(27 giugno 2023) Come noto, con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023 (sentenza n. 9966/2023) il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso proposto da una tv locale per l’annullamento del decreto direttoriale del 14 dicembre 2019 con cui la Dgscerp del Ministero aveva approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive locali a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.
Tale decisione era stata motivata, tra l’altro, con l’intervenuta legificazione (operata dall’art. 4 bis del Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108) del DPR 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse dei Fondi per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).
Ora, con alcune sentenze pubblicate in data odierna, il TAR Lazio, modificando l’orientamento espresso con la la citata sentenza n. 9966/2023 del 12 giugno u.s., ha ritenuto che l’intervenuta legificazione del DPR 23 agosto 2017, n. 146 riguardi solo l’annualità 2019.
Tali sentenze odierne sono state pronunciate nell’ambito di alcuni giudizi finalizzati all’annullamento del decreto direttoriale 21 dicembre 2022 con cui il MIMIT ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.
Qualora tali sentenze vengano appellate sarà il Consiglio di Stato a doversi pronunciare definitivamente sulla problematica per valutare se la legificazione in questione abbia efficacia solo per il 2019 ovvero per il 2018 e per tutti gli altri anni successivi all’entrata in vigore dell’art. 4 bis del Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.
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