CS 111/99
COMUNICATO STAMPA COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO |
Roma, 19 novembre 1999
Importanti provvedimenti dei Tar del Lazio e della Lombardia a favore delle ragioni dell’emittenza radiotelevisiva locale in merito ai campi elettromagnetici.
Il confronto su un tema rilevante quale è quello della corretta gestione della problematica collegata ai limiti di campo elettromagnetico ha registrato in questo periodo importanti pronunciamenti dei Tar del Lazio e della Lombardia, favorevoli alle tesi sostenute dal Coordinamento Aer-Anti- Corallo (la federazione che rappresenta il maggior numero di emittenti locali – in tutto 1.283, di cui 922 radio e 361 tv, pari all’83,81% e al 55,54% dei rispettivi settori sul totale delle emittenti operanti).
Va evidenziata innanzitutto la sentenza del Tar Lazio – Sez. II bis – nel ricorso del Coordinamento per l’annullamento del DM 381/98 del Ministro dell’Ambiente di intesa con i Ministri della Sanità e delle Comunicazioni. Con tale sentenza è stata disposta in via istruttoria l’acquisizione di numerosi documenti (tutti gli atti del procedimento, tra cui anche alcuni verbali di incontri tecnici e di sedute Stato-Regioni, il parere dell’Istituto Superiore di Sanità e alcune versioni dello schema di decreto) che il TAR ritiene di dover valutare ai fini della decisione.
Il TAR Lombardia – sede di Milano, dal canto suo, con ben quattro ordinanze (rese in data 11/11/99) ha sospeso il provvedimento del Comune di Brescia con il quale veniva ordinata la riduzione di potenza di impianti ubicati a Brescia (in località Vedetta) per asserito superamento dei limiti di campo elettromagnetico previsti dal DM 381/98. Il TAR ha così deciso, in quanto il procedimento del Comune di Brescia non è stato preceduto da una verifica in contraddittorio con le emittenti interessate in merito al presunto superamento dei limiti di campo e.m. Secondo il TAR “detta violazione appare nella specie particolarmente rilevante, trattandosi di accertare quale reale apporto integri la struttura installata dall’istante ai fini del raggiungimento di un campo elettromagnetico superiore alla soglia massima prescritta”. L’ordinanza del TAR Lombardia è particolarmente importante perché chiarisce che le misurazioni tecniche, diversamente da come effettuato da molti Comuni, devono essere espletate in contraddittorio con le emittenti. In precedenza anche altri TAR hanno già evidenziato l’esigenza del contraddittorio in casi analoghi (TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Abruzzo e TAR Emilia Romagna).
Sempre il TAR Lombardia, sede di Milano, con ordinanze dell’11/11/99, a seguito del ricorso di alcune emittenti, ha sospeso il Regolamento del Comune di Caprino Bergamasco con il quale si vorrebbe disciplinare l’esercizio di apparati ricetrasmittenti nel proprio territorio (tramite l’istituzione di un Registro delle postazioni radiotelevisive operanti nel comune, per la classificazione, il monitoraggio e il controllo, nonché prevedendo canoni annuali di 35 milioni di lire annui per ogni emittente tv e di 10 milioni di lire annui per ogni emittente radio).
Il TAR ha motivato la propria decisione “considerato che, almeno ad un primo esame, sembra alquanto dubbia la legittimità del Regolamento adottato dal Comune relativamente agli impianti di telecomunicazione”.
(Per ulteriori informazioni: 0348.44.54.981)
Il Coordinamento Aer Anti Corallo rappresenta oggi 1300 imprese radiotelevisive italiane sulle circa 1750 operanti |