Legge 14 ottobre 1999, n.362 recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria” (Art.12)


LEGGE 14 ottobre 1999, n.362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.247 del 20 ottobre 1999)

 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

Omissis…

ART. 12
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.175)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.

Note all’art. 12:

– L’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. – 1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolarmente dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.

– L’articolo 4, comma 1, della citata legge n.175/92, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4. – 1. La pubblicità concernente le case di cura privata e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, e attraverso giornali quotidiani e periodici d’informazione con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica”