Interventi per investimenti in tecnologie innovative relative all’anno 2022 del Fondo straordinario editoria. Pubblicate ulteriori cinque FAQ relative alle agevolazioni

 

(6 novembre 2023)   Il MIMIT ha pubblicato, nella sezione del proprio sito dedicata agli “Incentivi alle imprese”, ulteriori cinque risposte (fornite in forma anonima) alle domande frequenti (FAQ) relative alle agevolazioni per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel 2022 previste dal Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.

Tali cinque domande si aggiungono alle precedenti due, gia pubblicate nei giorni scorsi.

Ricordiamo, inoltre, che le domande per accedere al contributo per l’anno 2022 potranno essere presentate dal 7 novembre 2023 all’11 dicembre 2023 tramite l’apposita piattaforma informatica gestita dal MIMIT (all’indirizzo http://fondoeditoria.mise.gov.it.

Ricordiamo, altresì, che per assistenza tecnica all’accesso al portale, per la compilazione della domanda e per eventuali quesiti o richieste di chiarimento, il MIMIT ha istituito una casella di posta elettronica fondoeditoria@mise.gov.it e una casella di postale elettronica certificata fondoeditoria.dgscerp@pec.mise.gov.it, dedicate alla misura.

Riportiamo, qui di seguito, tutte le sette domande finora pubblicate e le relative risposte.

1) Per accedere al contributo i soggetti beneficiari di cui all’art.2 comma 2 lett. a) b) c) del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023, devono essere in possesso del codice ateco 60.10.00. e 60.20.00?
Trattandosi di aiuto di stato per la erogazione del contributo è obbligatorio essere in possesso del codice ateco 60.10.00 per i soggetti di cui alla lett.c) e del codice ateco 60.20.00 per i soggetti di cui alle lett. a) e b).

 

2) Un’impresa chiede se il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici sia cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, la cui cumulabilità con altre agevolazioni è prevista dall’art. 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n.178?
Come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, i contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali. Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo di cui all’art. 5 non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 12 settembre 2023 .

 

3) L’art 2 comma 4, lettera d), richiede l’attestazione che “per i beni oggetto della domanda di contributo non siano state ricevute altre agevolazioni previste da normative locali, regionali, nazionali o comunitarie”. Pertanto, se un bene è stato oggetto di credito d’imposta per le aree svantaggiate, oppure, di un piano di investimento agevolato con industria 4.0 o similari non potrà essere inserito all’interno della domanda di contributo straordinario?
Si rinvia alla FAQ pubblicata sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché sul sito del Ministero dell’industria e del made in Italy nella quale si specifica che: “Come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, i contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.
Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo di cui all’art. 5 non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto 12 settembre 2023.

 

4) Per quanto concerne gli investimenti effettuati nell’anno 2022, la verifica del de minimis viene effettuata tenendo in considerazione il triennio 2020/2021/2022?
Si rappresenta che la misura agevolativa in esame non è soggetta a regime “de minimis”. Essa è stata infatti notificata alla Commissione europea, che con decisione n. C(2023)5269 final del 28 luglio 2023, pubblicata il 25 agosto 2023 (Aiuto di Stato “SA.106114), si è pronunciata sulla compatibilità con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, autorizzandone l’applicazione per l’anno 2022.

 

5) Le fatture presentate per partecipare al bando in esame dovranno essere state saldate entro il 31.12.2022?
Le fatture presentate per l’accesso al contributo in esame potranno essere saldate anche nel 2023, ma comunque non oltre la data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

6) Avendo un reparto IT e producendo internamente Software e tutto ciò che rientra negli investimenti previsti dall’articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, è possibile rendicontare i costi del personale, allegando buste paga, timesheet specifici sui progetti, distinte bonifici ed estratto conto?
Come previsto nel Decreto attuativo del 12 settembre 2023 (cfr. art. 2, comma 4, lett. b) e comma 8, lett. b)), le spese sostenute per il progetto di investimento devono essere documentate con le relative fatture; sono pertanto escluse spese non documentabili tramite fattura.

 

7) Siamo una società televisiva con autorizzazione FSMA locale. Nell’ambito delle spese, siamo a chiedervi se tra le spese ammissibili sono previste le fatture per la distribuzione dei contenuti nel digitale terrestre con l’Operatore di Rete.  Tra le tipologie di spese del bando vediamo “v.) investimenti per piattaforme per l’accesso e la distribuzione dei contenuti digitali dei FSMA.. ivi inclusa la modalita’ on demand” . Chiediamo se su questo punto possono rientrare le spese per i contratti di acquisto capacità trasmissiva di cui abbiamo fatture del 2022 per la diffusione nell’area tecnica per rete di II livello.
 No, con la tipologia di investimenti v) è da intendersi il costo per la realizzazione e l’implementazione della piattaforma.

(FC)

 

Vedi anche:

Fondo straordinario editoria: interventi per investimenti in tecnologie innovative. Con decreto del Capo DIE definite le modalità di accesso. Domande online dal 7 novembre all’11 dicembre

Decreto del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della PCM 2 ottobre 2023 che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo forfettario, previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 28 settembre 2022, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore a 35 anni perfezionatesi nel corso dell’anno 2022 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria).