“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000)” art.4, comma 17
(pubblicata nel supplemento straordinario del B.U.R. n.2 del 25 febbraio 2000 )
Art.4
(progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nel settori dell’edilizia e dei trasporti)
comma 17
Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell’ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, vene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazîone dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente – Servizio della tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.