DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 6082
“Adozione dello specifico piano territoriale di coordinamento per il sistema televisivo regionale. Leggi 6 agosto 1990, n. 223, art. 3 e 31 luglio 1997, n. 249”
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 2 del 20/1/2000)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 5 della legge n. 1150 del 1940;
Vista la legge n. 142/1990 e seguenti modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 59/1997;
Vista la legge n. 127/1997;
Visto il decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;
vista la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43;
Premesso che la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” all’art. 3, determina la pianificazione delle radiofrequenze predisposto dal Ministero delle Comunicazioni nel quale vengono indicate le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.
Considerato che, con legge 31 luglio 1997, n. 249 è stata istituita l’Autorità Garante per le Comunicazioni alla quale, tra l’altro, è riservata la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e la competenza al rilascio delle concessioni per l’utilizzazione delle frequenze per telecomunicazioni, attraverso l’elaborazione e l’approvazione delle frequenze per telecomunicazioni, attraverso l’elaborazione e l’approvazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, sentite le regioni per l’ubicazione degli impianti di emissione;
Premesso che il piano di assegnazione delle frequenze, secondo il disposto dell’art. 3 della legge n. 223/90 suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza i quali sono la risultante dell’aggregazione di più aree di servizio e vengono determinati tenendo conto dell’entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona;
Considerato che la legge n. 223/90 prevede che le regioni predispongano un piano territoriale di coordinamento concernente la localizzazione degli impianti previsti nel piano di assegnazione delle frequenze ed in base ai quali i comuni procedano all’adozione delle necessarie varianti ai piano regolatori generali.
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122 recante il differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 ed altre norme procedimentali sui termini dei pareri resi dalle regioni territorialmente competenti;
Considerato che la Regione Lazio con deliberazione n. 2436 del 9 giugno 1998 ha espresso il proprio parere sulla localizzazione, nell’ambito del territorio di competenza, degli impianti di emissione televisiva di interesse nazionale e regionale, le cui indicazioni sono state recepite nel Piano di Assegnazione delle Frequenza (P.A.F.) approvato con deliberazione dell’Autorità Garante per le Comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68 (pianificazione di 1° livello);
Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 5044 del 5 ottobre 1999 sono state apportate alla deliberazione di cui al precedente considerato le seguenti variazioni di localizzazione: la localizzazione Monte Cerella è stata soppressa ed è stata sostituita da Colle Anfagione, in comune di Capranica Prenestina la localizzazione di Segni (Centro abitato) è stata soppressa e sostituita dal sito monte Traiano nello stesso comune di Segni;
Considerato che nella sopracitata deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 68/98 si suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome e che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un’area contenuta nell’ambito di una sola regione o provincia autonoma salvi gli inevitabili debordamenti, localizzando tutti gli impianti che servono la stessa area in unico “sito comune” le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF) minimizzando l’impatto ambientale e l’inquinamento elettromagnetico e configurando pertanto una struttura regionale delle reti per la diffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, che garantisca una copertura dell’80% del territorio, compresi tutti i capoluoghi di provincia, e una popolazione servita di circa il 92%;
Considerato che in attuazione dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, recante l’integrazione al piano sopracitato con le emittenti locali, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato la deliberazione 14 luglio 1999, che dispone l’integrazione al P.A.F. per la radiodiffusione televisiva locale (pianificazione di II livello), con i conseguenti perfezionamenti della pianificazione di 1° livello concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP);
Visto il DMA n. 381/98 recante il regolamento per la determinazione dei tetti radiofrequenza con la salute umana relativi all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz;
Considerato che lo specifico piano territoriale di coordinamento disciplina, tramite le norme di attuazione e gli elaborati grafici le modalità di uso dei territori interessati dalla presenza degli impianti sia in riferimento alle aree di sedime degli impianti stessi, sia in riferimento alle aree in cui i campi elettromagnetici possono superare i limiti di cui all’art. 3, comma 1, ed i valori di cui all’art. 4, comma 2, del DMA n. 381/98;
Considerato che le aree di sedime degli impianti possono essere definite solamente in fase di progettazione, mentre le aree nelle quali possono essere superati i tetti di radiofrequenze di cui al DMA 381/98 possono essere valutate sulla base dei dati contenuti nel Piano di assegnazione delle frequenze mediante opportuni programmi previsionali;
Ritenuto che il valore da assumere nel calcolo delle aree prima indicate deve tener conto delle riflessioni e del fondo elettromagnetico presente nei singoli siti;
Considerato che con deliberazione n. 1268 del 15 marzo 1999 è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la definizione degli adempimenti connessi con l’attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze, articolato in due sottogruppi denominati sottogruppo impianti e sottogruppo urbanistica, il primo per lo studio delle tipologie impiantistiche, con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili, all’impegno di aree e necessità di servizi territoriali, sia in fase di costruzione che di gestione degli impianti; il secondo per lo studio di tutti gli aspetti urbanistici e procedurali per la realizzazione degli impianti;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta n. 612/99, così come integrato e modificato da successivo decreto del Presidente della Giunta n. 1226 del 2 settembre 1999 sono stati nominati i membri del gruppo di lavoro di cui al precedente punto;
Considerato che, con deliberazione n. 5512 del 16 novembre 1999 la Giunta Regionale ha affidato al suddetto gruppo di lavoro l’incarico di redigere il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
Visto il parere del comitato tecnico consultivo regionale I Sezione espresso nella seduta del 20 novembre 1999, con voto n. 413;
Su proposta dell’Assessore dell’urbanistica e casa ed all’utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
Delibera:
1. Di adottare, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge urbanistica nazionale n. 1150/1942, degli art. 3, comma 19, della legge n. 223/1990 e della legge regionale n. 8/1972 il P.T.C. per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze, predisposto dal gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 15 marzo 1999 e incaricato della elaborazione del P.T.C. con deliberazione della Giunta Regionale n. 5512 del 16 novembre 1999, composto dai seguenti elaborati esaminati con parere favorevole all’unanimità al comitato tecnico consultivo regionale nella seduta del 20 dicembre 1999:
relazione generale;
norme di attuazione;
corografia regionale – sintesi della localizzazione degli impianti;
schede tecniche dei siti con planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.000;
siti confermati dalla scheda n. 1 alla n. 13;
siti nuovi dalla scheda n. 14 alla n. 19;
siti alternativi schede 2-bis, 11-bis, 13-bis, 18-bis;
siti da delocalizzare e riqualificare dalla scheda con lettera A alla lettera H;
2. Di disporre la pubblicazione presso le segreterie dei Comuni interessati del P.T.C. di cui al punto 1, per un periodo di giorni 30 naturali e consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni alla Regione Lazio;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su tre quotidiani a diffusione regionale;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle comunicazione, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, all’Ispettorato territoriale per il Lazio del Ministero delle comunicazioni, alle province;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione, nonché di avviare le opportune iniziative per porre in essere i protocolli d’intesa con i comuni interessati.
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/97.
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ALLEGATO
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
Per la localizzazione degli impianti di emittenza
(articoli 5-6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, comma 19, articolo 3, legge 6 agosto 1990, n. 223)
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
(approvazione dalle Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con atto n. 68 del 30 ottobre 1998)
Il presente P.T.C. interessa i territori dei seguenti comuni:Alatri, Arpino, Vallemaio, Sezze, Terracina, Monte S. Biagio*, Posta, Rieti, Civitavecchia, Segni, Subiaco,Caprarola*, Viterbo, Rocca d’ Arco, Bassiano, Gaeta, Cittaducale,Capranica Prenestina, Castel S. Pietro*, Anguillara Sabazia*, Roma, Rocca di Papa, Velletri.
N.B. I Comuni contrassegnati con asterisco sono interessati dalla sola “Zona di rispetto elettromagnetico” degli impianti.