I.N.P.S. Messaggio N. 26000 del 2/10/1997
“Lavoratori spettacolo iscritti all’ENPALS”
Direzione Centrale
Contributi
Roma, 2 ottobre 1997
Circolare N. 200
Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei rami professionali
Al Coordinatore Generale Medico Legale e Primari Medico Legali
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
Amministratori di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Oggetto: Lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS.
Attuazione della delega conferita dall’art. 2, commi 22 e 23, lett a), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ridefinizione aliquote contributive dovute alla gestione delle prestazioni temporanee.
Sommario: Rideterminazione a decorrere dall’1.1.1997 delle aliquote contributive della gestione delle prestazioni temporanee per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS.
Il Decreto Legislativo 30.4.1997, N. 182 (G.U. del 26.6.1997 – serie generale – N. 147 – ha dato attuazione alla delega conferita dall’art. 2, commi 22 e 23, lett. A) della legge 8.8.1995 in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS.
L’art. 1 del decreto, mentre fissa l’aliquota di contribuzione pensionistica dovuta all’ENPALS a decorrere dal 1 gennaio 1997 rispettivamente per gli iscritti al fondo in data successiva al 31 dicembre 1995 e per gli iscritti antecedentemente al 1.1.1996, al comma 4 dello stesso articolo dispone:
“A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 83 in data 9 aprile 1996”.
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale, le aliquote di cui all’art. 24 della L. 88/89 vengono ridefinite per tutti i lavoratori dello spettacolo nelle seguenti misure, con effetto dal 1 gennaio 1997:
– l’aliquota per l’assicurazione contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali e risulta, quindi, pari a 1,87 per cento;
– l’aliquota per assegno nucleo familiare è ridotta nelle seguenti misure:
* dal 6,20% al 2,48%
* dal 4,15% allo 0,43%
* dal 4% allo 0,28%
– l’aliquota del contributo per le prestazioni economiche di maternità, dovuta per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, compresi quelli per i quali non sussiste rapporto di lavoro subordinato, è ridotta dall’1,23 per cento allo 0,66 per cento.
Le aziende, a partire dalla prima denuncia utile successiva alla emanazione della presente circolare potranno determinare i contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote sopra definite.
Il contributo di maternità, dovuto nella nuova misura sopraindicata, continuerà ad essere esposto, nel mod. DM10/2, con i previsti codici “P420” ovvero “P400”.
Nessun conguaglio dovrà essere operato con il Mod. DM10/2 per i periodi decorsi dal 1 gennaio 1997 in quanto, d’intesa con l’ENPALS, il maggior importo dei contributi versati all’INPS al titolo di cui sopra, sarà portato in detrazione, direttamente dalle aziende, dall’importo delle differenze contributive dovute all’ENPALS medesimo.
Al riguardo è in corso di emanazione da parte dell’ENPALS apposita circolare operativa che reca in allegato un prospetto nel quale le aziende dovranno riportare, per i mesi decorsi dal 1 gennaio 1997, fino al mese precedente a quello in cui è stato operato l’adeguamento, le differenze contributive a credito INPS per effetto della riduzione delle aliquote (TBC: 0,14%; ANF: 3,72% e maternità: 0,57), al netto delle eventuali agevolazioni contributive (da evidenziare separatamente) operate sulle aliquote stesse per le assunzioni incentivate ovvero a titolo di sgravio per il Mezzogiorno di cui al D.M. 5.8.1994.
Le sedi INPS, sulla base dei dati dichiarati dalle aziende nel prospetto di conguaglio, effettuati i necessari riscontri, provvederanno all’immediato trasferimento all’ENPALS delle differenze contributive in questione, al riguardo si fa riserva di impartire successive istruzioni.
A partire dalle denunce di Mod. DM10/2 di competenza del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre, la procedura di controllo provvederà a calcolare le aliquote per TBC, ANF e maternità nelle misure sopra definite.
Eventuali note di rettifica che saranno emesse dalla procedura al titolo di cui sopra dovranno essere definite in relazione alle indicazioni fornite dalle aziende con i prospetti di conguaglio.
Il direttore generale
Trizzino