LAZIO Legge regionale Lazio 11 settembre 1989, n°56 ” Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi”


LEGGE REGIONALE LAZIO 11 SETTEMBRE 1989, N. 56

“Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi”

(pubblicata nel supplemento ordinario n.1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1989)

1. Finalità.

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare la salute della popolazione sottoposta all’irradiamento da onde elettromagnetiche, e di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale, nonchè in base ai principi del pluralismo e del diritto all’informazione, interviene, con la presente legge, per regolamentare gli insediamenti di emittenza radiotelevisiva nel proprio territorio, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.

2. Piano regionale di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva.

1. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano regionale di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva su proposta della Giunta regionale.
2. Il piano di cui al precedente comma è formulato sulla base del censimento e delle relative mappe (allegati A e B) (Omissis) come parte integrante della presente legge, in conformità ai principi generali indicati nel successivo articolo 3 e nell’ambito del livello massimo e esposizione fissato nel successivo articolo 4.
3. La proposta di piano è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’Assessorato regionale all’urbanistica, che, per la predisposizione della proposta stessa, si avvale dell’opera della commissione di esperti istituita ai sensi del successivo articolo 5 e della collaborazione del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio previsto dalla legge regionale 24 ottobre 1979, n. 83.
4. La proposta di piano viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro dieci giorni dalla data della sua adozione da parte della Giunta regionale, affinchè le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi regionali ed i comuni interessati esprimano il proprio parere con apposita deliberazione dei rispettivi consigli. Scaduti trenta giorni dalla data della pubblicazione i pareri non pervenuti s’intendono espressi in senso favorevole.
5. La Giunta regionale delibera la proposta definitiva di piano tenendo conto dei pareri pervenuti a norma del precedente quarto comma motivando eventuali difformità dei pareri stessi.
6. Il piano ha efficacia di piano territoriale di coordinamento.

3. Principi generali.

1. Il piano regionale di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva di cui al precedente articolo 2 deve risultare conforme ai seguenti principi generali:
a) localizzazione degli impianti, con il fine di tutelare la salute pubblica, in specifiche aree individuate dai comuni anche in deroga agli strumenti urbanistici;
b) verifica, secondo le vigenti disposizioni in materia urbanistica e sanitaria, della compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o spostamento degli impianti;
c) progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative previste al punto 3 dell’allegato C (omissis) che costituisce parte integrante della presente legge, delle emittenti radiotelevisive installate nelle zone a più alta concentrazione di cui al punto 1 dell’allegato stesso, con particolare riferimento a quelle collocate su stabili di civile abitazione.

4. Livello massimo di esposizione delle onde elettromagnetiche.

1. Fino a quando non saranno fissati ulteriori e diversi limiti dalla normativa statale e/o comunitaria per il campo di frequenze comprese tra 3 MHZ e 1500 MHZ, il livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche emesse da impianti di emittenza radiotelevisiva non deve superare i seguenti limiti:
a) per il valore efficace del campo elettrico 20 V/m;
b) per la densità di potenza 1 W/m2.

5. Commissione tecnica.

1. Per la predisposizione del piano di cui al precedente art. 2, è istituita una speciale commissione tecnica composta dei seguenti membri:
a) Assessore all’urbanistica della Regione che ne assume la presidenza;
b) presidente del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio, che ne assume la vice presidenza;
c) un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale;
d) l’Assessore agli enti locali della Regione o un suo delegato;
e) un tecnico esperto dei problemi radioelettrici designato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;
f) un tecnico esperto dei problemi derivanti dall’inquinamento designato dall’Assessore alla sanità della Regione;
g) due componenti designati dal comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio;
h) un rappresentante delle associazioni delle emittenti private radiotelevisive.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel decreto di nomina deve essere prevista anche la durata della collaborazione richiesta alla commissione tecnica.
3. Ai membri della commissione tecnica compete per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute un gettone di presenza di L. 200.000.

6. Autorizzazione all’installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva.

1. L’installazione o la modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva, ferme restando le competenze statali in materia, è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori all’urbanistica ed alla sanità. L’autorizzazione è comunicata alla commissione consiliare urbanistica ed assetto del territorio.
2. Alla richiesta di autorizzazione occorre allegare:
a) concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente;
b) documentazione comprovante la potenza, la frequenza e l’area di servizio;
c) certificazione rilasciata da un istituto pubblico da cui risulti la valutazione dei valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dall’impianto;
d) analisi delle compatibilità elettromagnetiche tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra il sistema di tutte le altre antenne presenti nella zona di installazione.
3. I sistemi radianti di radio MF e TV (VHF e UHF) o i tralicci che supportano più sistemi radianti devono distare tra loro almeno cinque lunghezze d’onda.
4. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo deve essere disposto in base alle indicazioni del piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi e nel rispetto dei livelli massimi di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati nel precedente articolo 4.
5. L’autorizzazione è soggetta a revoca in caso di difformità delle caratteristiche dell’opera realizzata rispetto a quella autorizzata.
6. Il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio ha il compito di provvedere al censimento delle emittenti, di istituire una anagrafe delle emittenti operanti sul territorio regionale e di procedere periodicamente al suo aggiornamento.

7. Controlli – Sistema di monitoraggio.

1. Al fine di verificare il rispetto del livello massimo di esposizione alle onde elettromagnetiche di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale – Assessorato regionale alla sanità, d’intesa con il comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio e con il locale circolo costruzioni telefoniche (CIRCOSTEL) procede tramite le unità sanitarie locali competenti per territorio, ai controlli periodici della quantità delle emissioni prodotte attraverso apposite stazioni di rilevamento fisse e mobili.
2. Nei casi nei quali venga riscontrato, in una determinata area, a seguito di controlli, il mancato rispetto del livello massimo di esposizione previsto, il Presidente della Giunta regionale ovvero il sindaco del comune territorialmente competente, provvede, ai sensi del terzo comma dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad assegnare ad ogni impianto il valore limite di campo elettrico da non superare in detta area.
3. Il limite di cui al precedente comma si ottiene riducendo il campo prodotto dal sistema radiante di livello più alto fino a che i limiti di esposizione non vengano rispettati.
4. Ai titolari degli impianti viene assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell’impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca dell’autorizzazione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

8. Contributi finanziari regionali per l’attuazione del piano.

1. Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di razionalizzazione dell’emittenza di cui alla presente legge nonchè per agevolare l’adeguamento alle indicazioni del piano regionale per gli insediamenti radiotelevisivi e per realizzare opere di risanamento e recupero ambientale dei siti di emittenza, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al cento per cento della spesa, ai comuni e ai titolari delle emittenti radiotelevisive che ne abbiano fatto richiesta, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, le amministrazioni comunali nonchè i titolari delle emittenze debbono inoltrare domanda all’Assessorato regionale all’urbanistica allegando il progetto ed il preventivo analitico della spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la ripartizione dei fondi disponibili in bilancio e definisce le modalità di erogazione degli stessi.

9. Norme transitorie.

1. Le emittenti radiotelevisive che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già operanti nel territorio regionale, possono continuare ad operare per un periodo non superiore a sei mesi dalla suddetta data anche in mancanza dell’autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 6.
2. Fino all’emanazione del piano regionale di localizzazione degli impianti radiotelevisivi, le emittenti di cui al precedente comma debbono comunque ottemperare al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal precedente articolo 4. La verifica del rispetto di detti limiti spetta al sindaco del comune interessato che si avvale all’uopo del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio. Qualora dalla verifica risultino superati i limiti massimi di esposizione, il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura delle emittenti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 o il trasferimento delle medesime in altro sito consentito.
3. Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessario in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente, previo parere dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

10. Norma finanziaria.

1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 1989.
2. Nel bilancio di previsione 1989 è istituito il capitolo n. 26130 denominato: “Contributi ai comuni ed ai titolari delle emittenti radiotelevisive per l’attuazione del piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi e spese per il funzionamento della commissione tecnica”, con uno stanziamento di lire 100 milioni.
3. Alla copertura della spesa prevista si provvede con riduzione di pari importo dal capitolo 29582, lettera f), dell’elenco n. 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1989.
4. Per gli anni 1990 e 1991 lo stanziamento, previsto in lire 1.000 milioni annui sarà assicurato con le relative disposizioni finanziarie.

(Allegati “A”, “B” e “C”. Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 settembre 1989