(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 297, del 20 dicembre 1999)
Art. 14
1. Nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all’art. 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.