L’annullamento di atti e provvedimenti adottati nelle procedure di transizione alla nuova tv digitale terrestre non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica. L’eventuale risarcimento del danno avviene solo per equivalente

L’orientamento giurisprudenziale del Tar Lazio conferma la costituzionalità di tale norma

(5 aprile 2022)   Come noto, il secondo periodo  dell’art. 1, comma 1037 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificato dall’art. 32-quater, comma 1 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, stabilisce che “In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito  delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale  risarcimento del danno eventualmente  dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata  al pagamento di una provvisionale”.

Tra le procedure che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma vi sono le seguenti:
-procedura per la selezione dei FSMA locali che possono accedere alla capacità trasmissiva dei nuovi operatori di rete;
-procedura per l’attribuzione delle nuove numerazioni LCN ai FSMA locali che sono stati selezionati e che hanno successivamente definito gli accordi per l’acquisto di capacità trasmissiva dai nuovi operatori di rete;
-procedura per l’aggiudicazione dei nuovi diritti di uso delle frequenze ai nuovi operatori di rete che dovranno destinare la propria capacità trasmissiva alla diffusione di contenuti dei FSMA locali.

Recentemente, il Tar Lazio, sezione Terza Ter, con due ordinanze ha ritenuto che la suddetta norma trovi applicazione in ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze e che la stessa norma sia conforme al dettato costituzionale.
In particolare nella motivazione di tali ordinanze si legge, tra l’altro, testualmente:
“Ritenuto che per le procedure, quali quella in esame, indetta con bando ai sensi dell’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), trova applicazione l’art.1, comma  1037, della medesima legge 205/2017, il quale, in ragione del preminente  interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, prevede che “la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale”;
Rilevato che la limitazione della tutela  cautelare  alla concessione  di una provvisionale  è collegata alla limitazione, nella fase di merito, della tutela al solo risarcimento per equivalente, conformemente al principio secondo il quale i provvedimenti cautelari devono  essere funzionali ad assicurare la piena efficacia della pronuncia di merito;
Ritenuto  che una simile scelta  normativa  è stata ritenuta  dalla Corte costituzionale   una scelta  non irragionevole e non in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono  il diritto di difesa e il principio  di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto “corrisponde  a una tecnica di tutela  assai diffusa  e ritenuta pienamente  legittima in numerosi e delicati comparti”, che “non comporta di regola conseguenze costituzionalmente  inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza  della tutela cautelare, nel senso dell’impossibilità di ottenere la sospensione interinale” dell’efficacia degli atti impugnati
(Corte cost. sentenze 49 del 2011 e 160 del 2019)”.

Tali ordinanze sono state impugnate al Consiglio di Stato che con due distinte ordinanze pubblicate a gennaio 2022, ha respinto i relativi appelli.

I succitati provvedimenti confermano l’orientamento già espresso dal Tar Lazio, con precedenti ordinanze, con le quali era stata ritenuta l’ inammissibilità  di istanze finalizzate alla sospensione cautelare di provvedimenti di assegnazione di nuovi diritti di uso delle frequenze.

Anche in tale sede il Tar aveva affermato, infatti, che i relativi giudizi sono disciplinati dall’art. 1, comma 1037 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale, in ragione del ritenuto preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, ha previsto che la tutela cautelare nella suddetta tipologia di controversie sia limitata al pagamento di una provvisionale.