LAZIO Deliberazione n. 1846 del 1° agosto 2000 della Giunta Regionale del Lazio “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1138 del 4 aprile 2000 riguardante “Disposizioni per l’installazione, la modifica e l’esercizio di impianti di radiocomunicazioni”

DELIBERAZIONE N. 1846 DEL 1° AGOSTO 2000 DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1138 del 4/4/2000 riguardante “Disposizioni per l’installazione, la modifica e l’esercizio di impianti di radiocomunicazioni”


LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 127/1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990 n. 223;

VISTA la L.R. 6 ottobre 1998 n. 45;

VISTA la D.G.R. n. 1138 del 4 aprile 2000, pubblicata sul BUR n. 16 del 10/6/2000

CONSIDERATO che da tale deliberazione non si evince con immediatezza il campo di applicazione delle disposizioni contenute, riferite genericamente “ad impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione”;

RITENUTO necessario precisare quali siano i soggetti a cui le disposizioni della suddetta deliberazione sono dirette;

CONSIDERATO altresì che il comma 7 prevede che entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della deliberazione stessa i concessionari richiedano il nulla osta sanitario per gli impianti esistenti e funzionanti;

CONSIDERATO che è necessario consentire agli enti competenti di organizzare il servizio e che pertanto è opportuno prevedere la sospensione del termine del citato comma 7,

su proposta degli Assessori alle Politiche dell’Urbanistica e alle Politiche Ambientali

DELIBERA

1. Di sospendere l’efficacia del termine contenuto nel punto 7 del dispositivo della D.G.R. n. 1138 del 4 aprile 2000.

2. Di dare mandato alle competenti strutture regionali in materia urbanistica e di ambiente di:

a) definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione delle disposizioni della deliberazione stessa;

b) predisporre un atto regolamentare per la definizione delle modalità per il rilascio dei prescritti pareri, nulla osta, concessioni ed autorizzazioni attinenti agli impianti di che trattasi.

3. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla legge 127/1997.