LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010.
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(… omissis…)
(…omissis…)
3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi’ come definiti precedentemente, puo’ essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per
la stessa capacita’ trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
(…omissis…)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all’articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 7 e’ adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 dicembre 2011 NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino