(pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54 nel testo come modificato con D.Lg.Lt. 31 agosto 1945, n. 660 – Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1945, n. 129)
1. Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
L’obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla prefettura.
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.
Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R.D. 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni ( 1 ).
(1) R.D. 18 aprile l940, n. 689 (artt. 268, 269 e 270) e D.M. 23 novembre 1957.
2. Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie devono essere consegnati quattro esemplari alla prefettura ed un esemplare alla Procura della Repubblica.
L’obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla prefettura.
Riguardo alle fotografie l’obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.
Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani, oltre quelli indicati nel comma 1 del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della pubblica istruzione.
3. Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnare anche cinque copie, salva sempre l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo precedente. L’obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsivoglia variante.
Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare alla prefettura.
Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.
4. Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.
In questo caso l’obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.
5. Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all’obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o in mancanza di questo, sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben visibile indicazione:
– del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9, dell’editore;
– dell’anno di effettiva pubblicazione.
Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell’anno della precedente pubblicazione.
L’adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9, fa carico all’editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura “Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge “.
6. Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal comma 1 dell’articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l’indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell’editore.
7. Sono esenti dall’obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell’industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.
Inoltre i ministri dell’interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione potranno per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.
8. Per ogni violazione delle norme della presente legge e del regolamento previsto dall’art. 14, lo stampatore o editore è punito semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila. All’ammenda può essere aggiunta la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolari gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.
L’applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, può, in ogni tempo procedersi a esecuzione di ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dall’Amministrazione dello Stato.
9. Agli effetti della presente legge, s’intende per stampatore ogni persona o ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo di tipografia, litografia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro procedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l’editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nello Stato, siano state, in tutto o in parte, stampate all’estero. Si considera editore l’autore che curi direttamente la pubblicazione dell’opera.
10. Dei quattro esemplari ricevuti, la prefettura trattiene uno per l’adempimento delle funzioni di sua competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, ed uno alla Biblioteca nazionale centrale ” Vittorio Emanuele II ” di Roma.
La prefettura, adempiuti gli obblighi di sua competenza, trasmette l’esemplare ricevuto alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del ministro per la pubblica istruzione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stampa) trasmette l’esemplare ricevuto, dopo averne presa visione per il servizio di informazioni bibliografiche, al Ministero dell’interno (Direzione generale di P.S.) che, dopo l’uso di ufficio, la invia alla Biblioteca nazionale centrale ” Vittorio Emanuele II ” di Roma.
La Procura della Repubblica adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l’esemplare di obbligo al ministero per la giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti prescelti d’intesa con il ministero della P.I..
L’esemplare di ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente richiesto dal comma 2 modificato dall’art. 1, è destinato alla prefettura che, dopo l’uso di ufficio, lo trasmette alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della regione designata con decreto del ministro per la P.I.
11. Fermi gli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 9 della presente legge i ministeri, gli uffici ed istituti da essi dipendenti, e tutti gli altri istituti od enti che godono di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pubblico, devono inviare alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di essi e di ogni ristampa.
Tale obbligo permane a carico degli uffici ed istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.
12-15. (Omissis).