaio. L’elenco  delle emittenti televisive convenzionabili è adottato  con provvedimento  del Direttore dell’Ufficio  stampa e pubbliche relazioni  entro quindici giorni  dal recepimento del parere del CO.RE.COM.

 

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione  la documentazione  di cui all’articolo 3 deve essere presentata  all’Ufficio   stampa e pubbliche  relazioni della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del presente Regolamento. Il CO.RE.COM. esprime  il proprio parere entro i successivi  trenta giorni.

VISTO: IL PRESIDENTE : TONDO