FRIULI Legge regionale Friuli Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n.2 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000)” art.4, comma 17 (progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti)

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 22 febbraio 2000, n.2

“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2000)” art.4, comma 17

(pubblicata nel supplemento straordinario del B.U.R. n.2 del 25 febbraio 2000 )

 

Art.4

(progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nel settori dell’edilizia e dei trasporti)

comma 17

Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell’ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, vene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazîone dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente – Servizio della tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.