DELIBERAZIONE N. 1138 DEL 4 APRILE 2000 DELLA GIUNTA REGIONALE LAZIO
“Disposizioni per l’installazione, la modifica e l’esercizio di impianti di radiocomunicazioni”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 2000)
Vista la legge n. 127/1997;
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Visto l’art. 4, comma 3 del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 che, stabilisce che le Regioni e Province autonome disciplinano:
a) l’installazione e modifica di impianti di radiocomunicazioni;
b) il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità;
c) l’attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente.
Vista la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45;
Vista la legge regionale 6 agosto 19 99, n. 14;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, art. 66;
Visto l’art. 220 TU delle leggi sanitarie regio decreto n.1265/1934;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999, n. 519, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 luglio 1999 parte II, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 G Hz, assunta a norma dell’ari. 152 e dell’art. 3 lettera p) del Trattato dell’Unione per il conseguimento di un notevole livello di protezione della salute dei lavoratori e dei consumatori.
Visto il combinato disposto dell’art. 1 comma 1 del D.P.R. 14 aprile 1994 n. 441 e dell’art. 3 comma 2 n.6 del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 619, per il quale l’ISPESL svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato delle Regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l’assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi.
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 di riordino del Servizio Sanitario Nazionale che attribuisce ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenze in ordine alla valutazione dei rischi sanitari anche derivanti dall’alterazione dalle modificazioni dell’ambiente.
Ritenuto di dover emanare, in attesa che possa trovare piena applicazione il piano territoriale di coordinamento previsto dall’art. 3, comma 19 della legge n. 223/1990, adottato da questa Giunta con propria deliberazione n.6082 del 29 dicembre 1999 le necessarie disposizioni di carattere urbanistico anche per dare attuazione a quanto previsto dal D.M. n. 381/1998 per quanto attiene gli aspetti di cui all’art. 4, comma 3;
Su proposta dell’Assessore all’urbanistica e casa e assessorato utilizzo T.V.R.A.;
Delibera:
1) l’installazione di nuovi impianti, la modifica e l’esercizio di impianti esistenti di diffusione televisiva può avvenire soltanto nei siti previsti nel piano di assegnazione delle frequenze approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) le zone residuali, che non è possibile servire con impianti ubicati nei siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, potranno essere servite con impianti di cui progetti dovranno essere definiti, caso per caso, dalle competenti amministrazioni in materia di assegnazione delle frequenze e di localizzazione;
3) l’installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di diffusione televisiva o di radiocomunicazione è comunque subordinata al rilascio di concessione edilizia da parte del comune competente per territorio ai sensi della legge n.10 del 1977 con le modalità previste dall’art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie regio decreto n 1265/1934 e dell’art. 9 comma 3 della legge regionale n. 56/1989;
4) il rilascio delle concessioni edilizie per la installazione di nuovi impianti di radio-telecomunicazione su edifici destinati a civile abitazione è in ogni caso subordinato al nulla osta della azienda sanitaria locale competente per territorio su parere favorevole dell’I.S.P.E.S.L. Tale nulla osta è obbligatorio per tutte le richieste che saranno prodotte dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione;
5) il controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità da parte degli impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione che insistono nel territorio regionale è demandato all’ARPA, che in caso di inosservanza, informerà tempestivamente l’Amministrazione regionale il Comune, la ASL competente e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti oltre conseguenti che i titolari degli impianti che concorrono al superamento dei tetti di radiofrequenza o determinano il superamento dell’obiettivo di qualità;
6) compete ai comuni, ai sensi dell’art. 115 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 valutare risanamento (degli impianti che causano il superamento dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità. Le azioni di risanamento di cui al presente comma devono essere richieste entro il termine di due mesi dalla notifica da parte dell’ARPA, salvo ogni conseguenza amministrativa, civile e penale.
7) per gli impianti già istallati e funzionanti, ai titolari della concessione è assegnato un termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per presentare richiesta di nulla osta sanitario. I relativi atti dovranno essere rilasciati entro 180 giorni.
8) verifica dell’osservanza delle disposizioni indicate ai precedenti punti è affidata alle amministrazioni comunali le quali, nel caso di difformità dei manufatti realizzati dalla relativa concessione edilizia, provvederanno ad applicare le norme generali in materia di abusivismo edilizio.
9) gli impianti per i quali saranno richieste concessioni edilizie, successivamente all’entrata in vigore della presente delibera, potranno generare emissioni che non producano densità di potenza e livelli di campo elettrico o magnetico superiori ai seguenti obiettivi di qualità:
3 V/m per il campo elettrico;
8 mA/m per il campo magnetico;
25mW/m2.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Il presente atto non è soggetto al controllo di cui alla legge n. 127/1997.