Legge regionale Friuli Venezia Giulia 10 giugno 1991, n. 22
“Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi”
(pubblicata nel B.U.R. n.18 del 7/2/1992)
Art. 1
Finalità della legge
Art. 2
Composizione, elezione e durata
1. Il Comitato e’ costituito da nove membri ed e’ eletto dal Consiglio regionale, all’ inizio di ogni legislatura, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere, per la durata della legislatura medesima e rimane in carica fino all’ elezione del nuovo Comitato. I componenti sono rieleggibili e sono scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
3. In caso di cessazione o decadenza di uno o piu’ componenti, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione con nuovi membri, che restano in carica fino al rinnovo del Comitato.
4. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.
Art. 3
Incompatibilita’ ed ineleggibilita’
1. La carica di componenti del Comitato e’ incompatibile con:
b) la qualifica di componente il Consiglio di amministrazione della societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
c) la carica di consigliere regionale, consigliere provinciale, Sindaco di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Sono ineleggibili alla carica di componente del Comitato gli amministratori di enti, istituti o aziende della Regione.
3. Gli eletti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla loro elezione a membri del Comitato, quale carica prescelgono. Mancando l’ opzione si intendono prescelte le altre cariche e gli eletti decadono da membri del Comitato.
4. In caso di elezione a componente del Comitato di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a), lo stesso deve, entro trenta giorni dalla sua elezione, rinunciare all’ incarico precedente, a pena di decadenza.
5. Le cause di incompatibilita’ e di ineleggibilita’ comportano, allorche’ sopraggiungano, la decadenza da membro del Comitato, sempreche’ la carica sia stata accettata.
6. La pronuncia di decadenza ai sensi dei commi 3, 4 e 5 e’ pronunciata dal Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione ai sensi dell’articolo 2.
Art. 4
Funzioni
2. Nello svolgimento di tale funzione il Comitato:
a) esprime parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze trasmesso dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alla Regione, cosi’ come previsto dall’articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse;
b) collabora con gli organi regionali competenti all’adeguamento o all’adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all’articolo 3, comma 19, della legge n. 223/1990;
c) (ABROGATA);
d) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi o regolamenti in materia radiotelevisiva.
3. Compete, inoltre, al Comitato:
a) assumere ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali;
b) esplicare le funzioni demandate dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 223/1990 e verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonche’ dal Garante stesso per le campagne elettorali;
c) formulare proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica ed alla sede regionale della medesima, in merito a programmazioni regionali;
d) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi o regolamenti dello Stato;
e) regolare l’accesso radiofonico e televisivo regionale, in relazione alla programmazione definita dalla concessionaria pubblica;
f) definire, in conformita’ al disposto di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 223/1990, i contenuti delle collaborazioni e convenzioni ivi previste e coordinarne l’attuazione per conto della Regione.
4. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo’ avvalersi dell’apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari o di centri di ricerca pubblici o privati.
5. Le convenzioni di cui all’articolo 7, comma 4, disciplinano l’eventuale partecipazione di esperti alle sedute del Comitato.
Art. 5
Forme di partecipazione
1. Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda.
Art. 6
Rapporti con altri organi
1. Il Comitato, in relazione all’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1990, ed all’articolo 35 del DPR 27 marzo 1992, n. 255, esercita le attivita’ richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria e allo scopo provvede alla tenuta di un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale con la documentazione relativa agli indici di ascolto.
2. Il Comitato intrattiene, inoltre, rapporti con altri organismi correlati alle attivita’ che e’ chiamato a svolgere e in particolare con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all’articolo 28 della legge n. 223/1990 e con la Commissione nazionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 223/1990.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato intrattiene rapporti per ragioni informative e di coordinamento delle iniziative con i Comitati delle altre Regioni e aderisce al Coordinamento nazionale dei Comitati per i servizi radiotelevisivi.
Art. 7
Funzionamento
1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede a dotare il Comitato di mezzi e strutture adeguate. In particolare nel bilancio del Consiglio regionale e’ previsto uno specifico capitolo per la copertura degli oneri concernenti il funzionamento del Comitato, anche in relazione alla previsione dell’ articolo 8.
3. In attesa del riassetto delle strutture regionali e dei provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza, il Comitato si avvale di un dipendente regionale con la qualifica funzionale non inferiore a segretario.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), per l’avvalimento degli apporti di cui all’articolo 4, comma 4, nonche’ per lo svolgimento di studi e ricerche nella materia della comunicazione radiotelevisiva, la Giunta regionale, puo’, anche su proposta del Comitato, deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con esperti, istituti universitari o centri di ricerca pubblici o privati.
Art. 8
Relazione e programmazione di attività
1. Il Comitato presenta all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma – quadro di attivita’, per l’ anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. L’ Ufficio di Presidenza approva il programma di cui al comma 1 ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. Il Comitato presenta, altresi’, annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
Art. 9
Indennità di funzione
1. Al Presidente del Comitato spetta una indennita’ di funzione pari a lire unmilionecinquecentomila lorde mensili.
2. Ai restanti componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a lire centomila, oltre il rimborso delle spese relative alle riunioni.
3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio devono recarsi in localita’ diverse da quella ove ha sede il Comitato, compete il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa per i consiglieri regionali.
Art. 10
Aggiornamento delle indennità e dei gettoni
1. Gli importi dell’indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza previsti dall’articolo 9 sono aggiornati annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici di maggiorazione dell’indennita’ integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo 7, comma 4, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l’ anno 1991 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita’.
2. Per tutti gli altri oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio regionale al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l’ anno 1991 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione l’ elezione del Comitato avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. E’ abrogata la legge regionale 3 novembre 1989, n. 26.
Art. 13
Entrata in vigore