FRIULI Legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 giugno 1991, n. 22 “Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi”

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 giugno 1991, n. 22

“Norme per il funzionamento del Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi”

(pubblicata nel B.U.R. n.18 del 7/2/1992)

 

Art. 1
Finalità della legge

 

1. In attuazione dell’ articolo 7 della  legge  6  agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il  funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, d’ ora in avanti denominato Comitato.

Art. 2
Composizione, elezione e durata

1. Il Comitato e’ costituito da nove membri ed e’  eletto dal  Consiglio regionale, all’ inizio di  ogni   legislatura, con voto limitato ai due terzi dei membri da  eleggere,  per la durata della legislatura medesima e rimane in carica fino all’ elezione  del  nuovo  Comitato.   I    componenti   sono rieleggibili e sono  scelti  fra  esperti  di  comunicazione radiotelevisiva.
2.   Il  Comitato  elegge nel suo seno  il  Presidente. L’elezione  del Presidente avviene a scrutinio segreto  e  a maggioranza  assoluta  dei componenti  e,   dopo  il  secondo scrutinio,  a  maggioranza  relativa  dei   voti  validamente espressi.
3. In caso di  cessazione  o  decadenza  di  uno  o   piu’ componenti,   il  Consiglio  regionale  provvede  alla   loro sostituzione con nuovi membri, che restano in carica fino al rinnovo del Comitato.
4. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di  un regolamento interno.

Art. 3
Incompatibilita’ ed ineleggibilita’

1. La carica di componenti del Comitato e’  incompatibile con:

a) la qualifica di dipendente della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la titolarita’ di imprese radiotelevisive private, ivi  comprese  quelle    di   produzione  e distribuzione  di   programmi   o    di    produzione o gestione  di  pubblicita’,  nonche’  con   lo svolgimento di incarichi  continuativi  per  conto  delle imprese medesime;
b) la  qualifica di componente il Consiglio di amministrazione   della   societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) la carica di consigliere   regionale, consigliere provinciale, Sindaco  di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Sono ineleggibili alla carica di componente del Comitato gli amministratori  di  enti,  istituti  o   aziende della Regione.
3. Gli eletti di cui al comma 1, lettere b) e c),  devono dichiarare alla Presidenza del  Consiglio  regionale,  entro otto giorni dalla loro elezione a membri del Comitato, quale carica  prescelgono.   Mancando   l’ opzione   si   intendono prescelte le altre cariche e gli eletti decadono  da  membri del Comitato.
4. In caso di elezione a componente del  Comitato  di  un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui  al  comma  1, lettera a), lo stesso deve, entro trenta  giorni   dalla  sua elezione, rinunciare all’ incarico  precedente,  a  pena   di decadenza.
5. Le cause  di  incompatibilita’  e  di ineleggibilita’ comportano, allorche’ sopraggiungano, la decadenza da membro del Comitato, sempreche’ la carica sia stata accettata.
6. La pronuncia di decadenza ai sensi dei commi 3, 4 e  5 e’ pronunciata dal Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione ai sensi dell’articolo 2.

Art. 4
Funzioni

1. Il Comitato e’ organo tecnico e di consulenza  del Consiglio e della  Giunta regionale in  materia radiotelevisiva.
2. Nello svolgimento di tale funzione il Comitato:
a)  esprime  parere  sullo  schema  di  piano   di assegnazione  delle frequenze trasmesso dal Ministero  delle Poste  e  delle Telecomunicazioni alla Regione, cosi’ come previsto   dall’articolo 3, comma 14, della  legge  6  agosto 1990,  n.  223, e collabora alla proposizione  di  eventuali ipotesi diverse;
b)  collabora  con gli organi regionali  competenti all’adeguamento  o   all’adozione del piano  territoriale  di coordinamento  per  la  localizzazione   degli  impianti   di diffusione  previsti  dal  piano  di   assegnazione di  cui all’articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;
c)  (ABROGATA);
d)  esprime  ogni  altro  parere  richiesto   dagli organi  regionali   o  previsto da  leggi  o  regolamenti  in materia radiotelevisiva.
3. Compete, inoltre, al Comitato:
a)  assumere  ogni  opportuna iniziativa,  in  sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la  ricerca  sui  temi  e sui problemi   della  comunicazione radiotelevisiva,  nei  suoi  aspetti  politici,    giuridici, economici e sociali;
b)  esplicare le funzioni demandate dal Garante per la  radiodiffusione  e l’editoria ai sensi   dell’articolo  7 della  legge  n.  223/1990 e verificare  il   rispetto  delle disposizioni  dettate  dalla Commissione   parlamentare  per l’indirizzo   generale   e   la    vigilanza   dei    servizi radiotelevisivi, nonche’ dal Garante stesso per le  campagne elettorali;
c) formulare proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed  alla  sede regionale della   medesima, in  merito  a   programmazioni regionali;
d)  svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato;
e) regolare   l’accesso  radiofonico  e  televisivo regionale,  in relazione alla programmazione definita  dalla concessionaria pubblica;

f) definire, in conformita’ al disposto di cui  al comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle    collaborazioni   e  convenzioni  ivi previste e coordinarne l’attuazione per conto della Regione.
4. Il Comitato, per lo svolgimento  delle  proprie funzioni,  puo’   avvalersi dell’apporto di esperti  e  della collaborazione  di   istituti universitari  o  di  centri  di ricerca pubblici o privati.
5. Le convenzioni di cui all’articolo  7, comma  4, disciplinano   l’eventuale  partecipazione  di  esperti  alle sedute del Comitato.

 Art. 5
Forme di partecipazione

1. Il Comitato attua idonee forme di   partecipazione  con le  associazioni  delle  emittenti  private   operanti  nella regione, con le associazioni degli utenti e con  tutti  quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva,     attraverso    incontri    periodici     e consultazioni sugli atti e  i  pareri  fondamentali  che  la presente legge gli demanda.

 Art. 6
Rapporti con altri organi

1.  Il Comitato, in relazione all’articolo 7, comma  5, della legge n. 223/1990, ed all’articolo 35 del DPR 27 marzo 1992,  n.  255, esercita le attivita’ richieste dal Ministro delle  poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per  la radiodiffusione  e  l’editoria e allo  scopo   provvede  alla tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive operanti in  ambito   regionale  con la documentazione  relativa  agli indici di ascolto.
2. Il Comitato  intrattiene, inoltre,  rapporti  con altri  organismi correlati alle attivita’ che e’ chiamato  a svolgere e in particolare con il Consiglio consultivo   degli utenti di cui all’articolo 28 della legge n. 223/1990 e  con la Commissione nazionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna,  di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 223/1990.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato intrattiene   rapporti  per  ragioni    informative   e   di coordinamento  delle iniziative con i Comitati   delle  altre Regioni  e aderisce al Coordinamento nazionale dei  Comitati per i servizi radiotelevisivi.

 Art. 7
Funzionamento

1.  Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede a dotare  il  Comitato di mezzi e strutture adeguate. In particolare  nel  bilancio del Consiglio regionale e’ previsto uno  specifico   capitolo per la copertura degli oneri  concernenti  il  funzionamento del   Comitato,    anche   in   relazione   alla    previsione dell’ articolo 8.
3. In  attesa del riassetto delle strutture regionali e  dei  provvedimenti amministrativi di   determinazione  dei contingenti  numerici distinti per profili  professionali   e strutture   di  appartenenza, il Comitato  si  avvale  di  un dipendente    regionale  con  la  qualifica  funzionale   non inferiore a segretario.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), per l’avvalimento degli apporti  di  cui   all’articolo 4, comma 4,  nonche’  per  lo svolgimento   di   studi  e  ricerche  nella  materia   della comunicazione   radiotelevisiva, la Giunta  regionale,  puo’, anche  su  proposta del Comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati.

 Art. 8
Relazione e programmazione di attività

1. Il Comitato presenta all’ Ufficio  di  Presidenza  del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale,  entro   il  31 ottobre di ogni anno, un programma –  quadro  di   attivita’, per l’ anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. L’ Ufficio di Presidenza approva il programma  di  cui al comma 1 ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3.  Il  Comitato  presenta,  altresi’,   annualmente    al Consiglio   regionale  una  relazione  sulla  situazione  del sistema radiotelevisivo nella regione  formulando  eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

 Art. 9
Indennità di funzione

1. Al  Presidente del Comitato spetta una  indennita’ di  funzione  pari   a  lire  unmilionecinquecentomila  lorde mensili.
2. Ai restanti  componenti  del  Comitato   viene corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, pari  a lire  centomila, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni.
3. Ai componenti del Comitato che  per  ragioni  del loro  ufficio devono recarsi in localita’ diverse da   quella ove   ha sede il Comitato, compete il trattamento di missione previsto   dalla    vigente  normativa  per   i   consiglieri regionali.

 Art. 10
Aggiornamento delle indennità e dei gettoni

 1. Gli importi dell’indennita’ di   funzione  e  dei gettoni di presenza previsti dall’articolo 9 sono aggiornati annualmente   con   decreto  del Presidente   della   Giunta regionale,  su   conforme deliberazione della Giunta  stessa, entro    gli   indici   di    maggiorazione   dell’indennita’ integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della  legge 27  maggio  1959,   n.  324  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.

 Art. 11
Norma finanziaria

 1. Gli oneri derivanti dall’ applicazione  dell’ articolo 7, comma 4, fanno carico al  capitolo  852  dello   stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del   bilancio  per   l’ anno  1991  il  cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita’.
2. Per tutti gli  altri  oneri  previsti  dalla  presente legge si  fa   fronte  mediante  i  fondi  stanziati  per  il funzionamento del Consiglio regionale al  capitolo  1  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l’ anno  1991  ed  al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

 Art. 12
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione l’ elezione del Comitato avviene entro  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione  della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. E’ abrogata la legge regionale 3 novembre 1989, n. 26.

 Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.