Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante” Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (estratto delle norme riguardanti i canoni di concessione)


LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

(pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 5)

La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

(…)
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI

Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)

(…)

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l’esercizio di attivita’ di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un’unica soluzione se l’importo e’ inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l’importo e’ pari o superiore ad euro 5.000.

(…)