Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu’ equo, trasparente e orientato alla crescita” (art. 14)

 
LEGGE 11 marzo 2014, n. 23
 
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 14).
 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2014)
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
la seguente legge:
(omissis)

Art. 14

Giochi pubblici

  1. Il Governo e’ delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle  disposizioni   sui   giochi,   fermo   restando   il   modello organizzativo fondato sul regime  concessorio  e  autorizzatorio,  in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine  e  della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli  interessi  erariali con quelli  locali  e  con  quelli  generali  in  materia  di  salute pubblica,  per  la  prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi   di attivita’ criminose, nonche’ per garantire il regolare  afflusso  del prelievo tributario gravante sui giochi.

  2. Il riordino di cui al comma 1 e’  effettuato  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti  in funzione della loro portata generale  ovvero  della  loro  disciplina settoriale, anche di singoli  giochi,  e  loro  adeguamento  ai  piu’ recenti principi, anche  di  fonte  giurisprudenziale,  stabiliti  al livello dell’Unione europea,  nonche’  all’esigenza  di  prevenire  i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle  disposizioni  incompatibili ovvero non piu’ attuali, fatte  salve,  comunque,  le  previsioni  in materia di cui agli articoli 5 e 7  del  decreto-legge  13  settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2012, n. 189;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23  della  Costituzione,  delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti  passivi  e la misura dell’imposta;

c) disciplina specifica dei  singoli  giochi,  definizione  delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche,  anche d’infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine  di  assicurare  il riequilibrio   del   relativo    prelievo    fiscale,    distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione  delle  diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le  percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e  agli esercenti e le percentuali  destinate  a  vincita  (payout),  nonche’ riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  disciplina  degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti  e uniformi  nell’intero  territorio  nazionale  in  materia  di  titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni  e di controlli,  garantendo  forme  vincolanti  di  partecipazione  dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione  e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili   validi   per   l’intero   territorio   nazionale,   della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui  si esercita come attivita’ principale l’offerta di scommesse  su  eventi sportivi e non sportivi, nonche’ in materia  di  installazione  degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110,  comma 6, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni,  comunque  con  riserva  allo  Stato  della definizione  delle  regole  necessarie  per  esigenze  di  ordine   e sicurezza pubblica,  assicurando  la  salvaguardia  delle  discipline regolatorie nel frattempo emanate  a  livello  locale  che  risultino coerenti con i principi delle  norme  di  attuazione  della  presente lettera;

f) introduzione, anche graduale,  del  titolo  abilitativo  unico all’esercizio di offerta  di  gioco  e  statuizione  del  divieto  di rilascio di  tale  titolo  abilitativo,  e,  correlativamente,  della nullita’ assoluta di  tali  titoli,  qualora  rilasciati,  in  ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai  sensi  della  lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di  gioco,  nonche’  per  l’installazione  degli  apparecchi  di  cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni;

g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai  concessionari  e agli altri operatori secondo un criterio di progressivita’ legata  ai volumi di raccolta delle giocate;

h) anche al fine  di  contrastare  piu’  efficacemente  il  gioco illegale  e   le   infiltrazioni   delle   organizzazioni   criminali nell’esercizio dei giochi pubblici, riordino  e  rafforzamento  della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi  e  di onorabilita’  dei  soggetti  che,  direttamente   o   indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle  societa’  concessionarie dei giochi pubblici, nonche’ degli  esponenti  aziendali,  prevedendo altresi’ specifiche cause di decadenza dalle concessioni o  cause  di esclusione dalle gare per il rilascio delle  concessioni,  anche  per societa’ fiduciarie, fondi di investimento  e  trust  che  detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al  patrimonio  di societa’ concessionarie di giochi pubblici e che risultino  non  aver rispettato  l’obbligo  di   dichiarare   l’identita’   del   soggetto indirettamente partecipante;

i) estensione della disciplina in materia  di  trasparenza  e  di requisiti soggettivi e di onorabilita’ di cui alla lettera h) a tutti i  soggetti,  costituiti  in  qualsiasi  forma  organizzativa,  anche societaria, che partecipano alle filiere dell’offerta attivate  dalle societa’  concessionarie  dei  giochi   pubblici,   integrando,   ove necessario, le discipline settoriali esistenti;

l) introduzione di un regime generale di  gestione  dei  casi  di crisi  irreversibile  del  rapporto  concessorio,   specialmente   in conseguenza di provvedimenti di revoca o di  decadenza,  in  modo  da assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  di  tutela  dei giocatori e di salvaguardia delle entrate  erariali,  la  continuita’ dell’erogazione dei servizi di gioco;

m)  verifica,  con  riferimento  alle  concessioni  sui   giochi, dell’efficacia della normativa vigente in  materia  di  conflitti  di interessi;

n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare  l’efficacia  preventiva  e  repressiva  nei  confronti dell’evasione e delle  altre  violazioni  in  materia,  ivi  comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

o) riordino e integrazione  del  vigente  sistema  sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettivita’, prevedendo sanzioni  aggravate  per  le  violazioni concernenti il gioco on-line;

p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita’  e trasparenza,  tenuto  conto  dell’eventuale   normativa   dell’Unione europea di settore, della disciplina  in  materia  di  qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e   divertimento,   nonche’   della   disciplina    riguardante    le responsabilita’ di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  i casi  di  certificazioni  non  veritiere,  ovvero  di   utilizzo   di apparecchi non  conformi  ai  modelli  certificati;  revisione  della disciplina degli obblighi, delle responsabilita’ e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori  o  distributori  di programmi informatici per la gestione  delle  attivita’  di  gioco  e della relativa raccolta;

q) razionalizzazione territoriale  della  rete  di  raccolta  del gioco, anche in  funzione  della  pianificazione  della  dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110,  comma  6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, comunque improntata  al  criterio  della  riduzione  e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in  ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilita’ del concessionario ovvero del titolare dell’esercizio;  individuazione  dei  criteri  di riordino e sviluppo della dislocazione  territoriale  della  rete  di raccolta del gioco, anche sulla base  di  una  revisione  del  limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni  esercizio,  della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li  ospitano e  della  separazione  graduale  degli  spazi   nei   quali   vengono installati; revisione della  disciplina  delle  licenze  di  pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli piu’ efficaci  ed efficienti  in  ordine  all’effettiva  titolarita’  di  provvedimenti unitari che abilitano in  via  esclusiva  alla  raccolta  lecita  del gioco;

r) nel rispetto dei limiti di  compatibilita’  con  l’ordinamento dell’Unione europea, allineamento, anche  tendenziale,  della  durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta  del  gioco,  previo versamento da parte del concessionario, per la durata  della  proroga finalizzata ad assicurare l’allineamento, di una somma commisurata  a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;

s) coordinamento delle disposizioni  in  materia  di  giochi  con quelle di portata generale  in  materia  di  emersione  di  attivita’ economiche e finanziarie detenute  in  Stati  aventi  regimi  fiscali privilegiati;

t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del  contenzioso  in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di  cui  alle lettere q) e r);

u) attuazione di un piano  straordinario  di  controlli  volto  a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto  con modalita’ non conformi all’assetto regolatorio stabilito dallo  Stato per la pratica del gioco lecito;

v) definizione di un concorso statale, a  partire  dall’esercizio finanziario in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo recante la disciplina di cui  alla  presente  lettera,  a valere su quota parte delle risorse  erariali  derivanti  dai  giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione e’ stabilita annualmente con  la  legge  di  stabilita’,  finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d’azzardo  patologico,  anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato  attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi  pubblici  idonee ad incrementare le risorse erariali;

z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa  il rispetto e l’efficacia  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di divieto  di  pubblicita’  per  i  giochi  con  vincita   in   denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della  revisione  della disciplina in materia, con particolare riguardo  all’obiettivo  della tutela dei minori;

aa) introduzione del divieto di  pubblicita’  nelle  trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti  in  sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con  vincita  in denaro che inducono comportamenti compulsivi;

bb) previsione  di  una  limitazione  massima  della  pubblicita’ riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata  da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;

cc) introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal  gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono  iscriversi  i soggetti che chiedono  di  essere  esclusi  dalla  partecipazione  in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

dd) introduzione di modalita’  di  pubblico  riconoscimento  agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato  numero  di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per  giochi  con vincita in denaro;

ee) previsione di maggiori forme  di  controllo,  anche  per  via telematica, nel rispetto del  diritto  alla  riservatezza  e  tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto  tra  giocate,  identita’  del giocatore e vincite;

ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promozione  dell’istituzione  della  Lega  ippica  italiana, associazione  senza  fine  di  lucro,  soggetta  alla  vigilanza  del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  cui  si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le  societa’  di gestione  degli  ippodromi  che   soddisfano   i   requisiti   minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli  organi  di  governo della Lega ippica  italiana  sia  improntata  a  criteri  di  equa  e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e  che  la struttura organizzativa fondamentale preveda  organismi  tecnici  nei quali  sia  assicurata  la  partecipazione  degli   allenatori,   dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli  altri  soggetti  della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all’istituzione e  al funzionamento della Lega ippica italiana e’ definito in modo tale  da assicurare  la   neutralita’   finanziaria   del   medesimo   decreto legislativo attuativo, a valere su  quota  parte  delle  risorse  del fondo di cui al numero 2);

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo  sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche’ mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da  scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici  raccolti  all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi  sugli eventi ippici, nonche’ da eventuali contributi erariali  straordinari decrescenti fino all’anno 2017;

3)  attribuzione  al   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali di funzioni  di  regolazione  e  controllo  di secondo  livello  delle  corse  ippiche,  nonche’  alla  Lega  ippica italiana, anche in collaborazione con l’amministrazione  finanziaria, di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi  ippici,  di controllo  di  primo  livello  sulla  regolarita’  delle  corse,   di ripartizione e di rendicontazione del fondo  per  lo  sviluppo  e  la promozione del settore ippico;

4) nell’ambito del riordino della  disciplina  sulle  scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente  i  dati  sullo  stato  delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia  di  tutela  dei  consumatori  di giochi e della legalita’.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma  2,  lettera  ff), sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura  di  cui all’articolo 1, e’ acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

 

(omissis)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 11 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan,  Ministro  dell’economia  e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando