Legge regionale Lazio 3 agosto 2001, n°19
Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.035 Serie Speciale n.3
del 31 agosto 2002 – BU Lazio n. 022 S.ORD. N.5 del 10/08/2001)
Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge istituisce e disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.
Art. 2 (Istituzione e natura)
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.
2. Il Corecom è organo funzionale dell’Autorità ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
Art. 3 (Composizione e durata)
1. Il Corecom è composto da:
a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;
b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.
2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
3. Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.
7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera a). Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.
8. In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l’impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1, lettera a).
Art. 4 (Incompatibilità)
1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;
b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
e) dipendente regionale;
f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);
g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.
2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
Art. 5 (Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1.
4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all’Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.
5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.
Art. 6 (Decadenza)
1. I componenti del Corecom decadono dall’incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell’anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell’anno solare;
b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.
2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:
a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell’interessato dalla carica;
b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all’interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell’interessato dalla carica.
3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell’avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all’elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.
4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 7 (Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del Corecom:
a) rappresenta il Corecom;
b) convoca il Corecom, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità.
Art. 8 (Regolamento)
1. Entro trenta giorni dall’insediamento il Corecom adotta un regolamento interno per l’organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell’informazione su carta o telematica, nonché il loro comportamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Art. 9 (Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente del Corecom è attribuita un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Corecom è attribuita un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l’indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.
4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri regionali.
5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
Art. 10 (Aspettativa)
1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a richiesta, l’istituto dell’aspettativa previsto dalla normativa vigente.
Art. 11 (Funzioni proprie e delegate)
1. Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall’articolo 1, comma 13 della Legge n. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell’Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art. 12 (Funzioni proprie)
1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito il Corecom svolge tra l’altro le seguenti funzioni:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell’informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l’editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;
n) vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;
o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell’archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
p) cura il censimento dell’editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
q) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
r) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva.
3. Gli atti assunti dal Corecom, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale.
Art. 13 (Funzioni delegate)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della legge n. 249/1997 sono delegabili dall’Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall’articolo 5 del regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell’Autorità stessa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall’Autorità ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità n. 53/1997.
Art. 14 (Programma delle attività e relazione)
1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al Consiglio regionale, per la relativa approvazione ed all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al Consiglio regionale ed all’Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente.
Art. 15 (Forme di consultazione)
1. Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 8, idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei giornalisti, con gli organi dell’amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.
2. Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull’informazione e sulle comunicazioni.
Art. 16 (Autonomia gestionale – Struttura organizzativa)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell’articolo 17, il Corecom ha autonomia gestionale.
2. Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un’apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.
3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente in ordine all’adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l’attività del Corecom sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.
4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d’intesa con l’Autorità.
5. Nell’esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 17 (Risorse finanziarie)
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.
2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.
Art. 18 (Gestione economica e finanziaria)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Corecom.
Art. 19 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono all’elezione del Corecom entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione del regolamento interno di cui all’articolo 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.Rat., purchè non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge.
Art. 20 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:
a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.
Art. 21 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 3 agosto 2001
STORACE
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.