FRIULI Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 10 Aprile 2001, n.11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell’11 aprile 2001)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia `Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:

a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell’accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

CAPO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 2

(Obiettivi)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici. sono considerate attività d’informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all’estero, volte a conseguire:

a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;

c) la promozione dell’immagine della Regione in Italia e all’estero;

d) la massima comunicazione interna realizzata nell’ambito del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

2. Le attività d’informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l’appLazione, nonché degli atti amministrativi generali;

b) illustrare l’organizzazione, l’attività e il funzionamento della Regione, favorendo l’accesso ai servizi forniti;

c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3

(Strutture competenti e modalità)

1. Le attività d’informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d’informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.

Art. 4

(Portavoce)

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d’informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all’Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell’incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L’incarico di portavoce è regolato con contratto di diritto privato. con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente, nonché il trattamento economico che è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e può essere integrato da un’indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento dell’incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

Art. 5

(Programmi radiotelevisivi della Regione)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..

2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d’interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

CAPO III

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM. )

Art. 6

(Istituzione del Co. Re.Com.)

1. E’ istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. II Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 7

(Funzioni del Co.Re.Com.)

1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:

a)di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all’Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;

b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell’Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..

3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d’interesse regionale.

4. I1 Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.

5. Il Co.Re.Com. nell’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell’esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Rc.Rat..

Art. 8

(Composizione e durata)

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da quattro componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. II Presidente del CO.Re.COm. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3. I quattro componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all’articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all’Autorità.

5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale. A1 rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 9

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.:

b) convoca il CO.Re.COm., determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;

c)cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10

(Vicepresidente)

1.II Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all’articolo 14,   individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

Art. 11

(Programmazione delle attività)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.Re.Con. sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all’Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3.La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente. ai commi 1 e 2.

Art. 12

(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)

1. Il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio delle funzioni proprie.

2. Resta acquisita al bilancio regionale l’assegnazione disposta dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.

3. Al fine della realizzazione del programma di attività e dell’utilizzo della dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha piena autonomia gestionale e operativa.

4.Il Co.Re.Com. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 13

(Forme di consultazione)

1. II Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell’Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull’informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

Art. 14

(Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l’elezione del Vicepresidente e l’organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.

2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 Art. 15

(Cause di incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia. Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. 1 soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L’incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all’interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all’interessato.

 Art. 16

(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)

1.In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza. una trattenuta del cinque per cento sull’indennità mensile.

2. L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l’assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.

3. E’ considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all’attività del Co.Re.Com.

4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all’interessato.

 

Art. 17

(Dimissioni)

1.Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 18

(Permessi)

1.Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l’assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l’espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

 Art. 19

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli affari della Presidenza.

2.Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.Re.Corn_ si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20

(Struttura)

 1. Il Co.Re.Com. per l’esercizio delle sue funzioni. è assistito da una struttura definita ai sensi dell’articolo 1, lettera B), numero 4), della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999. n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 1999, e costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.

2. La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del comma 1, può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all’articolo 8.

2. Sino all’insediamento del Co.Re.Com.. le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3. Sino all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.

CAPO IV

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PARERE SUL PIANO
D’ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

 

Art. 22

(Qua lificazione e formazione professionale)

1.L’Amministrazione regionale può prevedere nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..

Art. 23

(Parere sul piano d’assegnazione delle radiofrequenze)

1. La Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15, della legge 223/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al Consiglio

CAPO V

NORME FINALI

Art. 24

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3 e 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all’unità previsionale di base 3.3.3.1.5 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole “per informazioni radio-televisive” sono sostituite dalle seguenti: “per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi”; inoltre dopo le parole “materiale fotocinematografico” sono inserite le seguenti: “, nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali”.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 3, e dell’articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20012003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

– 52.2.4:1.1, con riferimento al capitolo 550;

-52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;

-52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall’articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all’articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui all’articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e dei bilancio per l’anno 2001, al Titolo 111 – Categoria 3.4, è istituita “per memoria” l’unità previsionale di base 3.4.2100. con la denominazione “Assegnazioni per l’esercizio delle funzioni delegate del Co.Re.Com.” con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. alla Rubrica n. 1 – Servizio Affari generali – con la denominazione “Assegnazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per l’esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate”.

5. Gli oneri eventualmente derivanti dall’applicazione dell’articolo 22 fanno carico all’unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25

(Abrogazione)

1. Sono abrogati in particolare:

a)la legge regionale 22/1991;

b)la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;

c) l’articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 2001

ANTONIONE