Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n.36 del 12 febbraio 2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 febbraio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135
(…)
Art. 3 quinquies
Agibilita’ per lavoratori autonomi dello spettacolo
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita’. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilita’ e’ richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;
b) all’articolo 10, il terzo comma e’ abrogato.
(…)