LEGGE 14 ottobre 1999, n.362
Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.247 del 20 ottobre 1999)
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Omissis…
ART. 12
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.175)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.
Note all’art. 12:
– L’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1. – 1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolarmente dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.
– L’articolo 4, comma 1, della citata legge n.175/92, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4. – 1. La pubblicità concernente le case di cura privata e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, e attraverso giornali quotidiani e periodici d’informazione con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica”