LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 20/3/2000 n. 7
Finalità
2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell’attività amministrativa la Regione incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.
3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell’azione amministrativa e l’emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;
b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti;
c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l’esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) lo snellimento della documentazione amministrativa.
Ambito di applicazione
2 . La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all’Agenzia regionale della sanità, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.
2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.
Obbligo di adozione del provvedimento
Obbligo di motivazione
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.
Termine del procedimento
2. I termini dei procedimenti sono determinati tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni.
Decorrenza e scadenza del termine
2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l’ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande devono pervenire all’ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l’accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.
4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all’attività contrattuale.
Sospensione del termine
a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all’articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell’articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonchè per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
a bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c);
b) in pendenza dell’acquisizione degli atti di cui all’articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all’articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente.
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;
f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali;
g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull’efficacia degli atti medesimi.
Responsabile del procedimento
I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.
2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
Responsabile dell’istruttoria
2. Nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell’istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Compiti del responsabile del procedimento
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell’istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
b) propone agli organi competenti l’indizione di conferenze di servizi;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un’adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo competente per l’adozione.
Compiti del responsabile dell’istruttoria
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’articolo 24;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l’adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
Sottoscrizione delle proposte di deliberazione
2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.
3. La controfirma attesta il completamento dell’istruttoria e la legittimità della proposta.
Comunicazione di avvio del procedimento
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l’avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest’ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 14.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento.
Modalità e contenuto della comunicazione
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’Amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell’istruttoria del procedimento;
e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.
Intervento nel procedimento
Diritti dei soggetti interessati
a) prendere visione degli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.
Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento
Esclusioni
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Accordi di programma
2. Con l’accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell’attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l’eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l’attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell’accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell’Amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto dell’accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l’ articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Effetti urbanistici dell’accordo di programma
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, all’accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all’articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all’ambito oggetto dell’accordo di programma, o il progetto esecutivo dell’opera pubblica, nonchè gli elaborati grafici dell’eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.
3. Qualora all’accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l’accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.
Esame di interessi pubblici nell’ambito dell’Amministrazione regionale
Conferenza di servizi
2. Quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.
Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari
2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
4. Nel caso in cui l’intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell’incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.
5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
Funzionamento
2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.
5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
8. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l’adozione della decisione conclusiva, l’amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.
9. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell’articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all’esame del provvedimento.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell’amministrazione proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.”.
Dissenso
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori stabiliti per l’adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell’articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell’articolo 22 ter.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell’organo collegiale esecutivo dell’ente territoriale procedente, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione statale, si applica l’articolo 14 quater della legge 241/1990.
Concessionari
Partecipazione dell’Amministrazione regionale
Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.
Accordi con pubbliche Amministrazioni
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.
Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, dovuta alla natura dell’affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Misure di semplificazione
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile dell’istruttoria del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile dell’istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.
Riordino di organi collegiali
Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.
Archivi
Applicazione
Criteri e modalità di concessione
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L’effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.
Divieto generale di contribuzione
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Vincolo di destinazione dei beni immobili
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione dell’articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l’incentivo è revocato dal momento dell’alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
Utilizzo delle risorse
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L’avviso dell’esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.
Procedimenti
2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l’inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.
Procedura automatica
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonchè le modalità di erogazione.
3. Per l’accesso agli incentivi l’interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni, nonchè la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all’incentivo.
Procedura valutativa
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 33.
5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.
6. L’attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l’ammissibilità delle spese.
Procedura negoziale
2. Il soggetto competente per l’attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell’articolo 36, comma 5.
L’attività istruttoria, a seguito dell’espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell’apposito bando.
4. L’atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all’apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Incentivi alle imprese
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del “de minimis” dai soggetti di cui all’articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.
3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall’Unione Europea. La definizione di micro piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea.
Rinvio dinamico
Tipologie degli incentivi ai settori economici
2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l’iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.
5. I finanziamenti agevolati producono un’agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell’agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Tipologie degli incentivi ai settori non economici
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Rendicontazione della spesa
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.
Rendicontazione di incentivi a imprese
a) persona iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti o all’Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44.
4. Le spese connesse all’attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L’Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati
Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
Ispezioni e controlli
Obblighi dei beneficiari
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l’attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all’effettuazione di ispezioni e controlli.
Obblighi di informazione
2. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, l’Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell’Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Sospensione dell’erogazione di incentivi
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell’incentivo.
3. L’Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l’incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l’interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l’Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall’accertamento giudiziario di fatti o diritti, l’Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell’erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
Sospensione dell’erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali
2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell’incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
4. Nel caso di revoca l’Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l’interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47.
6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.
Restituzione di somme erogate
2. In applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.
2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2, nonchè dell’articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all’Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell’atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l’applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.
Recupero dei crediti
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell’incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.
Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi
Rateazione
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell’Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
Anticipazioni
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.
Compensazione
Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell’Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.
3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell’autorità concedente.
4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.
Crediti di modico valore
2. L’Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.
Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico
e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici
Diritto di accesso
Ambito di applicazione
2. È considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni di legge.
5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l’accesso.
Accesso informale
2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l’atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.
Accesso formale
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, commi 2 e 4.
5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.
Responsabile e termine del procedimento
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 61, comma 3.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
2. La visione dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d’ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
3. Fatta salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.
4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.
5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonchè l’importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad Amministrazioni pubbliche è gratuito.
Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso
2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica anche la durata.
3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall’Avvocatura della Regione nell’esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all’eventuale difesa in giudizio della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA.
4. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.
6. È comunicato l’avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.
Pubblicazione degli atti
2. L’Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.
3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell’atto medesimo nella sua interezza.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del Bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.
Accesso agli atti del Consiglio regionale
Accesso dei consiglieri regionali
2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica [43].
3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.
5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L’accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d’ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell’identità dell’utente nonchè delle informazioni prelevate.
4. L’Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.
Norma di rinvio
Regolamenti
Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 18/1996
“1. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa. La Giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto.”.
2. All’articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
“1 bis. L’adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l’allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale.
Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell’intervento, nonchè l’effettuazione di spese obbligatorie e d’ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.”.
3. All’articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1 bis, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
“1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all’approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.”.
Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale 8/1999
1. All’articolo 13, comma 11, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, le parole “all’articolo 52, commi 8 bis e 8 ter, della legge regionale 52/1991, come introdotti dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 34/1997” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.”