L’Agcom avvia il procedimento per la rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva nel mux dab della Rai, a seguito delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato

 

(2 maggio 2023)   Con delibera n. 99/23/CONS del 19 aprile 2023 (pubblicata nel proprio sito il 28 aprile u.s.), l’Autorità per le Garanzie nelle Gomunicazioni ha avviato il procedimento per la rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione da parte della Concessionaria pubblica Rai della delibera Agcom n. 455/19/CONS (che modificando il Regolamento sulla radiofonia digitale di cui alla delibera Agcom n. 664/09/CONS fissava l’obbligo per la Concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale di cedere, nella fase di avvio dei mercati,  216 unità di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti).

 

La sentenza del Tar Lazio

Con la propria sentenza n. 08574/2022, il Tar Lazio ha, tra l’altro, osservato che “Non vi è dubbio che, come affermato dall’Autorità resistente e dalle parti private controinteressate, il blocco di diffusione assegnato per legge alla Rai non sia intangibile, potendo essere modificato al fine dello sviluppo del mercato dei fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma digitale in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista. In tal senso si giustifica un obbligo di cessione di determinate unità di capacità trasmissiva a favore di fornitori di contenuti radiofonici interessati ad entrare nel mercato digitale. Tuttavia, nel determinare le dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione, l’Autorità avrebbe dovuto valutare, mediante un’adeguata istruttoria tecnica, l’incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l’adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l’imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi.

Lo stesso Tar ha, inoltre, affermato che “Tale analisi risulta carente nella delibera impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, deve essere annullata, con conseguente necessità per l’Autorità di rideterminare l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva da imporre alla Rai al fine dello sviluppo del pluralismo nel mercato della radiofonia digitale, valutando la compatibilità delle dimensioni quantitative di tale obbligo con la necessità di rispettare la funzione del servizio pubblico radiofonico, che non può essere gravato di oneri economici eccessivi per il mantenimento di una adeguata qualità di trasmissione, essendo irrilevanti le considerazioni sulla incompleta utilizzazione, da parte della Rai, delle risorse di trasmissione attualmente disponibili, essendo esse riferite ad una fase di transizione in cui la radiofonia digitale non è ancora entrata pienamente a regime.

 

Il Consiglio di Stato

Successivamente, il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 01980/2023) ha confermato la sentenza del Tar Lazio, ritenendo, tra l’altro, che “la valutazione operata dal Tar non sia illegittima poiché la riserva fatta a Rai di un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro non ne comporta l’intangibilità e non significa cristallizzazione della posizione di mercato della concessionaria. La norma invocata da Rai ossia l’art. 2 bis comma 9 del d.l. n. 5 del 2001 non dimensiona in senso quantitativo il blocco ma solo impone che si debba salvaguardare il conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico.

 

Cosa accade ora

Per dare esecuzione alla sentenza del Tar, come confermata dal Consiglio di Stato, l’Agcom osserva che la rideterminazione delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione in capo alla RAI richieda lo svolgimento di un’istruttoria tecnica che verifichi, nell’attuale contesto legislativo e regolamentare, in particolare determinato dal nuovo assetto della pianificazione delle reti DAB di cui alla delibera n. 286/22/CONS, l’adeguatezza e proporzionalità delle dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in capo a RAI, stanti gli obblighi di servizio pubblico che la stessa è tenuta ad assolvere in qualità di Concessionaria.

Avviando il procedimento (che avrà durata di 180 giorni), l’Agcom evidenzia che, nel corso dello stesso, saranno individuate le opportune modalità per procedere alla suddetta rideterminazione e a ogni connessa attività regolamentare che si dovesse rendere necessaria. (FC)

 

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