FRIULI Legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n.89 “Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio – televisivo nel Friuli – Venezia Giulia”

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n.89

“Norma  finanziaria  relativa   alla  legge  regionale   10 ottobre  1981,  n.   71  “Interventi  regionali   per   il potenziamento e la massima diffusione del servizio  pubblico radio – televisivo nel Friuli – Venezia Giulia”

 

Art.   1

I primi due commi dell’ articolo 6 della legge  regionale 10 ottobre 1981, n.  71, vengono sostituiti con  i   seguenti commi:
“Per  le  finalita’  di  cui  alla  presente   legge,   e’ autorizzata la spesa di lire 450 milioni  per    l’ esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano  finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per   l’ esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II –  Sezione  IV – Rubrica n.  3 – Categoria XI – il  capitolo   6761  con  la denominazione:  ”   Contributi  in    conto   capitale   alle Comunita’  montane,  ai   Comuni  o  loro  consorzi  per   la realizzazione delle strutture necessarie all’ attivazione di impianti di diffusione radiofonica e   televisiva  della  RAI – Radiotelevisione Italiana  ” e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l’ esercizio 1981.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzo –  ai  sensi del primo comma dell’ articolo 9 della  legge  regionale  29 aprile  1971,  n.   12  –  della  quota   di   pari    importo dell’ avanzo finanziario accertato al 31 dicembre  1980   con il rendiconto generale  consuntivo  per   l’ esercizio   1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale  n.  1817 del 4 maggio 1981. “.

Art.   2

La presente legge entra in vigore   il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.