Legge 17 dicembre 1992, n. 483 recante “Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 19 ottobre 1992, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva”


Testo del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.408 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.246 del 19 ottobre 1992), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1992, n.483 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.7)

Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 in data 18 dicembre 1992)

Art.1

1. Le azioni della “Rai – Radiotelevisione italiana – Società per azioni” possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.

Art. 2

1. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l’articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n.103, e l’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n.223.

Art. 3

1. All’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 9, le parole da: “20 per cento” fino a: “orario giornaliero di programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione”;

b. dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9-bis.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993“;

c. al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi“,

d. il primo periodo del comma 15 è soppresso;

e. al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: “in materia” sono inserite le seguenti: “di sponsorizzazioni”.

2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n.439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.

3. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 1993.

Art. 4

1. Il termine di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n.223, è prorogato fino al 1° ottobre 1994.

1-bis. In deroga alle  disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, l’autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicità.

Art. 4-bis

1. Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, nominato ai sensi dell’articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n.223, dura in carica un quinquennio e non può essere confermato.

2. All’articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223, le parole da: “Il Garante” fino a: “una volta” sono sostituite dalle seguenti: “Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato”.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.